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Ordinanza — n. 1753/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1753/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1753/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRASCU SAMIR CRISTIANnato in ROMANIA il 10/05/1989 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla; 1.Con sentenza del 4 settembre 202 5 il GIP del Tribunale di Bologna ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato Dumitrascu Samir Cristian, la pena concordata per plurimi reati di furto aggravato riconosciuto il vincolo della continuazione con fatti già giudicati con sentenza irrevocabile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1753/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. e al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.

Parole chiave

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partecipazione al reato aggravamento della pena favoreggiamento truffa aggravata contravvenzione bagatellare concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRASCU SAMIR CRISTIANnato in ROMANIA il 10/05/1989 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 4 settembre 202 5 il GIP del Tribunale di Bologna ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato Dumitrascu Samir Cristian, la pena concordata per plurimi reati di furto aggravato riconosciuto il vincolo della continuazione con fatti già giudicati con sentenza irrevocabile.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. e al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. –comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio di motivazione in relazione ad una circostanza aggravante o al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante a seguito di accordo ex art.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sul punto immune da vizi logici. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/10/2