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Sentenza — n. 25537/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25537/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25537/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Venezia, ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Verona il 4 giugno 2024, con la quale Geremia Brighenti era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 .

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art. 1 legge n. 103/2017, art. 698 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 25537/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve premettere che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 -01, «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente violazione grave delle norme della circolazione reato grave di stupefacenti contravvenzione alla circolazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
288175 -01, «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 1 legge n. 103/2017
pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103/2017 non ha concretamente operato.
art. 698 bis cod. proc. pen
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Testo completo

A nato a Bussolengo il 29/03/1995 avverso la sentenza oiel 20/10/2025 della Col-te d'appello di v ci leLici Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per essere il reato estinto per prescrizione.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Venezia, ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Verona il 4 giugno 2024, con la quale Geremia Brighenti era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 .

c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso il 22 maggio 2019 a San Martino Buon Albergo.

2. Contro la sentenza, ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, lamentando erronea applicazione della legge penale e sostenendo che, essendo stato commesso il 22 maggio 2019, nel vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), l'illecito contravvenzionale ascritto all'imputato sarebbe estinto per prescrizione.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Si deve premettere che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 -01, «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

5. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'illecito contravvenzionale del quale Geremia Brighenti è imputato è stato commesso il 22 maggio 2019. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato da un decreto penale di condanna emesso il 30 giugno 2020 cui è seguito, in data 11 agosto 2021, a seguito dell'opposizione proposta dall'imputato, il decreto di citazione a giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado sono stati disposti numerosi rinvii nessuno dei quali ha determinato la sospensione del corso della prescrizione che, pertanto, è maturata il 22 2maggio 2024.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 4 giugno 2024, quando il termine di prescrizione era ormai decorso. Ne consegue che, nel caso di specie, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103/2017 non ha concretamente operato. Com'è evidente infatti - e le Sezioni unite di questa Corte lo hanno opportunamente sottolineato - «La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. gen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 02).

6. Da quanto esposto emerge che la prescrizione era già maturata quando fu pronunciata la sentenza di primo grado. La Corte di appello non ha rilevato l'intervenuta prescrizione ma, come emerge dall'esame degli atti, nessuna richiesta in tal senso è stata formulata dalla difesa nell'atto di appello e neppure nel corso del giudizio di secondo grado, che si è svolto in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 698 bis cod. proc. pen. L'applicazione della causa estintiva, dunque, è stata chiesta per la prima volta col ricorso per tassazione, Nondimeno il ricorso è ammissibile.

Ed invero, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale che si era formato sul punto, con la sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01, le Sezioni Unite hanno affermato che «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.».

7. ber quanto esposto, il ricorso proposto nell'interesse di Geremia Brighenti è ammissibile e fondato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M P.Q.M