Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22779/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22779/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request on March 30, 2026. The appellant, convicted of negligent homicide following a shooting incident at a bar, had previously challenged the appellate court's qualification of the act as excessive defense. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void under procedural law, resulting in a judgment against the appellant for legal costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant constitutes a cause of inadmissibility, triggering the automatic dismissal of the request and the imposition of procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural withdrawal legal costs award criminal procedure code formal renunciation court of cassation difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost.
art. 589 cod. pen
del Tribunale di Ivrea, qualificato il fatto come omicidio colposo(art. 589 cod. pen.), riconosciute le attenuanti di cui agli artt.
art. 575 cod. pen
del Tribunale di Ivrea aveva dichiarato Marcellino Franco IachiBonvin responsabile del reato di cui all’art. 575 cod. pen.
art. 603 cod.proc. pen
in relazione all’art. 603 cod.proc. pen.6.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost.
art. 591 cod. proc.pen
proc.pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc.pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016,Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

12/2025 della Corte di assise di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza del 15 dicembre2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio2024 dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea, qualificato il fatto come omicidio colposo(art. 589 cod. pen.), riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 biscod. pen., con la riduzione per la scelta del rito, ha condannato Marcellino FrancoIachi Bonvin alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio dellasospensione condizionale della pena.2.

Il G.u.p. del Tribunale di Ivrea aveva dichiarato Marcellino Franco IachiBonvin responsabile del reato di cui all’art. 575 cod. pen. a lui ascritto, esclusa larecidiva, e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 biscod. pen., con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dianni cinque di reclusione e alle pene accessorie previste dalla legge.3. Il G.u.p. del Tribunale di Ivrea aveva accertato che la notte del 7 giugno2019, verso le ore 02:30 circa, Marcellino Franco Iachi Bonvin, mentre dormivaal secondo piano dell’immobile ove abitava, sito in Pavone Canavese (TO) viaTorino 6, sentiva la sirena dell’allarme antintrusione del bar “Fast-Furius” (di suaproprietà, ma gestito da altri) ubicato al piano terra dello stesso immobile e,affacciatosi dal balcone, notava tre individui travisati che stavano caricando suun furgone (risultato, poi, provento di furto) l’apparecchiatura elettronicacambiamonete prelevata dal predetto bar (che risultava, poi, contenere lasomma di 3.000 euro); quindi, preso un revolver cal. 357 legalmente detenuto eportatosi nuovamente sul balcone, esplodeva vari colpi di pistola, uno dei quali,diretto verso il basso, colpiva alla schiena Ion Stavila e ne cagionava la morte.4.

La Corte di assise di appello di Torino, come sopra anticipato, haqualificato il fatto come violazione dell’art. 589 cod. pen., ritenendo che lasituazione di fatto, in cui Marcellino Franco Iachi Bonvin aveva esploso i colpi diarma da fuoco, fosse assimilabile all’ipotesi della legittima difesa putativa e cheMarcellino Franco Iachi Bonvin, esplodendo il colpo che aveva attinto Ion Stavila,avesse travalicato per colpa i limiti della legittima difesa.5. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino ha propostoricorso per cassazione Marcellino Franco Iachi Bonvin, a mezzo dei suoi difensoridi fiducia, affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta mancanza emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli esiti dellaconsulenza balistica e medico legale, nonché, contestualmente, mancatarinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’esame dei consulenti tecnici, exart. 606, comma 1, lett.

d) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod.proc. pen.6. In data 30 marzo 2026 i difensori di Marcellino Franco Iachi Bonvin, Avv.Mauro Ronco del Foro di Torino e Avv. Sara Rose Lazzaro del Foro di Ivrea,hanno depositato a mezzo pec atto di rinuncia al ricorso per cassazione edallegata procura speciale rilasciata da Marcellino Franco Iachi Bonvin.7. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca CERONI, hadepositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.8. Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritualmente presentata mediantecod. proc. pen.9.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo e congruo determinare in euromille, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché l'art.616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, lacondanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflittanon solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc.pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 4,n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400-01;

Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016,Rv. 267373-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca Lorenzetti Salvatore Dovere