Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1755/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding sentence determination under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1755/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Marrone Gianluca inadmissible without formalities. The appellant challenged the sentence determination for the crime of false accusation, arguing an error in the penalty's species and quantity. The court ruled that such complaints do not fall within the limited grounds for cassation appeals, rendering the generic grievance inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds; generic complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility false accusation crime sentence determination error Italian criminal procedure generic grievance rejection sanzione sostitutiva adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. pen.
ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il delitto ex art. 495 cod. pen. Con un unico motivo, l'imputato eccepisce l’erronea determinazione per specie e quantità della pena irrogata.
articolo 444 cod. proc. pen
L’imputato, Marrone Gianluca, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Savona pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il delitto ex art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 3, 23150 del 17/04/2019
2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE GIANLUCA nato a SAVONA il 22/10/1977 avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’imputato, Marrone Gianluca, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Savona pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il delitto ex art. 495 cod. pen. Con un unico motivo, l'imputato eccepisce l’erronea determinazione per specie e quantità della pena irrogata. Ladoglianza è inammissibil e. Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) –all’erronea qualificazione giuridica del fatto. Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione. Il caso di specie non rientra fra i predetti e, anzi, il ricorso è del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe l’errore sulla pena (che, manifestamente, non sussiste). Il ricorso deve essere , dunque, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cui al dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigl