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Sentenza — n. 891/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls preferential bankruptcy fraud conviction due to lack of specific intent analysis regarding debt restructuring plans.

Numero d'incarto Sentenza — n. 891/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for preferential fraudulent bankruptcy, remanding the case for a new trial. The defendant argued he acted in good faith based on a pending debt restructuring plan, claiming his withdrawals were necessary to save his family. The court found the lower court failed to address whether the hope of successful restructuring was founded at the time of the withdrawals, which is essential to prove the specific intent required for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 216, comma 3, l. fall.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: In preferential fraudulent bankruptcy, the specific intent requires a proven animus nocendi; the court must explicitly evaluate the factual basis of the hope for restructuring when assessing whether payments favored one creditor to the detriment of others.

Parole chiave

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preferential fraudulent bankruptcy specific criminal intent animus nocendi requirement debt restructuring plan good faith defense insolvency law criminal appeal annulment bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 216, comma 3, l. fall.
pen., in relazione alla sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 216, comma 3, l .
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e degli artt.
Art. 69 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 597 cod. proc. pen
Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018
Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014
Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori,Rv.
Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971
Sez. 5, n. 23 del 27/09/1984
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Evangelista Vito Luigi nato a Gravina di Pugliail 09/12/1951 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per il rigettodel ricorso; RITENUTOIN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di B ari h a confermato la pronunciad i condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia , affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primoe il secondo, sviluppati unitariamente, denuncia violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 216, comma 3, l . fall. e correlato vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato. Lamenta, al riguardo, che egli, come ricostruito dal proprio consulente tecnico di parte, aveva prelevato le somme che avevaanticipato per la società, in totale buona fede, con strumenti tracciati e soltanto in virtù di uno stato di necessità, ossia per far fronte ad uno stato di bisogno d ella propria famiglia, confidando nella circostanza che, essendo già stato presentato il piano di risanamento di cui all’art. 182 l. fall., non sarebbe intervenuto il dissesto, non potendosi prefigurare che il ceto bancario sarebbe venuto meno agli impegni assuntiin precedenza. 2.2.

Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e degli artt. 69 e 99 cod. pen. nonché conseguente illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter decidere sull’esclusione della circostanza aggravante della recidiva poiché ciò non era stato chiesto. Sottolinea che, in realtà, aveva richiesto al giudice del gravame, che non si era pronunciato sul punto, di ritenere sub-valente la predetta circostanza aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo e il secondo motivo di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sonofondati, con valenza assorbente rispetto al terzo afferente il trattamento sanzionatorio. 2.Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema dibancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito daldolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema deldolo eventuale (tra le altre, Sez. 5 , n. 54465 del 05/06/2018 , M., Rv. 274188;

Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori,Rv. 262904). Come è stato evidenziato da lungo tempo, allora, il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non èpunibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l ’i mprenditore non abbia altresìagito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non puòequivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine unospecifico animus nocendi ( ex ceteris , Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza,Rv. 120211).

E se è vero che si è ritenuto che il fine di favorire taluno dei creditori non è escluso, automaticamente, dalla speranza di realizzare un accordo tra i creditori e di evitare il fallimento, è stato al contempo puntualizzato che deve essere all’uopo valutato se si tratti di una speranza che abbia una qualche fondatezza (Sez. 5, n. 23 del 27/09/1984, dep. 1985,Massarutto, Rv. 167256).

3. Venendo alla fattispecie in esame, di tale principio non è stata fatta corretta applicazione poiché la decisione censuratanon ha fornito alcuna risposta allepuntuali doglianze dell’imputato sulla circostanza che, nel momento in cui ha effettuato prelievi, con mezzi tracciati, di somme che aveva in precedenza anticipato per la società, era stato già predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto al quale, in detto momento, non era prevedibile sarebbe stato inattuato per il venir meno dell’adesione del ceto bancario. In sostanza, la Corte territoriale ha omesso di approfondire ed argomentare in ordine a tale dato, decisivo per la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ossia se al momento dei prelievi da parte dell’imputato fosse effettivamente fondata, o meno, la prospettiva di risanamento aziendale attraverso l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così è deciso,