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Ordinanza — n. 251/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were limited to motivation defects rather than substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 251/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed on grounds of motivation defects rather than substantive legal errors. The appellant argued that the lower court failed to recognize the prevalence of generic mitigating circumstances over aggravating ones, but the court noted that such arguments do not fall under the permissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if based solely on defects of motivation, as only substantive grounds like erroneous legal qualification or illegal penalty are admissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defects of motivation sentencing judgment review generic mitigating circumstances aggravating circumstances court costs award de plano rejection motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Marco Accapezzato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 16 luglio 202 5 , il Tribunale di Roma ha applicato a Roberto Ioan Zub,ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 200 euro di multa per il delitto di concorso in furto aggravato.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 16 luglio 202 5 , il Tribunale di Roma ha applicato a Roberto Ioan Zub,ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 200 euro di multa per il delitto di concorso in furto aggravato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Marco Accapezzato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUB ROBERT IOAN nato il 05/04/2003 avverso la sentenza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 16 luglio 202 5 , il Tribunale di Roma ha applicato a Roberto Ioan Zub,ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 200 euro di multa per il delitto di concorso in furto aggravato.

2. Zubha proposto ricorso per cassazione avverso l a predett a sentenza per il tramitedel difensore di fiducia, Avv. Marco Accapezzato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena exart. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che deve determinarsi, equitativamente,in 4.000,00 euro.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende. Così deciso in data 5 novembre2025 Il Consigliere e