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Ordinanza — n. 382/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for waiver of penalty reduction rights under Art. 599-bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant waived the right to challenge the reduced sentence. The appellant had accepted a plea agreement in second instance which lowered the penalty for fraud-related bankruptcy, but later sought to annul the decision citing a defect in reasoning regarding the sentence. The court held that the procedural power granted by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects, meaning any waiver of the agreed penalty bars subsequent cassation appeals on that specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of the penalty agreed upon in a second-instance plea agreement precludes any subsequent cassation appeal regarding the sentence, as the judicial act consolidates the parties' voluntary disposition.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. plea agreement in appeal waiver of penalty preclusive effect cassation inadmissibility defect in reasoning Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso, pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue, a norma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.
art. 599-bis cod. proc. pen
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA tQJL-C sul ricorso proposto dal: VANESSI PATRIZIO, nato a LEGNANO il 04/09/1953 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA del 26/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Patrizio Vanessi chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, al medesimo ascritto. Il ricorrente deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata).

3. Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso, pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025 Il Consigliere este