Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25250/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal order awarding legal interest on detention compensation due to lack of specific claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25250/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Appellate Court's order awarding legal interest on compensation for unjust detention because the claimant never explicitly requested it. The Ministry of Economy argued that the lower court violated the principle of correspondence between the claim and the judgment by ruling on an issue not formally demanded. The court agreed, holding that interest is only due if specifically requested, and since the claim was absent, the award constituted an ultra petita violation of procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 cod. proc. civ.; In unjust detention compensation cases, legal interest is awarded only if specifically requested by the claimant, as a failure to request it renders the award ultra petita and violates the principle of correspondence between claim and judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation legal interest award ultra petita violation principle of correspondence procedural law Italy appellate order annulment civil procedure principle indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 cod. proc. civ.
pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Art. 1, n. 1 cod. civ.
pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Art. 173, comma 1, disp. civ.
art. 611 c.p
ne promosso daZAVOIANU VIOLETA nata in Romania il 22/04/1987avverso l'ordinanza del 02/03/2026 della Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.
articolo 112 cod.proc. civ
pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p
pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c.
art 1282 comma 1 cod. civ
art. 611 cod. proc. pen
Il P.G ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 112 cod. proc. civ
pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025
civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsioltre i limiti della domanda (così Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, MEF, Rv.288270 – 01;
Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016
Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, MEF, Rv.
Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011
Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007
Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep.2008, MEF, Rv.
Sez. 4, n. 42/2026
Sez. 4, n. 16106/2022
Sez. 4, n.42749/2016
35638/2021; Sez. 4, n.42749/2016; Sez.
Sez. 4, n. 22444/2015
4, n.42749/2016; Sez. 4, n. 22444/2015; Sez.
Sez. 3, n.16196/2014
22444/2015; Sez. 3, n.16196/2014; Sez.
Sez. 4, n. 1219/2014
3, n.16196/2014; Sez. 4, n. 1219/2014; Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ne promosso daZAVOIANU VIOLETA nata in Romania il 22/04/1987avverso l'ordinanza del 02/03/2026 della Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del Sostituto Procuratore gen. Olga Mignoloche ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente allastatuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali.RITENUTO IN FATTO1. Violeta Zavoianu ha adito la Corte d'appello di Genova chiedendo la liqui-dazione in proprio favore di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione asseri-tamente subita in conseguenza dell'esecuzione della misura della custodia caute-lare agli arresti domiciliari disposta con ordinanza del 20-21 agosto 2018 del Gippresso il Tribunale di Massa nell'ambito del procedimento RGNR 320/18, eseguitain data 29 agosto 2018 e cessata in data 19 novembre 2018 a seguito di pronunciadel giudice dell'appello cautelare che sostituiva la misura cautelare con quella deldivieto di dimora.Sull’opposizione dell’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Eco-nomia (che aveva richiesto il rigetto dell'istanza, sul rilievo che dall'istruttoria di-battimentale fossero emersi comportamenti dell'istante che avevano determinatouna apparenza della sua partecipazione ai fatti contestati al marito e, dunque, unacausa ostativa), con l’ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha accoltol’istanza, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, infavore di Violata Zavoianu della somma di 9.903,60 euro, oltre interessi legali dallapronuncia al saldo, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita nelperiodo di 84 giorni di sottoposizione agli arresti domiciliari, rilevando che nel cal-colo dell'indennizzo non erano ravvisabili pregiudizi ulteriori tali da giustificare unamaggiorazione dell'indennizzo, che veniva quindi liquidato secondo il criterio arit-metico.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, il Ministero dell’Economia edelle Finanze, deducendo, quale univo motivo, di seguito enunciato nei limiti stret-tamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.civ. lamentando che l'ordinanza indicata in epigrafe presenti un profilo di illegitti-mità relativamente alla condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamentodegli interessi legali.Sostiene l’Avvocatura ricorrente che, in assenza di apposita domanda al ri-guardo, la Corte d'Appello di Genova non poteva emettere tale statuizione.

Ciòdiscendendo dal principio della domanda e, in particolare, dal principio della ne-cessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, codificato nell'articolo 112 cod.proc. civ., che deve trovare integrale applicazione anche in questa sede, laddovesi tratta di assumere decisioni che comportano statuizioni di natura e di portatacivilistica.Si evidenzia, infatti, in ricorso che nella domanda di riparazione per ingiustadetenzione proposta dall'odierna resistente, quest'ultima non ha chiesto che ve-nissero riconosciuti anche gli interessi legali sull'eventuale sorte liquidata, essen-dosi limitata a chiedere il pagamento di un "indennizzo per la custodia cautelareingiustamente subita dal 29/08/2018 al 21/11/2018, pari ad € 20.000, o a quellaminore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre a spese legali di rappresen-tanza e difesa".Nel caso in esame, dunque, la Corte d'Appello di Genova avrebbe palesementeviolato i principi sopra richiamati, pronunciando ultra petitum nella misura in cui,in punto interessi, ha - d'ufficio - riconosciuto all'istante ciò che neppure avevachiesto.Si ricorda in ricorso che la giurisprudenza al riguardo è chiara, evidenziandoche «tali interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.314, cod. proc. pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c. (Sez. 4, n. 1856 del 07/11/2016, Ministerodella Economia delle finanze, Rv. 265580)» (vedasi anche Sez. 4, 16/06/2022, n.28345, nonché conformemente Sez. 4, n. 42/2026).Pertanto, in assenza di specifica richiesta al riguardo, non poteva essere pro-nunciata la condanna al pagamento degli interessi legali a carico dell'Amministra-zione, odierna ricorrente, i quali, pertanto, non sono dovuti.Di conseguenza, tale statuizione dell'ordinanza n. 4 del 02.03.2026, RID912025 meriterebbe di essere annullata nella parte relativa alla liquidazione degliinteressi legali in favore dell'odierno resistente.In subordine, il Ministero resistente lamenta inosservanza ed erronea appli-cazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 643 e ss. cod. proc.pen. e degli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ. nella individuazione della decorrenzadegli interessi dalla data della pronuncia.È pacifico, infatti, che gli interessi legali, qualora dovuti in conformità ad unaprecisa richiesta formulata al riguardo (cosa che, tuttavia, non è avvenuta nel casode quo) sarebbero dovuti solo dal momento del passaggio in giudicato del prov-vedimento che condanna al pagamento di una somma di denaro per l'ingiustadetenzione, in quanto solo allora il credito diviene liquido ed esigibile, e non giàdalla pronuncia dello stesso, come, invece, sempre erroneamente ha statuito laCorte di Appello di Genova, nell’ordinanza impugnata.Infatti, è consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità che l'ordi-nanza che accoglie la domanda proposta ex artt. 314 e 315 cod. proc. pen. haefficacia costitutiva e non meramente dichiarativa del diritto all'indennizzo, sicché«gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori,bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato delprovvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito — aventenatura non risarcitoria — può ritenersi certo, liquido ed esigibile.

Ne consegue cheil relativo obbligo non può essere rapportato, con riferimento al dieso a quo, néalla data della domanda, né a quella della pronuncia dell'ordinanza che liquida lasomma a titolo di equo indennizzo [...], bensì alla data nella quale l'ordinanzasuddetta sia divenuta irrevocabile» (Sez. 4, n. 16106/2022, n. 28345; Sez. 3, n.n. 35638/2021; Sez. 4, n.42749/2016; Sez. 4, n. 22444/2015; Sez. 3, n.16196/2014; Sez. 4, n. 1219/2014; Sez. 4, n. 1678/2008, Sez. 4 n. 13183/2007;Sez. 3 sent. n. 45706/2011; Sez. 4, n. 14461/2006 e Sez. 4 n. 31382/2005).La Corte di Appello genovese, liquidando gli interessi - neppure chiesti- dalladomanda, avrebbe pertanto violato l'art 1282 comma 1 cod. civ., a norma delquale producono interessi solo i crediti certi liquidi ed esigibiliIl Ministero ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impu-gnata, nella parte in cui ha statuito la debenza degli interessi legali dalla data dellapronuncia al saldo.3.

Il P.G ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate inepigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnatava annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui si statuisce la condannadel Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento degli interessi legali sullesomme liquidate dalla pronuncia al saldo, statuizione che va eliminata.2. Ed invero, costituisce ius receptum che in materia di riparazione per l'in-giusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di in-dennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso delgiudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconosci-mento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del prin-cipio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsioltre i limiti della domanda (così Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, MEF, Rv.288270 – 01;

Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, MEF, Rv. 265580 – 01).Nel caso di specie, non risultando che Zavoranu Violeta abbia mai formal-mente avanzato, né nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione del23/06/2025 e neppure nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Ge-nova, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull'indennitàriparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dal giudice a quodeve ritenersi avvenuto ultra petita, e dunque illegittimamente.Da tale premessa, discende - in accoglimento dell'impugnazione propostadall'amministrazione ricorrente - l'annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquida-zione degli interessi legali, che va eliminata, non comportando detta determina-zione l'esercizio di alcuna discrezionalità da parte di questa Corte di legittimità.3.

Il secondo e subordinato motivo di ricorso resta assorbito, dovendosi co-munque rimarcare la sua fondatezza in quanto altrettanto pacifico è in giurispru-denza il principio che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli inte-ressi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensìcorrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del prov-vedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente naturanon risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 3, n. 45706 del26/10/2011.

MEF, Rv. 251595 – 01; conf. Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep.2008, MEF, Rv. 238677 – 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione re-lativa alla corresponsione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, afavore di Zavoianu Violeta, degli interessi legali dalla pronuncia al saldo; statui-zione che elimina.Così deciso il 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo Pezzella Emanuele Di Salvo