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Sentenza — n. 25500/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on criminal liability and liquidation crisis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment, remanding the case for a new trial. The lower court had dismissed the defendant's plea of impossibility to pay and unforeseeable liquidity crisis without examining specific evidence regarding unpaid debts from The Gambia. The court ruled that the appeal judgment failed to distinguish between mere factual recognition and judicial appreciation required when a cause for extinction of the crime is alleged.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; In cases alleging a cause for extinction of the crime, the judge must limit themselves to factual recognition (constatazione) rather than judicial appreciation (apprezzamento) when the exculpatory circumstances are absolutely uncontested in the record.

Parole chiave

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cause extinction crime judicial appreciation factual recognition criminal liability liquidity crisis remand for new trial unforeseeable circumstances confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, Michela Cimini, articolando un unico motivo con cui si de-duce violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla non applicabilità dell’art. 129, comma 2, cod.
Art. 25 Cost.
Art. 578 bis cod. proc. pen.
Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che dovrà anche valutare se, nelcaso di specie, possa trovare applicazione ratione temporis la disciplina dispostadall’art. 578 bis cod.
Art. 322 ter cod. pen.
25 Cost., non è applicabile, in ipotesi di confiscaper equivalente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per ireati rientranti nella previsione dell'art. 322 ter cod. pen., anteriormente all'en-trata in vigore dell'art.
Art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000
12 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, Michela Cimini, articolando un unico motivo con cui si de-duce violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla non applicabilità dell’art. 129, comma 2, cod.
art. 578 bis cod. proc. pen
Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che dovrà anche valutare se, nelcaso di specie, possa trovare applicazione ratione temporis la disciplina dispostadall’art. 578 bis cod.
art. 25 Cost
art. 322 ter cod. pen
25 Cost., non è applicabile, in ipotesi di confiscaper equivalente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per ireati rientranti nella previsione dell'art. 322 ter cod. pen., anteriormente all'en-trata in vigore dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. 3, n. 15953 del 3 aprile 2024
Sez. 3, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito
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Testo completo

a Corte di appello di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;udito il Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;udito l'Avv. Alberto Feliziani, del foro di Velletri, in difesa della ricorrente CiminiMichela, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 18 maggio2023, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, in data 7 giugno2021, aveva condannato Michela Cimini, alla pena di mesi 6 di reclusione, conapplicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 econcessione del beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all’art.10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2016, «poiché, in qualitàdi rappresentante legale della società “MICHELA COSTRUZIONI Srl” con sede inPotenza Picena (MC), non versava entro il termine per il versamento dell’accontorelativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta inbase alla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2015, per un ammon-tare pari a € 286.687,00, importo superiore alla soglia di € 250.000,00».

Con lastessa sentenza veniva, inoltre, disposta la confisca ex art. 322 ter, comma 2, cod.pen., delle quote pensione presso la società Arca Fondi S.p.a., già in sequestro, edi beni nella disponibilità dell’imputata, fino alla concorrenza di € 286.687,00.1.1. A seguito di ricorso proposto dall’imputata, la Terza Sezione penale dellaCorte di cassazione, con sentenza n. 15953 del 3 aprile 2024, annullava con rinviola sentenza impugnata, rilevando che la Corte di appello «dopo aver elencato inumerosi e specifici argomenti spesi nel gravame per sostenere l'impossibilità diadempiere e l'imprevedibilità della crisi di liquidità, per causa non imputabile allaricorrente, si è limitata a riportare considerazioni di carattere generale in punto diresponsabilità penale e di dolo della fattispecie, senza, tuttavia, esaminare le que-stioni medesime, evidentemente volte a contestare l'imputabilità dell'omissione».La Corte rilevava che già nella sentenza di primo grado era mancata una qualun-que motivazione in ordine ai medesimi argomenti, poi ribaditi nell'atto di appello,con particolare riguardo al denunciato ritardo negli incassi che la società sostenevadi dover ricevere per lavori di ristrutturazione eseguiti, nonché al denunciato man-cato pagamento di uno stato di avanzamento lavori per circa 1,5 milioni di euroda parte della Repubblica del Gambia (di cui a due fatture emesse nel 2014), chesi diceva dovuto alla grave crisi politica che aveva colpito questo Paese, con uncolpo di stato; nessuna motivazione, già nella sentenza di primo grado, neppurequanto alle iniziative che la società amministrata dalla ricorrente riferiva di averintrapreso per tentare il recupero delle somme, come la richiesta − e l'emissione− di un decreto ingiuntivo (n. 1872/2014) per 2,2 milioni di euro o il ricorso alceto bancario.1.2.

Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 3 novembre 2025, inriforma della sentenza del Tribunale di Macerata, ha dichiarato non doversi proce-dere nei confronti di Michela Cimini in ordine al reato ascrittole, in quanto estintoper prescrizione, revocando le pene accessorie inflitte in primo grado, confer-mando la pronuncia di primo grado con riguardo alla disposta confisca.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, Michela Cimini, articolando un unico motivo con cui si de-duce violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla non applicabilità dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha escluso la prova evi-dente dell’innocenza dell’imputata, richiamando quanto motivato dalla sentenza diprimo grado in ordine all’incolpevole impossibilità della Cimini di far fronte al debitotributario, affermando che la relativa deduzione fosse stata effettuata in terminiapodittici «con argomenti che riconducono detta impossibilità a fatti sostanzial-mente indimostrabili in giudizio, quali la situazione politica del Gambia».

Il ricor-rente censura tale motivazione, per carenza e illogicità, avendo tralasciato la cir-costanza che la sentenza rescindente della Corte aveva ritenuto mancante qual-siasi valutazione al riguardo sia nella sentenza annullata sia nella sentenza diprimo grado ed avendo omesso qualsiasi confronto con gli elementi di fatto dedottie documentati dalla difesa, che dimostravano la palese inesistenza dell’elementosoggettivo del reato, essendo la società della ricorrente entrata in crisi per eventiimprevisti e imprevedibili, quali la contrazione dell’intero comparto edilizio a par-tire dal 2012-2013, con contestuale revoca degli affidamenti bancari, il mancatoadempimento del debito maturato su appalto statale nella Repubblica del Gambia(di cui alle fatture nn. 17 e 71 del 2014, dell’importo complessivo di 1.500.000,00euro, determinato dalla grave crisi politica che aveva colpito il paese africano), ilmancato introito dalla società Le Cinque Vele s.r.l. di un credito per complessivi800.000,00 euro, che non era riuscita a fronteggiare nonostante le concrete ini-ziative assunte (ricorso alla procedura arbitrale nei confronti del Gambia, alla pro-cedura monitoria nei confronti della società Le Cinque Vele s.r.l., ricorso al pianodi risanamento e di concordato preventivo).Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.4.

All’udienza pubblica, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadella ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. In premessa, va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il pro-scioglimento nel merito dell’imputato, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., siimpone nei soli casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto,la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penaleemergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valuta-zione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di «constatazione»,ossia di percezione ictu oculi, che a quello di «apprezzamento» ed è, quindi, in-compatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U,n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).2.1. Ciò precisato, la sentenza della Corte territoriale, nell’escludere l’applica-bilità dell’art. 129 cod. proc. pen., sia pure nel limitato perimetro, sopra delineato,determinato dalla sopravvenienza di una causa di estinzione del reato, ha omessoqualsiasi confronto con le risultanze della copiosa documentazione prodotta dalladifesa in ordine alla assunta impossibilità a adempiere e all’imprevedibilità dellacrisi di liquidità, limitandosi ad affermazioni generiche e apodittiche sulla indimo-strabilità in giudizio della situazione del Gambia, richiamando sul punto apprezza-menti che non sono contenuti, come già rilevato dalla Terza Sezione penale diquesta Corte, nemmeno nella sentenza di primo grado, rendendo così una moti-vazione del tutto apparente sulle ragioni per le quali la formula di proscioglimentonel merito invocata non fosse rilevabile con una mera attività ricognitiva.2.2.

Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che dovrà anche valutare se, nelcaso di specie, possa trovare applicazione ratione temporis la disciplina dispostadall’art. 578 bis cod. proc. pen., sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte,(n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01), risolvendo uncontrasto di giurisprudenza incorso sul punto, hanno statuito che, trattandosi didisposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività dellanorma in malam partem ex art. 25 Cost., non è applicabile, in ipotesi di confiscaper equivalente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per ireati rientranti nella previsione dell'art. 322 ter cod. pen., anteriormente all'en-trata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,che ha inserito nell'art. 578 bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322 tercod. pen.».

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap-pello di Firenze.Così deciso, il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Fallarino Salvatore Dovere