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Ordinanza — n. 266/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because a peace judge's declaration of incompetence is not appealable by cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator of the Republic appealed a peace judge's declaration of incompetence regarding aggravated assault to the Supreme Court. The Court ruled the appeal inadmissible because such declarations of incompetence are not subject to cassation review under Italian procedural law. Consequently, any dispute over jurisdiction must be resolved through a conflict of competence procedure rather than a direct appeal.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: A judgment by a peace judge declaring incompetence and ordering the transfer of files to the competent court is not appealable by cassation and can only be challenged via conflict of competence.

Parole chiave

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declaration of incompetence peace judge jurisdiction cassation inadmissibility conflict of competence procedural finality aggravated assault transfer of files lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Ha altresì precisato che la sentenza con la quale il Giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell'art. 568, comma primo, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7, Cost.
in relazione all'art. 111, comma settimo, Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36764 del 08/06/2004
(Sez. 4, n. 36764 del 08/06/2004, P.m.
Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013
(Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep.2014, Sergiacomo, Rv.
Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020
258865;Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv.
Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015
(Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Calefato, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: BARILLA' FRANCESCO nato a CALANNA il 07/12/1955 avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 18 settembre2025 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato lapropria incompetenza per materia in relazione al reato di percosse aggravato dalla circostanza di cui all’art. 61 n.11 octies cod. pen. per essere competente il Tribunale in composizione monocratica.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo violazione di legge in relazione alla competenza del Giudice di pace che sussiste anche in relazione alla fattispecie contestata.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione. Questa Corte ha chiarito sul punto che, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto. (Sez. 4, n. 36764 del 08/06/2004, P.m. in proc. d'ercole, Rv. 229689, in un caso in cui il giudice di pace, a seguito della modifica dell'art. 186, comma secondo, Cod.

Strada, ad opera dell'art. 5 L. 1.8.2003 n.214, che ha ripristinato sia il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena dell'arresto congiuntamente a quella dell'ammenda, sia la competenza del tribunale, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La Corte ha anche precisato che siffatto provvedimento non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità per tale profilo). Ha altresì precisato che la sentenza con la quale il Giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., e può dare luogo solo a conflitto di competenza. (Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep.2014, Sergiacomo, Rv. 258865;Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803); in tema di procedimento davanti al giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 111, comma settimo, Cost. nella parte in cui esclude la impugnabilità per cassazione della sentenza con la quale il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale, dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto l'art. 111, comma settimo, presuppone, quanto alla ricorribilità in Cassazione, un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre, invece, la decisione sulla competenza ha un contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto di competenza che il giudice successivamente investito del processo può sollevare, ove si ritenga a propria volta incompetente, ovvero dalla stessa Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione, nel caso in cui, al contrario, il secondo giudice si ritenga competente. (Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Calefato, Rv. 264258) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decisoil 12/12/2025 Il consigliere estensore Il Presidente Egle Pilla Enrico Vittorio Stanislao S