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Sentenza — n. 22727/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22727/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unale di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.Lette le conclusioni scritte per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza discussione orale,non richiesta da alcuna delle parti, del Sostituto Procuratore gen. Silvia Salvadori,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le statuizioni di cui all’art.616 c.p.p. e preso atto della rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale, afirma dell’Avv. Gaetano Aufiero, per la ricorrente.Motivi della decisione1. Tiziana Porchi, sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcereper i reati di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. 309/90, in relazione ai quali è statacondannata in primo grado all’esito di giudizio abbreviato alla pena di anni sette emesi due di reclusione, ha proposto ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. presso ilTribunale di Napoli del 18/12/2025, che aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc. pen. volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con quella degliarresti domiciliari, anche mediante l’applicazione di strumenti di controllo elettro-nico o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis cod. proc. pen.La ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, con ciascuno dei qualiha denunciato l’inosservanza dell’art. 275, comma 3, in relazione agli artt. 272,274 e 299 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione del provvedimento impu-gnato in punto di esistenza e di attualità delle esigenze cautelari, con particolareriguardo al tempo trascorso dai fatti e all’intervenuta ammissione di responsabilitàdell’imputata.In data 23/04/2026 è pervenuto, tuttavia, atto di rinuncia al ricorso a firmadel difensore ricorrente Avv.

Regesto Legislator

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art. 127 c.p, art. 299 cod.proc. pen, art. 275-bis cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22727/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Gaetano Aufiero motivato con la sopravvenuta ca-renza di interesse alla decisione in quanto l’imputata ha ottenuto, nelle more delladecisione, gli arresti domiciliari. Tale atto è accompagnato dalla procura specialeal medesimo Avv. Gaetano Aufiero specificamente rilasciata da Porchi Tiziana indata 22/04/2026 ai fini di operare la rinuncia al ricorso.2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritteriportate in epigrafe per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non parte-cipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale.3.

Parole chiave

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art. 127 c.p art. 299 cod.proc. pen art. 275-bis cod. proc. pen art. 127 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 127 c.p
unale di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.Lette le conclusioni scritte per l’udienza ex art. 127 c.p.p.
art. 299 cod.proc. pen
presso ilTribunale di Napoli del 18/12/2025, che aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc. pen.
art. 275-bis cod. proc. pen
volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con quella degliarresti domiciliari, anche mediante l’applicazione di strumenti di controllo elettro-nico o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis cod.
art. 127 cod. proc. pen
Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritteriportate in epigrafe per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.

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Testo completo

unale di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.Lette le conclusioni scritte per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza discussione orale,non richiesta da alcuna delle parti, del Sostituto Procuratore gen. Silvia Salvadori,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le statuizioni di cui all’art.616 c.p.p. e preso atto della rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale, afirma dell’Avv. Gaetano Aufiero, per la ricorrente.Motivi della decisione1. Tiziana Porchi, sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcereper i reati di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. 309/90, in relazione ai quali è statacondannata in primo grado all’esito di giudizio abbreviato alla pena di anni sette emesi due di reclusione, ha proposto ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. presso ilTribunale di Napoli del 18/12/2025, che aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc. pen. volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con quella degliarresti domiciliari, anche mediante l’applicazione di strumenti di controllo elettro-nico o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis cod. proc. pen.La ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, con ciascuno dei qualiha denunciato l’inosservanza dell’art. 275, comma 3, in relazione agli artt. 272,274 e 299 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione del provvedimento impu-gnato in punto di esistenza e di attualità delle esigenze cautelari, con particolareriguardo al tempo trascorso dai fatti e all’intervenuta ammissione di responsabilitàdell’imputata.In data 23/04/2026 è pervenuto, tuttavia, atto di rinuncia al ricorso a firmadel difensore ricorrente Avv.

Gaetano Aufiero motivato con la sopravvenuta ca-renza di interesse alla decisione in quanto l’imputata ha ottenuto, nelle more delladecisione, gli arresti domiciliari. Tale atto è accompagnato dalla procura specialeal medesimo Avv. Gaetano Aufiero specificamente rilasciata da Porchi Tiziana indata 22/04/2026 ai fini di operare la rinuncia al ricorso.2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritteriportate in epigrafe per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non parte-cipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale.3.

Il proposto ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo la ricorrente va-lidamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratorespeciale (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).L’ottenimento da parte dell’imputata della chiesta attenuazione della misuradi massimo rigore in atto nei suoi confronti, con la concessione degli arresti domi-ciliari, produce, come comunicato dal difensore, il venire meno in capo alla ricor-rente dell’interesse alla decisione. La stessa, infatti, ha già conseguito il risultatoche sperava di ottenere da questa Corte.4.

Essendo la dichiarazione d’inammissibilità intervenuta per sopravvenutacarenza d'interesse dovuta a causa non imputabile alla ricorrente, non deve esserepronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pe-cuniaria in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione,come affermato ormai da una giurisprudenza ampiamente maggioritaria, non con-figura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (cfr. ex plurimis,Sez. 4, n. 17099 del 29/04/2026, Zampieri, non mass.; Sez. 6, n. 12009 del27/01/2026, De Leonardis, Rv. 289538-01;

Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep.2026, Dajani, Rv. 289223 – 01; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594-01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244-01; Sez. 3, n. 29593 del26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia,Rv. 282549-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuvez, Rv.272308 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Petti, Rv. 252910 – 01; Sez. 3, n.8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiap-petta, Rv. 208166 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo Pezzella Salvatore Dovere