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Sentenza — n. 157/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls fraud conviction for missing books, ruling specific intent to harm creditors was not proven.

Numero d'incarto Sentenza — n. 157/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy due to a lack of specific intent to harm creditors. The defendant argued that missing accounting books constituted negligence rather than fraud, while the prosecution contended the omission itself proved malicious intent. The court held that without explicit evidence of an unjust profit motive or creditor prejudice, the omission cannot be classified as fraudulent bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 216, comma 1, n. 2) legge fall.; Art. 217 legge fall.: The omission of accounting books constitutes fraudulent bankruptcy only if specific intent to harm creditors or gain unjust profit is proven; mere negligence or inability to reconstruct assets due to pending proceedings is insufficient.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy specific intent accounting books creditor prejudice criminal negligence bankruptcy law dolo specifico bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 216, comma 1, n. 2) legge fall.
La condotta ascritta all’imputato attiene alla omessa tenuta delle scritture contabili, la quale è da ricondurre alla prima delle due ipotesi previste dall’art. 216, comma 1, n.
Art. 217 legge fall.
Art. 2214 e segg. cod. civ.
Art. 2475 e segg. cod. civ.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019
Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015
Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv.
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALIANI ALBERTO nato a ASCIANO il 24/10/1963 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreNicola Lettieri, che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. Udito l’avv. Rossana Giulianelli, difensore di fiducia di Caliani Alberto, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28 gennaio 2025, la Corte d’appello di Firenze, confermando la decisione del Tribunale di Siena, ha ritenuto Alberto Caliani responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale della ditta individuale Delta Agricola, dichiarata fallita il 2 maggio 2017.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Benché all’imputato sia stata contestata la condotta di sottrazione e distruzione delle scritture contabili, non sarebbe ravvisabile il dolo specifico, non essendo emersi elementi da cui desumere che l’imputato abbia agito perseguendo un profitto ingiusto,tenuto anche conto del fatto che alcun pregiudizio avrebbero subito i creditori dell’impresa in ragione dei sequestri preventivi posti in essere nell’ambito di altri procedimenti penali di ben cinque anni precedenti.

Con motivazione apparente la Corte d’appello avrebbe desunto la sussistenza del dolo specifico dalla mancata consegna della contabilità al curatore. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art.217 legge fall. Erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe ravvisato nella condotta dell’imputato gli estremi del reato di bancarotta documentale semplice, stante l’assenza del dolo specifico e dovendo pertanto addebitarsi le omissioni nella tenuta delle scritture contabili a titolo di colpa o comunque di dolo generico. 2.3.

Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte d’appello dato conto delle ragioni che avevano giustificato tale esclusionee pur in presenza di specifico motivo di appello sul punto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. La condotta ascritta all’imputato attiene alla omessa tenuta delle scritture contabili, la quale è da ricondurre alla prima delle due ipotesi previste dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. Tale fattispecie incriminatrice è integrata dalla sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili; ad essa è altresì riconducibile l’ipotesi di omessa tenutadei libri contabili. Occorre ricordare che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensidegli artt. 2214 e segg. cod. civ.

Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagliartt. 2475 e segg. cod. civ. , da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti incondizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. Ai fini della integrazione di tale ipotesi criminosa è necessario che la condotta sia sorretta dal dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

L’accertamento del dolo specifico risulta pregiudiziale ai fini della qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che l’elemento della frode costituisce il discrimine tra tale reato e le figure delittuose di bancarotta semplice –che ne sono prive – previste dall’art. 217, il cui comma 2 incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza. Invero, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 –01;

Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915 –01). Con riguardo agli indici da cui può essere desunto tale scopo, questa Corte regolatrice ha precisato che può venire in rilievo la complessiva ricostruzione della vicenda, le circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304- 01) , senza alcun automatismo o semplificazione giustificativa. 2.2.

Nel caso in esame, la sentenza impugnatasi è limitata ad affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo sul rilievo della totale evasione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, facendo coincidere il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, connessa agli interessi e alle preoccupazioni collegate ai procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente. Nulla invece la Corte territoriale ha specificato in ordine alla sussistenza dello scopo perseguito dall’imputato di recare pregiudizio ai creditoriovvero di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tanto determina la fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezion