Cassation court reverses acquittal for mafia member, upholding conviction based on witness credibility and prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a previous acquittal, ruling that the lower court failed to adequately evaluate probative evidence regarding the defendant's role in a murder. The defense argued for inconsistencies among witness testimonies and lack of corroboration, but the court found the defendant's prior convictions and the reliability of justice collaborators decisive. Consequently, the court determined the lower court's reasoning was not manifestly illogical and restored the conviction for the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.; Art. 606 c.p.: The Court of Cassation holds that a lower court's acquittal is erroneous if it fails to sufficiently weigh corroborating evidence from multiple justice collaborators and ignores the defendant's established criminal history, provided the reasoning regarding witness contradictions is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ano svolto compiti di sorveglianza, di appostamento e di trasporto del cadavere. Agendo tutti con premeditazione. 1.1. La Prima sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente pronuncia assolutoria ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie. Pur avendo, infatti, ritenuto attendibile (sia sotto il profilo della credibilità soggettiva, sia per l’intrinseca logicità del narrato) il collaboratore di giustizia Calogero Riggio, anch’egli autore materiale dell’omicidio, aveva tuttavia escluso che gli elementi esterni al suo contributo dichiarativo potessero costituire un valido riscontro alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie.
Si era così sottovalutato il propalato degli altri collaboratori di giustizia che avevano, innanzitutto, descritto il ruolo del Marchese nel sodalizio mafioso operante in Riesi non così marginale come ritenuto dalla Corte di merito. E, sempre sul suo ruolo nel clan mafioso, non si era adeguatamente considerato il portato probatorio di alcune delle sentenze definitive prodotte agli atti. Né si era tenuto conto del fatto che l’imputato, poco prima dell’azione omicidiaria, era stato, comunque, visto all’interno di un’autovettura in compagnia della vittima – che stava così attirando nel luogo dell’agguato – limitandosi ad osservare che Riggio ed altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Anello, si fossero contraddetti su quale vettura fosse (se quella dello stesso Marchese o quella del Pirrello).
Dimenticando, poi, che la versione del Riggio era ben più attendibile posto che la vettura del Pirrello era stata rinvenuta proprio nel posto in cui Riggio stesso aveva riferito di averla portata, spostandola dal luogo dell’agguato. Né aveva rilievo dirimente la circostanza che non si fossero raccolti elementi di riscontro del narrato del Riggio sull’indicazione del garage, a disposizione del Marchese, ove si era, secondo il Riggio, consumato l’omicidio, a fronte del fatto che il medesimo era stato, fisicamente, individuato.
2. Propongono separati atti di ricorso i due difensori dell’imputato. 2.1. L’Avv. Alfonso Abate deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio. La Corte territoriale, infatti, non aveva risolto le discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né aveva individuato i necessari riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente. Quanto alle contraddizioni fra le plurime ricostruzioni, si sottolineava come, dei tre collaboratori di giustizia, Calogero Riggio avesse escluso la presenza di Gaspare Marazzotta nel garage nel momento in cui l’imputato avrebbe strangolato il Pirrello, mentre Salvatore Riggio e Giuseppe Anello, seppure de relato (non essendo stati presenti all’interno del locale), l’avessero confermata.
La Corte aveva attribuito tale contraddizione al fatto che i secondi avevano una conoscenza solo de relato dell’accaduto e che, a distanza di anni, avrebbero potuto confondersi con gli altri tentativi di omicidio organizzati a danno dello stesso Pirrello. E, invece, si era formata una irriducibile discrasia su un elemento essenziale del racconto, tanto da avere comportato l’assoluzione dello stesso Marazzotta. Né poteva affermarsi, come aveva fatto la Corte, che Anello avrebbe potuto dedurre la presenza del Marazzotta dal fatto che egli, subito dopo il fatto di sangue, l’aveva incontrato mentre era in compagnia di Pino Cammarata (presente nel garage), posto che lo stesso Anello aveva anche riferito come lo stesso Marazzotta gli avesse raccontato che al Pirrello “non gli avevano dato nemmeno il tempo di parlare”.
Vi era un’ulteriore contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboranti, circa la vettura sulla quale la vittima si sarebbe trovata, poco prima dell’omicidio, in compagnia del Marchese (e sul suo successivo spostamento). Calogero Riggio, infatti, aveva riferito che Pirrello e Marchese erano giunti sul posto con la Renault 9 di proprietà dello stesso Pirrello, che l’auto era stata ricoverata nel garage e che, la sera, era stata spostata in località Birringiolo. Anello, invece, aveva raccontato di avere personalmente visto transitare Marchese e Pirrello a bordo di un’auto di tipo diverso (dalla Renault della vittima), forse una BMW (probabilmente quella del Marchese) e che aveva poi saputo che l’auto del Pirrello era stata parcheggiata presso un distributore di carburante e poi spostata da Calogero Riggio.
Un contrasto non risolto dalla Corte di rinvio, posto che non si poteva affermare, senza che ve ne fosse riscontro alcuno, che i due momenti avrebbero potuto essere diversi. Anche sulla ricostruzione dell’orario in cui Pirrello era stato visto per l’ultima volta vi erano insanabili contraddizioni. Anello aveva riferito di aver visto l’auto con a bordo il medesimo intorno alle 17.30/18.00, mentre i familiari della vittima avevano dichiarato che questi si era trovato a casa della madre fino alle 19.00, casa da dove si era poi allontanato, alle 19.30, per recarsi dallo zio Stefano.
Vero che lo zio Stefano aveva riferito di avere incontrato il nipote alle 17.30 ma risultava che la vittima si era trovata in compagnia del fratello Salvatore fino alle 19.30. Ulteriore incongruenza si rinviene nell’individuazione del garage ove era avvenuto l’omicidio. I collaboratori di giustizia Calogero e Salvatore Riggio e Giuseppe Anello l’avevano indicato in un locale preso in affitto dall’imputato ma la figlia dei proprietari del medesimo aveva escluso recisamente la circostanza (il locale al piano terra faceva parte integrante dell’abitazione dei genitori).
La successiva affermazione della teste di non poterlo, invece, escludere era priva di rilievo perché del tutto generica. Né la disponibilità in capo al Marchese di quel locale era desumibile da altri elementi di prova. Quanto al giudizio di attendibilità dell’Anello si era omesso di considerare che alla data dell’omicidio non era ancora operativa (come da visura camerale) l’attività di autoricambi intestata anche al figlio e certo non poteva semplicemente affermarsi che si trattava di un dato meramente formale. 2.2. L’Avv. Vincenzo Vitiello articola due motivi. 2.2.1.
Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio che aveva condotto alla condanna del prevenuto per il delitto di omicidio ascrittogli. Il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: Calogero Riggio, uno degli autori materiali del delitto, Salvatore Riggio, che ne era venuto a conoscenza da altre fonti, Giuseppe Anello teste diretto solo per alcune circostanze, per il resto anch’egli ne aveva avuto una conoscenza indiretta.
La Corte avere reso una motivazione per relationem, omettendo di considerare che, dopo la condanna in prime cure, vi era stata una pronuncia di assoluzione, pur se annullata, così da non potersi ritenere che ci si trovasse in presenza di una “doppia conforme” di condanna. Erano poi rimaste tutte le discrasie rinvenibili nelle ricostruzioni dei tre propalanti che avevano condotto all’esito assolutorio, considerando, inoltre, che solo uno di essi era stato un testimone diretto dell’omicidio. Né erano stati individuati riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente.
Le fonti di conoscenza diretta per i collaboranti che avevano riferito quanto da loro appreso erano le stesse, Pino Cammarata e Gaspare Marazzotta, così da non consentire di utilizzarle entrambe. Né vi erano riscontri a quanto riferito da Calogero Riggio. Neppure, appunto, quelli provenienti dalle dichiarazioni di Salvatore Riggio e Giuseppe Anello. Si pensi al fatto che entrambi (Anello per averlo saputo da Pino Cammarata e dallo stesso Gaspare Marazzotta) avevano indicato che, nel luogo ove si era consumato l’omicidio, vi era Gaspare Marazzotta (e per Anello aveva anche partecipato all’occultamento del cadavere), la cui presenza invece era stata recisamente esclusa da Calogero Riggio (sia nel luogo dell’omicidio sia in seguito).
Una circostanza decisiva per la complessiva ricostruzione del fatto e per l’attendibilità del complessivo narrato. Che non poteva poi essere risolta, come aveva fatto la Corte di merito, dal possibile equivoco del narrato, all’Anello, da parte del Marazzotta, visto anche che analoga indicazione proveniva anche dal Cammarata. Calogero Riggio, poi, aveva sostenuto che Pirrello era giunto sul posto sulla sua Renault 9 mentre Anello l’aveva visto sopraggiungere, in compagnia di Marchese, a bordo di una diversa vettura, una BMW. L’affermazione della Corte che poteva trattarsi di due momenti diversi era del tutto congetturale.
Secondo Anello, poi, il passaggio della vettura era avvenuto intorno alle 17.30/18.00 mentre lui stesso si trovava davanti al negozio di autoricambi del figlio ma i familiari della vittima avevano escluso che questi fosse uscito prima delle 19.30. Calogero Riggio aveva poi collocato il fatto nelle prime ore pomeridiane. Si era anche travisata la deposizione di Stefano Pirrello che aveva indicato le ore 17.30 come il momento in cui aveva incontrato il nipote ma solo al fine consegnargli un assegno e del contante. Si era inoltre documentalmente dimostrato come l’attività di autoricambi intestata anche al figlio dell’Anello fosse iniziata solo il 1 aprile 1988 e la precedente iscrizione al REA nulla provava.
Era anche errato il riferimento all’attività di vendita di ceramiche del Marchese che era stata invece chiusa per fallimento due anni prima e del negozio intestato ad un suo prestanome, aperto nel 1989 e chiuso nel 2002. Un punto che la Corte aveva omesso di considerare. Anche l’individuazione del garage ove sarebbe stato consumato l’omicidio era incerta. La figlia dei proprietari aveva escluso che quel locale fosse stato dato in locazione ad alcuno e, nel dibattimento di rinvio, si era limitata ad affermare di non poterlo escludere. Ma da nessuna fonte di prova era emersa una frequentazione di quel luogo da parte dell’imputato.
Le contraddizioni fra le dichiarazioni di Calogero Riggio e di Giuseppe Anello erano pertanto decisive. Quanto a Salvatore Riggio, la sua conoscenza del fatto derivava dalle medesime fonti dell’Anello, Pino Cammarata e Gaspare Marchese. Non erano pertanto autonome. Sul punto la Corte non aveva motivato. Anch’egli aveva dato come presente al fatto Gaspare Marazzotta ma aveva anche riferito, in altro processo, di un’affiliazione di costui che era stata da altri smentita, rivelando così un motivo di rancore. Altro motivo di rancore risiede nell’accusa da questi mossa di avere partecipato alla strage di Riesi.
Su tali circostanze la sentenza impugnata non aveva affatto motivato. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ci si era limitati a fare riferimento alla gravità dei fati di causa.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorrente personalmente inviava memorie con le quali protestava la sua innocenza dal delitto ascrittogli, producendo in allegato gli atti a cui aveva fatto riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli atti di ricorso presentati dai difensori di Carlo Marchese non meritano accoglimento.
1. Si deve, preliminarmente, ricordare che, contrariamente a quanto si è sostenuto nel ricorso, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02;
Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 01). E si deve ancora sottolineare come, in tema di valutazione del quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non sia vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02;
Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03). Nel caso di specie, poi, si rileva come il compendio probatorio valutato nella sentenza annullata e quello oggetto del presente giudizio di rinvio sia rimasto sostanzialmente immutato (nonostante le produzioni documentali dell’imputato e della pubblica accusa, il suo esame ed il confronto fra il medesimo ed il collaboratore di giustizia Giuseppe Anello), ad eccezione della sola, rinnovata, testimonianza della figlia dei proprietari dell’immobile in cui si era consumato l’omicidio, ed era pertanto sovrapponibile a quello la cui valutazione in senso assolutorio era stata, appunto, ritenuta non adeguata dalla Prima sezione di questa Corte.
Ed invece, come si vedrà, la rinnovata motivazione del giudice del rinvio appare avere colmato i rilevati vizi di motivazione, giungendo, peraltro, all’opposto esito, di conferma della condanna pronunciata dal primo giudice dell’odierno ricorrente, come concorrente materiale nel fatto omicidiario (consumato mediante strangolamento, posto che era stato organizzato ed eseguito nei locali sottostanti ad un appartamento abitato da terzi estranei), fatto in ordine al quale erano già stati ritenuti responsabili, in via definitiva, quantomeno Pino Cammarata (il mandante, concorrente anche alla sua materiale esecuzione) e gli stessi collaboratori di giustizia Calogero Riggio (presente nei locali ove si era consumato) e Giuseppe Anello (che aveva segnalato l’avvicinarsi della vittima, in compagnia, appunto, di Marchese).
Nei ricorsi dei difensori del Marchese si è, invece, insistito sulla sostanziale impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna sulla base di quello stesso materiale probatorio, così che il giudice del rinvio avrebbe solo dovuto meglio motivare il medesimo esito assolutorio. Ciò detto, deve ora valutarsi la congruità logica di quanto argomentato nella sentenza impugnata, nel risolvere le contraddizioni certamente esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le pretese discrasie fra le medesime e altre risultanze (documentali o dichiarative).
2. Prima ancora di esaminare i lamentati disallineamenti è però necessario ricordare come le propalazioni dei tre collaboranti (la cui attendibilità non è oggetto di contestazione e che, comunque, è stata positivamente vagliata in tutti i gradi del presente processo, ed anche dal giudice del rinvio: p. 42 e ss., scandagliando, pure, e negando i denunciati motivi di rancore e le ipotizzate congiure a danno del Marchese) coincidano perfettamente sui dati essenziali della compartecipazione del Marchese nell’omicidio contestatogli, così da meglio comprendere il reale portato delle segnalate contraddizioni.
Ed allora, Calogero Riggio aveva riferito che Giuseppe De Caro e Francesco Ianni, esponenti di vertice di Cosa Nostra dell’agrigentino, avevano chiesto a Pino Cammarata, referente del clan di Riesi, di sollecitare Pirrello a restituire le pecore che questi aveva sottratto da un allevamento che si trovava sotto la loro egida mafiosa. Pirrello aveva però rifiutato di farlo e così Cammarata aveva chiesto proprio a Marchese, che ben lo conosceva, di attirarlo in un agguato (prima dell’ultimo tentativo, andato a buon fine, ve ne erano stati altri due, falliti).
Marchese era giunto presso l’autorimessa da lui stesso locata con Pirrello, a bordo dell’auto di questi, e, qui, presenti lui stesso, Marchese e Pino Cammarata, era stato strangolato. Il cadavere era stato caricato sull’auto di Vincenzo Cammarata e abbandonato in contrada Brigadieci, e lo stesso Riggio aveva condotto ed abbandonato la vettura di Pirrello in contrada Birringiolo. Salvatore Riggio, fratello di Calogero – la cui conoscenza dei fatti era solo de relato, per avere raccolto le confidenze di Pino Cammarata e di Gaspare Marazzotta, non quelle del fratello - aveva anch’egli riferito che l’omicidio del Pirrello era derivato dal rifiuto di questi di restituire gli ovini rubati, restituzione sollecitata da Pino Cammarata, su richiesta di Giuseppe Di Caro, esponente di un diverso sodalizio mafioso.
L’agguato era stato organizzato con la complicità del Marchese, approfittando del rapporto di amicizia fra i due. Presenti nel garage locato dal Marchese, utilizzato come luogo dell’agguato, erano, oltre allo stesso Marchese, suo fratello Calogero, Pino Cammarata e Gaspare Marazzotta. Il cadavere era stato caricato sulla vettura di Vincenzo Cammarata ed il mezzo della vittima era stato spostato da suo fratello Calogero Riggio. Giuseppe Anello (che aveva avuto conoscenza dell’omicidio in parte de relato ma, in parte essenziale, direttamente) aveva così ricostruito l’intera vicenda.
In una riunione fra gli esponenti della cosca, Pino Cammarata aveva dato incarico a Calogero Riggio ed a Gaspare Marazzotta di convincere Pirrello a restituire le pecore rubate a Giuseppe Di Caro. Avendo il Pirrello rifiutato, lui stesso era stato incaricato da Pino Cammarata di appostarsi davanti al negozio di suo figlio, il giorno in cui si era deciso di tendere l’agguato, in modo da segnalare il passaggio dell’autovettura con a bordo Marchese e Pirello. Li aveva visti, a bordo di un’autovettura, una Bmw che riteneva essere del Marchese.
Dopo, come gli era stato detto da Cammarata, si era recato nel luogo ove erano giunti Vincenzo Cammarata, Pino Cammarata e Gaspare Marazzotta. Nel baule della vettura del primo aveva potuto scorgere il cadavere del Pirrello. Marazzotta gli aveva riferito che Pirrello era stato portato in un garage locato dal Marchese ove erano presenti i Cammarata. 2.1. Come si può, allora, notare tutti i collaboratori di giustizia avevano ricondotto l’omicidio del Pirrello all’identico movente (la mancata restituzione degli ovini sollecitata da un esponente di un altro clan, Giuseppe De Caro), avevano, tutti, indicato come mandante ed organizzatore dell’agguato Pino Cammarata (che ea anche la persona a cui il De Caro si era rivolto), avevano, tutti, confermato il concorso di Carlo Marchese nell’esecuzione materiale dell’omicidio, avendone avuto un ruolo essenziale dato che, avvalendosi dei precedenti rapporti amicali, aveva potuto condurre, senza destare timori nel Pirrello, in un locale che si sapeva essere a sua disposizione per la propria attività commerciale.
Così, al suo interno, da essere uno dei compartecipi al suo strangolamento. Fatti riferiti, per averli personalmente vissuti da Calogero Riggio, de relato da Salvatore Riggio e, quanto a Giuseppe Anello, solo parzialmente de relato, posto che questi aveva personalmente assistito alla fase in cui Marchese aveva attirato Pirrello nel lugo dell’agguato. Quanto alla fase immediatamente successiva, tutti i collaboranti concordavano sulla circostanza che il cadavere era stato caricato sull’auto di Vincenzo Cammarata e che l’auto del Pirrello (un dato questo riferito dai soli fratelli Riggio) era stata portata via da Calogero Riggio.
Così che, come aveva osservato la Corte territoriale, la “convergenza del molteplice” si era costituita (partendo dalla ricostruzione direttamente riferita da Calogero Riggio, passando alle circostanze direttamente vissute da Giuseppe Anello e chiudendosi il quadro con quanto narrato dagli immediati protagonisti del fatto allo stesso Anello e a Salvatore Riggio) su tutti i momenti essenziali dell’omicidio, e sulla compartecipazione al medesimo (in ruolo non “fungibile”) del Marchese.
3. Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto si è appena osservato, vanno esaminate le discrasie presenti nei diversi racconti dei tre collaboratori di giustizia. Discrasie che la Corte territoriale aveva, congruamente, ritenuto essersi appuntate su elementi marginali del complessivo racconto. La prima è costituita dalla presenza, o meno del coimputato (poi assolto) Gaspare Marazzotta all’interno dell’autorimessa ove Marchese avrebbe ucciso Pirrello, riferita da Salvatore Riggio e da Giuseppe Anello, negata, invece, da Calogero Riggio, l’unico dei tre anch’egli presente nel locale in quello stesso momento.
Una discrasia certo decisiva per il Marazzotta ma di non altrettanto rilievo per gli altri coimputati e, fra costoro, per Carlo Marchese. Del resto, che a negare la presenza di Marazzotta nel garage ove si era consumato l’omicidio del Pirrello fosse proprio l’unico collaboratore di giustizia che era anch’egli lì presente diveniva un elemento decisivo. Di contro, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, il fatto che Giuseppe Anello ve l’avesse collocato non ne rendeva le complessiva dichiarazioni inattendibili considerando come egli l’avesse solo dedotto in parte dalla presenza del medesimo nella fase immediatamente successiva (era nella vettura di Vincenzo Cammarata, con Pino Cammarata, nel cui baule era stato occultato il cadavere), e in parte dai racconti del medesimo, che non erano però inequivocamente interpretabili come a sua volta da altri riferiti o vissuti direttamente.
Ancora più indiretta era la conoscenza del fatto da parte di Salvatore Riggio (non avendo neppure ricevuto le confidente del fratello Calogero) e che ben la Corte di merito ritiene di validamente ricondurre alla partecipazione del Marazzotta ai precedenti tentativi di agguato, così che il collaborante ben poteva essere incorso nell’equivoco di averlo ritenuto presente anche in tale ultima occasione.
4. Quanto all’autovettura utilizzata dal ricorrente Carlo Marchese per condurre Calogero Pirrello nell’autorimessa a disposizione del medesimo, ove si sarebbe dovuto consumare l’agguato, indicata da Calogero Riggio come la Renault di proprietà del Pirrello stesso e da Anello (che li attendeva lungo la strada per avvisare i complici del loro imminente arrivo) come l’auto probabilmente di proprietà del Marchese (un’auto di grossa cilindrata, forse una Bmw) Un contrasto che era rimasto immutato anche a seguito del confronto fra i due collaboratori.
Una contraddizione però che, come notava la Corte di merito (e prima ancora questa Corte, nella sentenza di annullamento), non poteva che essere recessiva di fronte al fatto che entrambi i dichiaranti aveva concordemente affermato che era stato proprio il ricorrente Marchese a portare in auto il Pirrello, in virtù della loro pregressa amicizia, nel luogo dell’agguato e che ben poteva trattarsi, anche, di due distinti momenti, il primo, lungo la via, scorto da Anello, il secondo, immediatamente prima dell’azione omicidiaria, riferito da Riggio, considerando che Marchese ben poteva avere utilizzato prima la propria auto ed essersi poi recato sul posto (l’abitazione del Marchese si trovava a poca distanza dal garage) con l’auto della vittima così da allontanare da sé ogni sospetto circa la sua presenza in quel momento nella sua autorimessa.
5. Quanto al fatto, contestato, che il figlio di Anello disponesse già dell’esercizio commerciale davanti al quale il padre si era appostato (su indicazione di Pino Cammarata, che era pertanto anch’egli a perfetta conoscenza di tale circostanza) che risulterebbe ufficialmente aperto in data successiva, Anello stesso aveva riferito che, in attesa della formale documentazione, l’attività era, di fatto, già iniziata (una circostanza certo non inattendibile), circostanza di cui, peraltro, vi era anche riscontro documentale, essendo stata prodotta l’iscrizione al REA (Repertorio economico amministrativo) del 25 marzo 1987 (l’omicidio era del 27 maggio 1987).
6. Quanto all’attività gestita dal Marchese, servendosi anche, come magazzino, dell’autorimessa in questione, la documentazione offerta dalla difesa aveva trovato, come osservato dal giudice del rinvio, puntuale smentita nella situazione di fatto, avendo tutti i collaboratori concordemente riferito della attività stessa come in corso nel periodo in cui si era consumato l’omicidio. Quanto, più, in particolare all’autorimessa ove era avvenuto l’omicidio, la Corte territoriale, aveva, innanzitutto, ricordato come lo stesso fosse stato materialmente individuato proprio dal collaborante Calogero Riggio e come le prime dichiarazioni della teste Teresa Celestri – la figlia dei proprietari dell’intero immobile (al piano superiore viveva la sua famiglia) – circa il fatto che il piano terra era rimasto a loro disposizione e non era stato locato, fossero state corrette nel giudizio di rinvio (era stata risentita proprio al fine di chiarire la sua prima, recisa, negazione).
Celestri, infatti, aveva affermato di non poter escludere che il piano terra fosse stato affidato a qualche conduttore, anche considerando che il medesimo era composto da più locali (e, così, perfettamente compatibile con l’uso a magazzino come quello fattone da Marchese), che vantava un’entrata distinta da quella della soprastante abitazione e che la sua famiglia non disponeva neppure di un’automobile da ricoverarvi. Del resto, le modalità dell’uccisione, mendante strangolamento, erano state evidentemente decise nel timore del possibile allarme che un colpo d’arma da fuoco avrebbe potuto suscitare nella famiglia, estranea al fatto, dimorante nel piano superiore.
7. Quanto poi al ruolo di Marchese nel contesto criminale della zona – anch’esso oggetto di richiesta rivalutazione nella sentenza di annullamento – per comprendere come i Cammarata, il vertice della cosca della zona, potessero avergli affidato un compito di tale delicatezza (attirare Pirrello nell’agguato e partecipare materialmente alla sua uccisione), la Corte di rinvio ne ricordava le precedenti condanne definitive per la sua partecipazione a clan mafiosi, e le ulteriori condanne per una pluralità di fatti omicidiari, sia tentati sia consumati (vd. p. 98).
Tutti, i fatti omicidiari, consumati dal 1988 fino al 1998 e quindi in date immediatamente successive all’omicidio per cui è processo. Quanto ai delitti associativi, Marchese era stato ritenuto (p. 99), grazie alle indicazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, uno dei partecipi proprio del clan mafioso operante in Riesi, insieme ai fratelli Riggio, ai fratelli Cammarata ed a Gaspare Marazzotta. Rivestendo, fra l’altro, il ruolo, in relazione ai fatti omicidiari, di volta in volta, di vedetta, di agevolatore della fuga dei killer, di indicazione delle vittime ai killer.
8. Né costituiscono una valida smentita alla già vagliata attendibilità della ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le discrasie rilevate negli orari nei quali Pirrello si sarebbe trovato in compagnia dei propri familiari, per essere poi condotto dal Marchese a morire, posto che, anche sotto questo aspetto, resta del tutto ferma la sostanza dell’accaduto, che, nel caso di specie, è la scomparsa, definitiva, del Pirrello quello stesso pomeriggio. Scomparsa che mai era ed è stata attribuita a diversa causalità.
9. Da ultimo le osservazioni delle difese circa l’identità della fonte dai provenivano le conoscenze de relato dei collaboranti Salvatore Riggio e Giuseppe Anello trovano smentita sia nel fato che, comunque le fonti era più d’una – Pino Cammarata e Gaspare Marazzotta – ed ancor più dal rilievo che parte essenziale del narrato di Anello, proprio in riferimento al ruolo di Marchese (almeno nella parte in cui questi aveva attirato Pirrello nel tranello), era stato riferito per essere stato a sua conoscenza diretta.
10. In conclusione, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato sulla responsabilità del Marchese nel delitto Pirrello, valorizzando le prove a carico e dando una non manifestamente illogica spiegazione delle discrasie rilevate dalle difese - peraltro su circostanze non decisive - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e fra queste e alcune altre fonti di prova (i documenti relativi alle attività gestite; la testimonianza della figlia dei proprietari del locale ove l’omicidio si era consumato).
11. Quanto al secondo motivo del ricorso argomentato dall’Avv. Vitiello in ordine al trattamento sanzionatorio, riesce impossibile ritenere illogico il diniego delle circostanze attenuanti generiche ad un imputato che abbia un simile curriculum criminale e che, nell’odierno processo, viene giudicato per un fatto di particolare efferatezza, derivante dalla piena adesione ad una logica mafiosa, avendo poi, in forza dell’amicizia che li legava, attirato la vitt