Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 166/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 166/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 166/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pierfelice Stefano nato a PESCARA il 19/01/1988 avverso la sentenza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; RITENUTO IN FATTOE 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara ha applicato a Pierfelice Stefano la pena di anni due e mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in relazione a plurime ipotesi di condotte di furto aggravatoe indebito utilizzo di carte di credito. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, riservandosi la successiva indicazione di motivi. Successivamenteha fatto pervenire, a mezzo del suo difensore, atto di rinunzia alla proposta impugnazione. 3.Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod.proc.pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 166/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., in relazione a plurime ipotesi di condotte di furto aggravatoe indebito utilizzo di carte di credito. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, riservandosi la successiva indicazione di motivi. Successivamenteha fatto pervenire, a mezzo del suo difensore, atto di rinunzia alla proposta impugnazione. 3.Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di non autoincriminarsi procedimento penale pendente perito indipendente allegazioni di persecuzione contraddittorie false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod.proc.pen
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara ha applicato a Pierfelice Stefano la pena di anni due e mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in relazione a plurime ipotesi di condotte di furto aggravatoe indebito utilizzo di carte di credito.
art. 613 cod. proc. pen
Invero deve considerarsi che ilricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pierfelice Stefano nato a PESCARA il 19/01/1988 avverso la sentenza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara ha applicato a Pierfelice Stefano la pena di anni due e mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in relazione a plurime ipotesi di condotte di furto aggravatoe indebito utilizzo di carte di credito. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, riservandosi la successiva indicazione di motivi. Successivamenteha fatto pervenire, a mezzo del suo difensore, atto di rinunzia alla proposta impugnazione. 3.Il ricorso è inammissibile.

Invero deve considerarsi che ilricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez.3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 – 01 ) .

L ’ inammissibilità originaria del ricorso, indipendentemente dalla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia per effetto dell’intervenuta rinunzia all’impugnazione, impone, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delleammende.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/10/2025 Il Consigli