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Ordinanza — n. 1352/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1352/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1352/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugiaha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. della persona offesa Marina Stoppani e ha disposto l’archiviazione. Avverso il decreto ricorre Marina Stoppani, persona offesa,proponendo un unico motivo , con il quale deduce violazione di legge processu a le avendo erroneamente il G.i.p. ritenuto generiche le investigazion i difensive indicate nell’atto di opposizioneall’archiviazione.

Regesto Legislator

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art. 410 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1352/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 410 cod. proc. pen. della persona offesa Marina Stoppani e ha disposto l’archiviazione. Avverso il decreto ricorre Marina Stoppani, persona offesa,proponendo un unico motivo , con il quale deduce violazione di legge processu a le avendo erroneamente il G.i.p. ritenuto generiche le investigazion i difensive indicate nell’atto di opposizioneall’archiviazione.

Parole chiave

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diritti della difesa diritto a un'inchiesta effettiva assunzione di prove a titolo cautelare domanda di protezione provvisoria sospensione dell'istruzione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 410 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugiaha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 410 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOPPANI MARINA nato a NAPOLI il 18/06/1965 avverso il decreto del 27/08/2025 del GIP del TRIBUNALE DI PERUGIA Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugiaha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. della persona offesa Marina Stoppani e ha disposto l’archiviazione.

2. Avverso il decreto ricorre Marina Stoppani, persona offesa,proponendo un unico motivo , con il quale deduce violazione di legge processu a le avendo erroneamente il G.i.p. ritenuto generiche le investigazion i difensive indicate nell’atto di opposizioneall’archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il G.i.p. ha disposto l’archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche, superflueed esplorative .

2. Tanto premesso, deve evidenziarsi comeil provvedimento impugnato sia stato adottato nel vigore della l. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.

3. Pertanto, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,va riqualificato il ricorso e disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Perugia in composizione monocratica. P.Q.M Riqualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il