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Sentenza — n. 240/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 240/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 240/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 31 maggio 2024,il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione,aveva applicato, su richiesta di Pasquale Della Gatta, l’istituto della “continuazione”, ai sensi degli artt.81 cpv cod. pen. e 671 c od. p roc. p en . in relazione a quattro diverse sentenze, rideterminando la pena complessivamente inflitta al condannato in nove anni e un mese di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 240/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, in motivazione, nonché Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 -01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 -01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri’, Rv. 268981 -01). Sempre in premessa va evidenziato che il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (Sez.

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità garanzia di un equo processo errore nella commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale principio dell'imparità compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
avverso la sentenza in data 18 marzo 2025 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione peril tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 625-bis cod. proc. pen
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario exart. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario exart. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: DELLA GATTA PASQUALEnato a NAPOLI l ’ 08/08/1963 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME , che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 31 maggio 2024,il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione,aveva applicato, su richiesta di Pasquale Della Gatta, l’istituto della “continuazione”, ai sensi degli artt.81 cpv cod. pen. e 671 c od. p roc. p en . in relazione a quattro diverse sentenze, rideterminando la pena complessivamente inflitta al condannato in nove anni e un mese di reclusione.

2. Con sentenza n. 23361 in data 18 marzo 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione rigettò il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza, rilevando che il Giudice dell’esecuzione aveva adeguatamente motivato le ragioni della quantificazione degli aumenti di pena dispostiper ciascuno dei reati satellite, operando, per alcuni reati già ritenuti unificati dalla continuazione in sede di cognizione, un sostanziale rinvio a quella decisione, fornendo la relativa motivazione adeguata contezza del percorso valutativo, non sussiste ndo la necessità di riparametrare in melius la porzione di pena da applicare ai sensi dell’art. 81 cod. pen.,non avendo ricor so indica to le ragioni che avrebbero dovuto condurre a ridurre ulteriormente le pene stabilite per i reati in questione.

Viceversa, con riferimento al reato accertato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata del 5 dicembre 2016, l’ordinanza impugnata avev a rideterminat o la pena con una riduzione dell a sanzione nella misura di 8mesi, pari ad oltre un quarto di quella stabilita in sede di cognizione e, dunque, largamente inferiore a quella stabilita dal giudice della cognizione,sì da giustificare il sintetico riferimento all ’ equità della misura della riduzione apportata.

3. Pasquale Della Gatta ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625-biscod. proc. pen. avverso la sentenza in data 18 marzo 2025 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione peril tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 625-bis, 666, 81 e 671 cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che in data 31 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma a bbia adottato , in favore di Angelo Della Gatta , una decisione identica a quella assunta nei riguardi dell’odierno ricorrente,Pasquale Della Gatta, essendo stati i due soggetti attinti da identiche condanne; che entrambe le pronunce fossero state fatte oggetto di distintiricorsiper cassazione, identici nei contenuti e che questi fossero stati decisi in date diverse dalla Prima Sezione della Corte di cassazione , la quale av r e bbe accolto l’impugnazione nei confronti diAngelo Della Gatta, respingendola, invece, nei confronti diPasquale Della Gatta.

Quest ’ ultima decisione, secondo il ricorrente, configurerebbe un palese “ errore ” , dal momento che la Corte di cassazione avrebbe dovuto rilevare,anche nei confronti del ricorrente, i l vizio di motivazione riscontrato nei confronti di Angelo Della Gatta, considerato che le decisioni adottate dal Giudice per le indagini preliminari del TribunalediRoma presentavano gli stessi vizi in quanto “uguali”.Peraltro, la decisione oggetto del presente ricorso straordinario avrebbeprovocato un pregiudizio irreparabile pe r Pasquale Della Gatta, non potendo lo stesso piùconseguire l’effetto invocato con il ricorso deciso alla udienza del 18marzo 2025, essendosi ormaiformato i l “giudicato ” sul dedotto .

3. In data 24 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve osservarsi che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Pertanto, rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto -e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, i quali, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari oppure mediante la domanda di revisione (così Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, in motivazione, nonché Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 -01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 -01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri’, Rv. 268981 -01). Sempre in premessa va evidenziato che il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 – 01). Secondo le Sezioni unite, rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi:

a) la decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.;

b) la decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito;

c) la decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna). Dunque, il riferimento al «condannato», richiamato dalla predetta norma processuale, assume una portata più ampia, coinvolgendo la condizione di chi sia destinatario di un pregiudizio irrimediabile derivante da una decisione della Corte di cassazione, che stabilizzi gli effetti dell’inoppugnabilità della sentenza di condanna e che si ritenga viziata da errore di fatto.

3. Tanto premesso, l’errore nel quale, secondo il ricorso, sarebbe incorsa la Corte di cassazione, concernente la valutazione di congruità della motivazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in punto di aumenti di pena per la continuazione, si colloca, quantomeno in termini astratti,n el perimetro delineato dall’art. 625-biscod. proc. pen. come sopra ricostruito . Infatti, l’ordinanza che aveva dato causa al pronunciamento di legittimità riguardava, come ampiamente illustrato, il riconoscimento in executivis della continuazione ovvero una delle situazioni espressamente richiamate dalle Sezioni unite nella sentenza “Nunziata”, in quanto decisione idonea a stabilizzare gli effetti dell’inoppugnabilità della sentenza di condanna con riferimento alla determinazione del quantumdella pena.

E, tuttavia, è appena il caso di osservare che il ricorso, lamentando, sostanzialmente, la diversa valutazione operata dalla Suprema Corte con riferimento a una situazione asseritamente identica (siccome relativa a soggetto attinto dalle medesime condanne,che aveva proposto un ricorso per cassazione dallo stesso contenuto di quello presentato dall’odierno ricorrente), in realtà non specifica nemmeno quale vizio di motivazione sarebbe stato riscontrato con riferimento al provvedimento che aveva riguardato l ’altro ricorrente , non consentendo nemmeno di apprezzare in cosa sia consistito l’errore di fatto che pure è stato denunciato.

Pertanto, il ricorso si configura come del tutto generico nella prospettazione delle censure.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore