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Sentenza — n. 912/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison detention for mafia association charges due to sufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 912/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Armando Mastroianni against his prison detention order. The defendant argued that intercepted conversations failed to prove his subjective intent to join the Frizziero clan and that the evidence regarding extortion and illegal competition was insufficient. The court upheld the lower court's decision, finding the intercepted communications and the defendant's recent history of gang membership logically sufficient to establish guilt and the need for preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416 bis cod. pen.: The court may order preventive detention when intercepted communications and the accused's recent gang membership logically establish subjective intent and the necessity of caution.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association charges preventive detention order intercepted conversations subjective intent proof Cassazione appeal dismissal frode nel pignoramento furto di lieve entità tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze di cautela, ricordata la doppia presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod.
Art. 416 bis cod. pen.
I delitti di cui il ricorrente era accusato erano: - al capo 32, il reato associativo di cui all’art. 416 bis cod.
Art. 513 bis cod. pen.
Quanto al delitto contestato al capo 44, ai sensi dell’art. 513 bis cod. pen. (p.
Art. 629 cod. pen.
art. 416 bis cod. pen
I delitti di cui il ricorrente era accusato erano: - al capo 32, il reato associativo di cui all’art. 416 bis cod.
art. 649 cod. pen
Doveva poi rilevarsi come, nella condotta concretamente contestata, non si potesse configurare il concorso dei reati di illecita concorrenza e di estorsione, così da doversi ritenere la violazione del divieto di cui all’art. 649 cod. pen.
art. 513 bis cod. pen
Quanto al delitto contestato al capo 44, ai sensi dell’art. 513 bis cod. pen.
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Testo completo

Riesame di Napoli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato ad Armando Mastroianni la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti contestatigli ai capi 32, 44 e 45 della più complessiva rubrica. I delitti di cui il ricorrente era accusato erano: - al capo 32, il reato associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen., per essere stato uno dei partecipi al clan camorristico Frizziero, operante nel quartiere napoletano di Torretta, alle dirette dipendenze di uno dei capi dello stesso, Mariano Frizziero, attuandone le direttive, comunicandone le disposizioni, mantenendo i rapporti con gli esponenti di altri clan, partecipando ed organizzando incontri con costoro, custodendo le armi, raccogliendo il denaro ricavato dalla illecite attività, contribuendo alle estorsioni; - al capo 44, il delitto punito dagli artt. 513 bis e 416 bis 1 cod. pen., per avere concorso a compiere atti di illecita concorrenza ai danni dei titolari del pub Sombrero, avvalendosi della forza intimidatrice del clan Frizziero; - al capo 45, il reato previsto dagli artt. 629 e 416 bis 1 cod. pen., per avere costretto, in concorso con altri, il titolare del pub Sombrero a revocare il contratto di smaltimento degli oli esausti che aveva concluso con altra ditta, imponendogli di stipularlo con la srlSoloil.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Giuseppe De Gregorio, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge nella valutazione del quadro indiziario relativo al delitto associativo descritto al capo 32. Dalle conversazioni intercettate, infatti, come riportate nell’ordinanza impugnata, non emerge la concreta esistenza dell’elemento soggettivo della affectiosocietatis da parte del prevenuto, posto che il medesimo aveva contatti con il solo Mariano Frizziero, non partecipando pertanto alla complessiva operatività del clan.

Tanto è vero che lo stesso Tribunale aveva rilevato come Mastroianni fosse stato condannato, seppure solo in prime cure (la sentenza era del 19 febbraio 2025), per essere stato uno dei partecipi ad un altro clan (“degli emergenti”, divenuto operativo a seguito delle difficoltà del clan Frizziero), operante nel medesimo quartiere. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario relativo ai capi 44 e 45, il concorso del prevenuto negli atti di illecita concorrenza e di estorsione, sempre ai danni del titolare del pub Sombrero.

Dalle conversazioni intercettate, infatti, emergerebbe soltanto che il prevenuto si era incontrato con tale Luca Iuliano e che avrebbe poi dovuto passare da certo “Agosti” e da altri ristoratori, non meglio specificati, per imporre a costoro di conferire gli oli esausti alla ditta da loro indicata. Non vi era poi prova che il prevenuto si fosse poi effettivamente recato presso i ristoratori, svolgendo il compito assegnatogli. Tanto è vero che neppure lo stesso Agostino Marra, il titolare del pub Sombrero, non aveva individuato alcuno di coloro che avrebbero agito a suo danno.

Doveva poi rilevarsi come, nella condotta concretamente contestata, non si potesse configurare il concorso dei reati di illecita concorrenza e di estorsione, così da doversi ritenere la violazione del divieto di cui all’art. 649 cod. pen. Inconsistenti erano anche gli elementi indiziari che giustificavano la contestazione dell’aggravante mafiosa, sotto entrambi i profili contestati e ritenuti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela.

Non erano stati adeguatamente valutati i requisiti di attualità e concretezza della misura.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Si deve, innanzitutto, ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01;

Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 – 01). Un principio di diritto che muoveva dalla pur risalente pronuncia delle Sezioni unite Audino (n. 11 del 22/03/2000) con la quale si era appunto affermato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

2. Restando, pertanto, nei limiti dettati per il giudizio di legittimità, si deve rilevare come la motivazione spesa dal Tribunale per il riesame nel confermare la misura cautelare applicata al Mastroianni sia priva di manifesti vizi logici nella valutazione degli elementi indizianti. 2.1. Il Tribunale, innanzitutto, chiariva il contesto più generale, illustrato dalle informative di polizia giudiziaria, da cui si era potuto evincere (p.

14) come, nel quartiere napoletano di Torretta, avevano operato vari clan camorristici ai quali Mastroianni aveva fornito, nel succedersi del loro insediamento, il proprio contributo. Tanto che era stato già condannato per l’appartenenza al clan Frizziero fino al 2008. Più di recente poi, aveva patito condanna (in prime cure) per l’appartenenza al clan capitanato da Giovanni Strazullo, che era succeduto ai Frizziero nel 2023. La presente accusa era, ovviamente, diversa, di avere fatto parte del clan Frizziero dal 2020 a, appunto, il 2023 (senza quindi sovrapposizione alcuna).

Il Tribunale ricostruiva poi la (non contestata) struttura ed operatività del clan Frizziero negli anni di interesse, consorteria attiva anche nel ramo della raccolta degli oli esausti (da qui i reati fine contestati al prevenuto). Attività ed operatività svelata dall’attività di intercettazione, in particolare dalla captazione delle conversazioni avvenute nell’autovettura di uno dei suoi principali esponenti, Mariano Frizziero. Singole operazioni di polizia giudiziaria avevano poi consentito di confermare il reale contenuto – in termini di attività illecite compiute – delle conversazioni intercettate.

Conversazioni che erano state riportate dal Tribunale, nei passi più significativi, da p. 18 a p.

22. Quanto agli indizi raccolti nei confronti di Mastroianni (p. 23), il Tribunale ricordava quanto appresso. Dalle conversazioni intercettata era emerso che: - nell’agosto del 2020, aveva collaborato con Mariano Frizziero (l’esponente apicale del clan) nell’organizzazione un furto; - lo stesso Frizziero gli aveva riferito le strategie adottate nel fissare un incontro con gli esponenti di un altro clan camorristico e l’aveva invitato a muoversi con cautela visto che, nei pressi della sua abitazione, vi erano quelle di esponenti di clan avversi (dai quali avrebbe potuto temere delle azioni).

Mastroianni, poi, era solito a girare armato ed era deputato a custodire alcune delle armi del clan (gli era capitato di dover recuperare una pistola che serviva a Mariano Frizziero). Svolgeva inoltre compiti di autista per un altro esponente apicale del clan, Francesco Frizziero. Ed ancora, il prevenuto, su espresso incarico di Mariano Frizziero, aveva organizza incontri e trattato stupefacenti (nel giugno 2021 ne aveva parlato quando si trovava in compagnia di Mariano e Francesco Frizziero). Aveva partecipato al recupero di somme di denaro. Aveva discusso con Mariano Frizziero delle “mesate” da consegnare ai detenuti appartenenti al clan.

Aveva, poi, concorso nei reati fine consumati ai danni del titolare del pub Sombrero. Aveva gestito, per conto dei Frizziero, i rapporti con Savarese, del clan Mazzarella. In conclusione, Mastroianni aveva consumato una tale quantità e varietà di condotte strumentali all’operatività del clan (in diretto contatto con i suoi vertici, Mariano e Francesco Frizziero) da doversi concludere per la sua consapevole e volontaria partecipazione allo stesso. 2.3. Quanto al delitto contestato al capo 44, ai sensi dell’art. 513 bis cod. pen. (p. 28), erano state riportate delle conversazioni significative in una delle quali Mariano Frizziero aveva incaricato il prevenuto di recarsi dal titolare del pub Sombrero per sollecitarlo a servirsi della ditta da loro designata per la raccolta degli oli esausti, aggiungendo poi che “più ristoranti pigliamo meglio è”.

Qualche giorno dopo Mastroianni lo rassicurava di avere contattato tre ristoratori della zona. La persona offesa, il titolare del pub sombrero, Agostino Massa, del tuto reticente nelle prime dichiarazioni, aveva poi ammesso di avere cambiato la ditta che raccoglieva gli oli esausti del locale, pur se affermava di non sapersi spiegare il perché (affermando come la decisione fosse stata presa dal suo ragioniere, che l’avrebbe poi smentito). Significativo (nonostante la permanente reticenza della persona offesa) però, a riscontro dell’effettivo svolgimento da parte del Mastroianni dell’incarico ricevuto dal Frizziero, era il mutamento, repentino ed ingiustificato, della ditta che doveva raccogliere gli oli esausti, così che la motivazione sul quadro indiziario relativo al delitto di cui al capo 44 non mostra evidenti discrasie logiche. 2.4.

Né si rinvengono vizi logici nella motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di estorsione contestato al capo 45, in riferimento ad un’altra frazione della complessiva condotta (così da escludere l’invocato concorso apparente di norme denunciato in ricorso) consumata in danno del titolare del pub Sombrero. A seguito, infatti, dell’attività testé descritta, Frizziero, con la complicità del Mastroianni, consentiva al titolare della ditta degli oli esausti, di avere l’incarico a prezzo maggiorato rispetto a quello richiesto dalla ditta precedente, così procurando alla persona offesa il corrispondente danno patrimoniale (i dettagli sono riportati a p. 31), ottenendo, poi, il Frizziero, anche il pagamento di una percentuale per l’illecita intermediazione.

Infine, priva di manifesti vizi logici è anche la decisione del Tribunale circa l’aggravante contestata, risultando, da quanto sopra riportato, evidente la configurabilità dell’aggravante contemplata dall’art. 416 bis 1 cod. pen., sotto entrambi i profili, sia quanto al metodo usato sia al fine di agevolare l’operatività del clan Frizziero.

3. Quanto alle esigenze di cautela, ricordata la doppia presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi come il prevenuto, già condannato in via definitiva per la sua appartenenza al clan Frizziero, abbia continuato ad aderirvi fino ad epoca recente, per poi partecipare al clan che, per le carcerazioni patite dai Frizziero, gli era, almeno in parte, succeduto in zona. Ben lungi dal dimostrare un qualche tipo di allontanamento dal contesto malavitoso aveva invece dimostrato di volervi, costantemente, appartenere.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces