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Sentenza — n. 194/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial acquittal for ideological falsehood in public official act declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a partial acquittal and sentence reduction by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the criminal liability for a false declaration was contradictory and illogical. The court held that the declaration constituted a public official act under the Civil Code, making the false statement punishable as an ideological falsehood committed by a private individual.

Regesto Legislator

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Art. 47 comma 1 d.P.R. n. 445 del 2000; Art. 483 cod. pen.: A false declaration made by a private individual under the substitute notice of fact procedure constitutes the crime of ideological falsehood committed by a private person in a public official act.

Parole chiave

Generato dall'IA
ideological falsehood public official act substitute notice of fact criminal liability declaration of truth contratto di albergo attestazione e certificazione mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 47 comma 1 d.P.R. n. 445 del 2000
Secondo la Corte di appello, l'imputato – quale legale rappresentante della società “Point Black Hotels s.r.l.”, gestrice della struttura turistico alberghiera denominata “Hotel Brenta” (sita a Rimini, alla Via Porto Palos 134) – avrebbe, con dichiarazione ex art. 47 d.P.R.
Art. 483 cod. pen.
Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 483 cod. pen. 2.1.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 76 comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000
Al riguardo, va ricordato che: l’art. 76, comma 3, d.P.R.
art. 483 cod. pen
Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 483 cod. pen.
art. 650 cod. pen
Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 650 cod. pen., basandosi esclusivamente sull’accesso effettuato dalla Polizia locale il 29 agosto 2020.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, Marchetti
Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, Marchetti, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MICHELE ROMANO - Presidente - Sent. n. sez. 1636/2025 ANDREINA OCCHIPINTI CC - 28/10/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - R.G.N. 25133/2025 CARLO RENOLDI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLÈ LORENZO nato a MASSA il 27/09/1989 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2024, il Tribunale di Rimini aveva condannato Bellè Lorenzo in odine a due reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (capi A e B) e al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Con sentenza pronunziata il 18 febbraio 2025, la Corte di appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 194/2026 Roma, lì, 05/01/2026 Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo A e rideterminando la pena.

Secondo la Corte di appello, l'imputato – quale legale rappresentante della società “Point Black Hotels s.r.l.”, gestrice della struttura turistico alberghiera denominata “Hotel Brenta” (sita a Rimini, alla Via Porto Palos 134) – avrebbe, con dichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, falsamente attestato di possedere i requisiti minimi necessari ai fini della classificazione prevista dal D.G.R. n. 916 del 2007. Attestazione necessaria per l'esercizio dell'attività ricettiva. Nella medesima qualità, inoltre, non avrebbe ottemperato all'Ordinanza dirigenziale n. 217820 del 20 agosto 2020, emessa dal Settore sistema e sviluppo economico del Comune di Rimini, che gli ordinava di cessare l'attività ricettiva.

Invero, in data 29 agosto 2020, gli agenti della Polizia municipale di Rimini avrebbero riscontrato la presenza di clienti all’interno della struttura e lo svolgimento dell'attività ricettiva.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 483 cod. pen. 2.1.1. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui la Corte territoriale ritiene integrato il reato di falsità ideologica ex art. 483 cod. pen., in relazione all’attestazione presentata dall’imputato il 21 luglio 2020.

La Corte di appello avrebbe affermato che tale atto, contenendo «la dichiarazione di consapevolezza di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 …, assurgerebbe a fonte normativa dell'obbligo di dire la verità per il privato». Il ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo che le «autocertificazioni … devono necessariamente confluire all'interno di un atto pubblico, la cui sussistenza risulta imprescindibile per la configurazione del reato previsto dall'art. 483 cod. pen., non potendo la sola dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 costituire un atto pubblico, tanto in senso civilistico quanto in senso teso a integrare una responsabilità penale».

L'atto pubblico, invero, «rimanda pur sempre alla formazione dell'atto da parte di chi si possa definire un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni; tale non è, evidentemente, il privato che sottoscriva una dichiarazione sostitutiva». 2.1.2. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento, in particolare la testimonianza del Sig. Foschi, proprietario dell’attività ricettizia gestita dall’imputato, che «senza indugio» avrebbe confermato «la piena rispondenza della struttura alle normative di legge, assumendosi perfino la responsabilità di alcuni piccoli interventi di adeguamento effettuati dopo l'accesso e le verifiche della Polizia Locale».

Il Sig. Foschi, peraltro, nel contratto di affitto d’azienda, avrebbe garantito la conformità della struttura alle normative vigenti, impegnandosi a far fronte alla realizzazione delle opere «che future disposizioni legislative» avrebbero eventualmente imposto di eseguire. Da tali elementi si dovrebbe desumere l’assenza del dolo, richiesto per la configurazione del reato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.650 cod. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 650 cod. pen., basandosi esclusivamente sull’accesso effettuato dalla Polizia locale il 29 agosto 2020.

La Corte di appello non avrebbe considerato le circostanze che sarebbero emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla testimone Kmaladze, che avrebbe riferito che, al momento dell’accesso degli agenti, l’albergo era chiuso al pubblico e che lei, insieme a un’altra persona, si trovava all’interno della struttura solo per svolgere attività di pulizia e sistemazione dei locali.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.1. Le asseverazioni oggetto di imputazione erano chiaramente finalizzate ad attestare un fatto di diretta conoscenza della ricorrente: la sussistenza dei requisiti minimi necessari ai fini della classificazione prevista dal D.G.R. n. 916 del 2007. Si trattava, dunque, di fatto che, postulato come a diretta conoscenza dell'interessato, poteva essere astrattamente oggetto di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000.

Al riguardo, va ricordato che: l’art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce che tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; il medesimo articolo, al comma 1, espressamente prevede che le dichiarazioni mendaci siano punite ai sensi del codice penale. La giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, ha da tempo chiarito che integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n.445 del 2000 (cfr.

Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, Marchetti, Rv. 272277). 1.1.2. Nel resto, le deduzioni del ricorrente si presentano inammissibili, atteso che il ricorrente si limita a invocare la “valutazione” del Foschi di rispondenza della struttura alle norme di legge e a invocare garanzie e impegni che questi avrebbe assunto. Tali deduzioni, infatti sono generiche, assertive, versate in fatto e, almeno in parte, poco conferenti. Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, infatti, il privato afferma la conoscenza di qualità personali o fatti che siano di sua diretta conoscenza, assumendosi la piena responsabilità, anche sotto il profilo penale, di ciò che dichiara.

Per rimanere esente da responsabilità, dunque, non è sufficiente invocare genericamente notizie ricevute da chi, peraltro, non risulta neppure avere particolari competenze tecniche. Profilo quest’ultimo che induce a ritenere completamente superate anche le generiche deduzioni formulate dal ricorrente in ordine all’elemento soggettivo del reato. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria dei vizi di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che i giudici di merito (cfr. anche la sentenza di primo grado, conforme a quella impugnata sul reato in questione), con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, effettuando un’adeguata valutazione delle risultanze istruttoria, comprese le dichiarazioni rese dalla Kmaladze, rispetto alle quali il ricorrente non ha dedotto alcun travisamento di prova o vizio logico determinante, risultante dal testo della sentenza impugnata.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Michele Romano