Italian Court corrects procedural error regarding appellate court designation in criminal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered an ex officio correction of a prior judgment that incorrectly designated the Milan Court of Appeal instead of the Brescia Court of Appeal. The error stemmed from a clerical mistake in identifying the correct appellate court for a non-appealable preliminary ruling from Mantova. The court ruled that this material error did not affect the parties' interests or the essential outcome, thus permitting its correction without nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 625 bis, comma 3; Art. 130 cod. proc. pen.: A mere material error in designating the appellate court does not constitute nullity and may be corrected ex officio if it does not affect the parties' interests or the essential outcome of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
resciain relazione alla sentenza emessa da questa Corte il 02/12/2025Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon istanza della Corte di appello di Milano, è stata richiesta la correzioned’ufficio della sentenza indicata in oggetto (n. 8631/2026), relativa al ricorso propostodalla Procura generale della Corte di appello di Brescia, nel procedimento R.G.N.26465/2025, deciso, dal Collegio di questa Sezione alla pubblica udienza del 2 dicem-bre 2025, con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo che,per un mero errore materiale, è stata disposta la trasmissione alla Corte di appello diMilano, invece che alla Corte di appello di Brescia, nel cui distretto rientra il Tribunaledi Mantova, che ha emesso la sentenza annullata.Esaminati gli atti e rilevato che, trattandosi di ricorso proposto avverso sen-tenza inappellabile emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Man-tova, il giudice di rinvio va individuato, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod.proc. pen., nel medesimo Tribunale, diversa persona fisica.Ritenuto che si è in presenza di un mero errore materiale, che non determinaalcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'attoné incide su interessi delle parti, rilevabile d'ufficio, in ogni momento e senza forma-lità, ai sensi degli artt. 625 bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.
P.Q.MDispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 8631/2026 emessada questa Corte, Quarta Sezione penale, in data 2/12/2025 (R.G.N. 26465/2025)sostituendo alle parole "Corte d’appello di Milano" le parole "Tribunale di Mantova -Ufficio Gip - in diversa persona fisica". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ele annotazioni di rito.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Fallarino Emanuele Di Salvo