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Sentenza — n. 25529/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25529/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25529/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I proposti ricorsi non sono fondati, per l'effetto dovendo esserne disposto il relativo rigetto. In primo luogo priva di pregio è la doglianza eccepita da Ceni Florenc in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi di violazione del divieto di "reformatio in peius" per avere la Corte territoriale, in qualità di giudice del rinvio, disposto, pur riconoscendo una pena finale di pari entità, un aumento per la continuazione di gran lunga superiore rispetto a quello ritenuto da parte del primo giudice. In proposito, infatti, trova troncante applicazione il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento 3maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01).

Regesto Legislator

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art. 61-bis cod. pen, artt. 597 cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 132 cod. pen; Sentenza — n. 25529/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nela Amarildo ha eccepito, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, per apparenza della stessa, lamentando che, con riguardo alla determinazione dell'aumento di pena disposto per la ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la Corte di appello non avrebbe espresso argomentazione alcuna circa i criteri di dosimetria della pena seguiti ai fini della quantificazione degli aumenti effettuati per i singoli reati satellite.

Parole chiave

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modifica della sentenza revisione in materia penale recidiva nell'infrazione riduzione della pena aggravamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 61-bis cod. pen
309 aggravato dall'art. 61-bis cod. pen.
artt. 597 cod. proc. pen
Ceni Florenc ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge, per intervenuta inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni normative previste dagli artt. 597 cod. proc. pen.
art. 597 cod. proc. pen
In proposito, infatti, trova troncante applicazione il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
309 del 1990 contestato al capo 1), e quindi in maniera ben più grave rispetto all'aumento di pena di anni due, mesi otto di reclusione invece impostogli ai sensi dell'art. 81 cpv.
art. 132 cod. pen
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Testo completo

osti da: CENI FLORENC nato il 18/08/1987 NELA AMARILDO nato il 21/07/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto il 18 gennaio 2023 dalla Terza Sezione di questa Corte, ha parzialmente riformato l'originaria pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Firenze del 17 luglio 2019, tra l'altro disponendo, previa individuazione del reato più grave in quello previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato dall'art. 61-bis cod. pen. (capo 3), la condanna di Ceni Florenc alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione e di Nela Amarildo a quella di anni sette, mesi quattro di reclusione. 1.1.

Ceni Florenc e Nela Amarildo erano stati, infatti, originariamente condannati - unitamente ad altri coimputati - alle pene, rispettivamente, di anni dieci, mesi otto di reclusione (Ceni Florenc) e di anni sette, mesi otto di reclusione (Nela Amarildo) in ordine a talune ipotesi di reato loro contestate ai sensi degli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Avverso la decisione della Corte di appello di Firenze del 30 settembre 2020, di conferma, rispetto ai due imputati, dell'originaria pronuncia di condanna emessa in primo grado, era stato (tra gli altri) proposto ricorso per cassazione dal Ceni e dal Nela, in esito al quale la Suprema Corte - individuato il reato più grave in quello ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 61-bis cod. pen., contestato al capo 3), come erroneamente non considerato dalla Corte territoriale, che aveva invece ritenuto più grave il delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 rubricato al capo 1) - aveva disposto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento a Nela Amarildo e, in virtù dell'effetto estensivo, nei riguardi di Ceni Florenc, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. 1.2.

Il conseguente giudizio si è, per l'appunto, concluso con l'impugnata sentenza del 24 settembre 2024, con cui la Corte territoriale, aderendo alla specifica indicazione espressa dalla Suprema Corte, ha rideterminato la pena inflitta ai suddetti imputati individuando come delitto più grave quello contestato ai sensi degli artt. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Ceni Florenc e Nela Amarildo, a mezzo dei loro rispettivi difensori, presentando due differenti atti di impugnazione. 22.1. Ceni Florenc ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge, per intervenuta inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni normative previste dagli artt. 597 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la decisione assunta dalla Corte territoriale in qualità di giudice del rinvio avrebbe realizzato una palese violazione del principio del divieto di "reformatio in peius", per avere, pur in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in misura più grave, avendo disposto un aumento per la continuazione pari ad anni dieci di reclusione, per il reato satellite di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 1), e quindi in maniera ben più grave rispetto all'aumento di pena di anni due, mesi otto di reclusione invece impostogli ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. dal giudice di primo grado. 2.2.

Nela Amarildo ha eccepito, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, per apparenza della stessa, lamentando che, con riguardo alla determinazione dell'aumento di pena disposto per la ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la Corte di appello non avrebbe espresso argomentazione alcuna circa i criteri di dosimetria della pena seguiti ai fini della quantificazione degli aumenti effettuati per i singoli reati satellite.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento di entrambi i ricorsi proposti, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I proposti ricorsi non sono fondati, per l'effetto dovendo esserne disposto il relativo rigetto.

2. In primo luogo priva di pregio è la doglianza eccepita da Ceni Florenc in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi di violazione del divieto di "reformatio in peius" per avere la Corte territoriale, in qualità di giudice del rinvio, disposto, pur riconoscendo una pena finale di pari entità, un aumento per la continuazione di gran lunga superiore rispetto a quello ritenuto da parte del primo giudice. In proposito, infatti, trova troncante applicazione il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento 3maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01).

3. Parimenti infondata è la doglianza eccepita da Nela Amarildo, con cui il ricorrente ha dedotto carenza motivazionale in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione degli aumenti di pena disposti per la continuazione. Diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, infatti, la Corte di appello ha dapprima fissato, in modo congruo, la pena base riferendosi al reato più grave, per poi indicare gli aumenti di pena per i singoli reati satellite, applicando, in termini di quantum, aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. di modesta entità - quattro mesi per i capi 1) e 2) e due mesi per i capi 12) e 13) -.

Se è ben vero che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come nella medesima circostanza precisato da parte del Supremo Collegio - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

In tema di reato continuato, cioè, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (così, espressamente, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). Ciò è, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie, considerata la modestia degli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., rendendo, conseguentemente, del tutto logica e congrua la motivazione sul punto resa da parte della Corte di merito.

4. Ne deriva, in conclusione, il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.M