Cassation appeal dismissed as inadmissible due to precluded grounds following a settlement agreement on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously renounced all grounds for appeal except those regarding sentencing, which were then settled. The appellant argued mathematical errors in the sentence calculation, but the court found these arguments precluded by the settlement agreement. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A settlement agreement on sentencing precludes the appellant from raising any other grievances in the cassation stage, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Ord. n. sez. 1443/2025 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI CC - 01/10/2025 EGLE PILLA R.G.N. 30613/2025 MARIA ELENA MELE PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA NICOLA PIO nato a NOLA il 23/08/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Di Palma Nicola Pio – che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio – la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
2. Avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 928/2026 Roma, lì, 09/01/2026 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 442 e 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio nella determinazione della pena inflitta, in quanto avrebbe «errato nel compiere l'operazione aritmetica discendente dall’applicazione della diminuente connessa alla scelta del rito abbreviato»:
«invero, applicata l'ipotesi attenuata di cui sopra, la pena base è stata individuata in anni sei e mesi sei di reclusione (mesi 80), successivamente diminuita, per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ad anni quattro e mesi quattro di reclusione (mesi 52), poi aumentata, a titolo di continuazione, ad anni cinque e mesi quattro di reclusione (mesi 64) e, infine, diminuita, per la scelta del rito contratto, ad anni tre e mesi sei di reclusione (mesi 42)». 2.2. Con il secondo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 442 e 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto, in applicazione dell'accordo, partire dalla pena base di anni otto di reclusione e su questa poi operare i singoli aumenti e le singole diminuzioni di pena per le circostanze e per i reati in continuazione.
Tanto non avrebbe fatto, partendo dalla pena base di anni sei e mesi sei di reclusione.
3. Il ricorso è inammissibile perché́ propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità̀, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà̀ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (cfr.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità̀, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Va precisato che deve essere esclusa l’illegalità della pena, atteso che la pena concretamente irrogata, in ogni caso, rientra nei limiti edittali (cfr. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804). Va, peraltro, rilevato che i presunti errori dedotti dal ricorrente non trovano corrispondenza nell’accordo delle parti. Con riferimento al primo motivo, va rilevato che, dal verbale in atti, risulta che l’accordo tra le parti prevedeva che la pena venisse aumentata per la continuazione ad anni cinque e mesi tre di reclusione, risultando conseguentemente corretta la diminuzione di pena per la scelta del rito ad anni tre e mesi sei di reclusione.
Così, come, con riferimento al secondo motivo, dal verbale in atti, risulta che le parti si fossero accordate per determinare la pena base in anni sei e mesi sei di reclusione.
4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli