Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 257/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention order due to lack of specific facts proving current recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to prove the current risk of recidivism and ignored mitigating factors like severed mafia ties and revoked gambling licenses. The court rejected these generic criticisms, holding that the lower court correctly assessed the severity of the danger based on the appellant's criminal expertise and recent arrest for weapon possession.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: An appeal challenging the adequacy of a precautionary measure must be supported by specific, documented facts demonstrating the current necessity of a different measure; generic allegations regarding the existence of danger without new evidence are insufficient to establish a violation of the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measure adequacy home detention order risk of recidivism inadmissible appeal mafia context detention minaccia attuale attività criminosa recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274 cod. proc. pen.
Come reso evidente dal riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., quale norma che sarebbe stata violata, le doglianze non si appuntano sui criteri di scelta della misura applicata a Minnella, ma sull’esistenza nell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.
Art. 275 cod. proc. pen.
Donde, ha concluso nel senso che solo la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, costituisse presidio idoneo a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, conformemente ai criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Poiché dalla presente sentenza consegue l’esecuzione della misura applicata al ricorrente, va dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.
art. 274 cod. proc. pen
Tramite la denuncia della violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Donde, ha concluso nel senso che solo la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, costituisse presidio idoneo a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, conformemente ai criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINNELLA GIUSEPPE nato a Palermoil 02/07/1995 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, in parziale accoglimento dell’appello del locale Procuratore della Repubblica proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, che aveva sottoposto Giuseppe Minnella all’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ha disposto l’applicazione nei confronti di questi della misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi.

A sostegno ha addotto che le esigenze cautelari ravvisate a carico di Minnella, gravemente indiziato di avere gestito, per conto del mandamento mafioso di Porta Nuova, attività illecite di gioco e di scommesse, con un ruolo centrale nell’associazione per delinquere, parallela al detto sodalizio mafioso, finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di delitti in materia di raccolta illecita delle scommesse e del gioco clandestino [di cui ai capi 17) e 21) della rubrica], potessero essere infrenate solo attraverso la sottoposizione dell’indagato alla custodia domestica, considerata la rete di rapporti mafiosi in cui egli era inserito e la sua propensione a delinquere, attestata anche dal recente arresto per detenzione abusiva di un’arma da sparo.

2. Il difensore di Giuseppe Minnella ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen. Tramite la denuncia della violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe corredato da motivazione non corretta in diritto e, comunque, apparente sull’attualità del pericolo di recidiva ravvisato a carico del ricorrente, non essendosi data dimostrazione dell’effettiva esistenza di occasioni imminenti di reiterazione dei reati contestatigli.

Sarebbe stata preterita, oltretutto, la circostanza decisiva che Minnella era già sottoposto agli arresti domiciliari per altro titolo, di modo che, per effetto di tale suo stato, il rischio di contatti con ambienti criminali si era ulteriormente ridotto. Non era stata, inoltre, valutata l’avvenuta rescissione dei suoi rapporti con il contesto mafioso né il fatto che la licenza TULPS, presupposto per l’attività di gioco e scommesse, gli fosse stata revocata, ciò avendo eliminato in radice la possibilità di proseguire l’attività illecita.

3. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone ha concluso per iscritto in data 24 ottobre 2025 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché articolato in assenza di confronto con la ratio decidendidel provvedimento impugnato. In effetti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, riscontrati in capo a Giuseppe Minnella gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui agli artt. 110 e 416-bis.1. cod. pen. e 4, commi 1 e 4-bis, l. 401/1989 (capo 17) -per avere, in concorso con altri, svolto attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse senza licenza, con l’aggravante di avere al fine di agevolare l’attività del mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova -e di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 21) -per essersi associato con altri allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati nell’ambito della raccolta illecita delle scommesse e del gioco clandestino, con l’aggravante dell’agevolazione del mandamento mafioso di Porta Nuova -nonché il pericolo di reiterazione criminosa, reso evidente dalla centralità del ruolo associativo ricoperto nella gestione illecita di giochi e scommesse, con funzione agevolatrice del sodalizio mafioso di riferimento, ritenuta superata la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, aveva applicato congiuntamente al prevenuto le misure gradate dell’obbligo di dimora con prescrizioni e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari era stata appellata dal Pubblico Ministero, che aveva limitato l’impugnazione al punto concernente la scelta delle misure applicate. A sostegno aveva dedotto la sottovalutazione del ruolo svolto dal Minnella nell’ambito della raccolta non autorizzata di scommesse e del gioco clandestino, essendo egli stabilmente inserito nel sodalizio criminale all’uopo costituito per commettere un numero indeterminato di delitti nella suddetta materia, di modo che aveva chiesto che gli fosse applicata la custodia cautelare in carcere non potendosi dire superata la presunzione di adeguatezza di tale misura.

Il Tribunale del riesame, condiviso il giudizio del Giudice per le indagini preliminari circa il superamento della presunzione relativa di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, ha, tuttavia, ritenuto che le misure non custodiali applicate fossero inadeguate rispetto al grado delle esigenze cautelari, come verificato nell’attualità. In particolare, ha evidenziato come la libertà di movimento, consentita al Minnella dalle misure dell’obbligo di dimora con prescrizioni e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, non garantisse la rescissione dei contatti del cautelato con il contesto mafioso di riferimento, ancora potenzialmente sfruttabile per la reiterazione di analoghe condotte delittuose; conclusione, questa, corroborata da plurimi elementi di fatto, quali la competenza e l’esperienza criminale maturate dall’indagato nella gestione diretta e indiretta di centri scommesse fino a epoca prossima all’applicazione delle misure; il rapporto di cointeressenza con esponenti di rango del mandamento mafioso di Porta Nuova; il suo arresto in flagranza per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, indice di una variegata propensione a delinquere.

Donde, ha concluso nel senso che solo la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, costituisse presidio idoneo a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, conformemente ai criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen.

2. A fronte di tali rilievi, che delineano con precisione l’ambito della decisione impugnata, riguardante non l’esistenza delle esigenze cautelari in capo a Giuseppe Minella, ma il grado di loro gravità, e la scelta della misura cautelare più adeguata a fronteggiarle, il motivo di ricorso presentato nell’interesse del cautelato si caratterizza per una sostanziale genericità delle censure mosse. Come reso evidente dal riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., quale norma che sarebbe stata violata, le doglianze non si appuntano sui criteri di scelta della misura applicata a Minnella, ma sull’esistenza nell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Aspetto, questo, oltretutto avversato senza l’indicazione di specifici ed inopinabili elementi di fatto, documentati in questa sede assolvendo all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, atti a dimostrare come Minnella, una volta rescisso ogni rapporto con gli esponenti del mandamento mafioso di Porta Nuova, non avesse più interesse a mettere a disposizione la propria competenza professionale, maturata nel settore del gioco e delle scommesse clandestini, né di altri sodalizi criminali né di soggetti diversi, coinvolti uti singuli, in tali attività illecite.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente sentenza consegue l’esecuzione della misura applicata al ricorrente, va dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ad