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Ordinanza — n. 265/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for being too generic regarding legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 265/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify concrete grounds for challenging the legal qualification of the crime. The appellant argued that the court erred in not reclassifying the offense under Article 626 of the Penal Code, but provided no specific elements to support this claim. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests must cite specific grounds; generic arguments regarding legal qualification fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility legal qualification error sentencing request procedure generic appeal grounds Code of Criminal Procedure furto aggravato furto di lieve entità furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
art. 626 comma 1 cod. pen
Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi tentata di cui all’art. 626 comma 1 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALABADI MAHDI nato il 05/03/1990 avverso la sentenza del 11/09/2025 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza dell’11 settembre 2025 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all’imputato Alabadi Mahdi, la pena concordata per i reati di cui agli artt. 56,624,625 n.7cod. pen.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi tentata di cui all’art. 626 comma 1 cod. pen.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. –comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la qualificazione giuridica non risulta corretta. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il12/12/2025 Il C