Italian Supreme Court dismisses appeal on fraudulently bankrupt fraud, upholding conviction for multiple distinct acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Gianni Neirotti's cassation appeal against his conviction for fraudulent bankruptcy regarding the company Protetti s.r.l. The court affirmed that the defendant's multiple acts of misappropriating company assets constituted a single continuous crime rather than multiple offenses. Consequently, the court upheld the lower court's application of the aggravating circumstance for multiple acts and rejected the claim regarding the denial of general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216, comma 1, lett. a) legge fall.; Art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.: The crime of fraudulent bankruptcy is a conduct crime that can be realized through one or more acts; plurality of crimes exists only when acts are distinct on an ontological and functional level and target specific different assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MICHELE ROMANO - Presidente - Sent. n. sez. 1637/2025 ANDREINA OCCHIPINTI CC - 28/10/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - R.G.N. 25173/2025 CARLO RENOLDI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEIROTTI GIANNI nato a UDINE il 07/08/1974 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva condannato Neirotti Gianni per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società “Protetti s.r.l.”, fallita il 29 dicembre 2014. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 198/2026 Roma, lì, 05/01/2026 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità amministratore di fatto della società –, in concorso con Patrucco Nicola (amministratore di diritto della società e figlio della sua ex moglie Santini Zotti, giudicato separatamente), avrebbe distratto rilevanti risorse aziendali in favore della signora Tarantino Maria Assunta.
In particolare: avrebbe trasferito alla Tarantino, il 5 settembre 2014, un’automobile Mercedes classe E220, al prezzo di euro 10.000,00 senza pretenderne il corrispettivo; avrebbe concesso alla medesima, il 16 aprile 2014, un finanziamento infruttifero pari a euro 147.200,00 senza chiedere e ottenere alcuna garanzia; avrebbe elargito sempre alla Tarantino ulteriori somme, sino a un importo complessivo di euro 159.483,00, senza ottenere alcunché in cambio. L’imputato, inoltre, avrebbe distratto ulteriori risorse aziendali cedendo il 25% delle quote detenute in “Sol Pro Energy 01 s.r.l.” a Petrucco Nicola per un prezzo incongruo e senza riceverne in ogni caso il corrispettivo.
Avrebbe ceduto il 25% delle quote detenute in “Sol Pro Energy 01 s.r.l.” alla “Sol Pro Consulting s.r.l.” per un prezzo incongruo e senza riceverne in ogni caso il corrispettivo. Avrebbe elargito euro 100.000,00 alla “Solar Living s.r.l.”, poi fatti pervenire a Zotti Santina (madre di Petrucco Nicola e coniuge di Neirotti Gianni). Avrebbe, infine, destinato il credito di euro 15.000,00, vantato nei confronti della “K4service s.n.c.”, al pagamento di spese estranee all'attività aziendale.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta la qualità di amministratore di fatto della società fallita riconosciuta all’imputato, sostenendo che, dalle risultanze processuali, emergerebbe che questi sarebbe stato solo il responsabile commerciale della fallita. Il Neirotti, pur avendo detenuto in passato una quota di minoranza del capitale sociale, avrebbe successivamente ceduto le proprie partecipazioni al Petrucco.
La prosecuzione della sua attività all’interno dell’impresa, limitata alla gestione commerciale, non potrebbe essere ritenuta sufficiente ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Sostiene che, anche qualora si volesse accedere alla ricostruzione dei giudici di merito, «secondo cui l’attività svolta dall’imputato nella gestione dei rapporti commerciali della società fallita varrebbe ad attribuirgli un ruolo gestorio», tale ruolo, in ogni caso, si configurerebbe come limitato al solo settore commerciale, e non estensibile all’intera sfera amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità, invero, avrebbe chiarito che, in tema di reati fallimentari, l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto potrebbe avvenire solo in relazione ad atti che rientrano nel settore specifico in cui il soggetto ha effettivamente operato. Ne conseguirebbe che, anche volendo riconoscere al Neirotti un ruolo gestorio circoscritto al settore commerciale, la sua responsabilità penale non potrebbe estendersi a condotte estranee a tale ambito, come quelle distrattive oggetto di imputazione, le quali non risulterebbero connesse alla gestione commerciale dei rapporti con i clienti. 2.3.
Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall. Rappresenta che l’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta è stata applicata sulla base della contestazione di quattro condotte distrattive, tutte qualificate ai sensi dell’art. 216, comma 1, legge fall., realizzate in un arco temporale ristretto, tra il 2012 e il 2013. Tanto premesso, contesta l’applicazione dell’aggravante, sostenendo che, nel caso di specie, le condotte contestate sarebbero omogenee e sarebbero state realizzate in un contesto temporale e operativo unitario.
Esse non integrerebbero, pertanto, una pluralità di reati, ma costituirebbero manifestazioni esecutive di un’unica condotta distrattiva. L’aggravante dei più fatti di bancarotta, pertanto, andrebbe esclusa. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 81 cod. pen. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la sistematicità delle condotte e la gravità del danno. Tale motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogica, in quanto fonderebbe il diniego del beneficio su elementi che coinciderebbero con la stessa condotta tipica del reato.
La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare specifici elementi favorevoli, evidenziati dalla difesa in sede di appello.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. L’avv. Paolo Pastre, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è basato su mere asserzioni ed è anche privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, va rilevato che la Corte di appello ha rigorosamente argomentato in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, alle testimonianze della dipendente Piatto Cristina e della ex moglie Zotti Santina nonché alle dichiarazioni rese dal concorrente nel reato Petrucco Nicola e alle stesse dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. 1.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, non ha riconosciuto all'imputato un ruolo gestorio nel solo settore commerciale, avendo invece ritenuto che l'imputato si occupasse in via esclusiva dell'amministrazione societaria, avvalendosi del Petrucco solo per le mere formalità (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo è infondato. Va premesso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di bancarotta patrimoniale distrattiva, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, «non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue» (cfr.
Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031). La pluralità di reati sussiste laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, siano distinte sul piano ontologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti (cfr. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253). Ebbene, applicando i principi giurisprudenziali in materia, si deve ritenere corretta l’applicazione nel caso in esame dell’aggravante prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Infatti, le condotte distrattive contestate sono state realizzate in un ampio lasso temporale, con schemi negoziali e azioni materiali completamente differenti tra loro.
Differenti erano anche i beni oggetto delle condotte (beni mobili registrati, prestiti infruttiferi, cessioni di quote societarie, destinazione di crediti per finalità extrasociali, ecc.) e i beneficiari delle distrazioni. 1.4. Il quarto motivo è infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata).
In particolare, la Corte di appello ha dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato, alla reiterazione della condotta e al rilevante danno cagionato ai creditori. Con riferimento a tali profili, va rilevato, che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fare ricorso ai criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., tra i quali vi sono le modalità della condotta e la gravità del danno cagionato.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, Fallimento Protetti s.r.l., che vanno liquidate complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Fallimento Protetti s.r.l., che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Michele Romano