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Sentenza — n. 22458/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction for procedural defects and sentencing errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22458/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of El Abbi Jilali for drunk driving causing an accident. The appellant argued for procedural nullity due to delayed breathalyzer results and omitted legal notices, but the court found these defects precluded by the timing of the first-instance judgment. Furthermore, the court rejected claims regarding the severity of the sentence and the mandatory license revocation, ruling that the statutory conditions for these penalties were clearly met.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 186, comma 2 bis, cod. strada. The appeal is inadmissible if procedural defects were not raised in the first instance, and statutory penalties for drunk driving causing accidents are mandatory and cannot be mitigated by alternative sanctions.

Parole chiave

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drunk driving conviction procedural nullity license revocation inadmissible appeal sentencing guidelines guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol valutazione dell'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Deduce inoltre l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186,comma 2 lett.
Art. 191, 195 comma 4, 354, 356, 357 e 373 commi 1 e 4 cod. proc. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
191, 195comma 4, 354, 356, 357 e 373 commi 1 e 4 cod.proc.pen., nonché dell'art. 114disp.att.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
—, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
Art. 186, comma 9 bis, cod. strada
Deduce inoltre l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186,comma 2 lett.
Art. 186, comma 2 bis, secondo periodo, cod. strada
Deduce inoltre l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186,comma 2 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186del 13 giugno 2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
Contesta altresì la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 114 disp.att.cod.proc.pen
191, 195comma 4, 354, 356, 357 e 373 commi 1 e 4 cod.proc.pen., nonché dell'art. 114disp.att.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 13150 del 12/03/2025
Sez. 4, n. 38009 del 5/07/2022
287901 - 01;Sez. 4, n. 38009 del 5/07/2022, n.
Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

e di appello di CagliariUdita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente;udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'Avvocato Gilda Martire del Foro di Roma, sostituto processualedell'Avv.Gennaro Di Michele del Foro di Lanusei in difesa di El Abbi Jilali, che si èriportato ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Tribunale di Oristano del 27 marzo 2024, checondannava El Abbi Jilali alla pena di otto mesi di arresto e 2.667,00 euro diammenda, oltre alla revoca della patente di guida, concesse le circostanzeAll’imputato era stato contestato di aver guidato, alle ore 00,20 del 9 gennaio2020, il veicolo Volkswagen Golf in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiorea 1,5 g/l — 2,62 g/l alla prima prova e 2,71 g/l alla seconda —, in orario notturnoe provocando un incidente stradale, in violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c),2 bis e 2 sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.I giudici di merito hanno reputato priva di credibilità razionale la versione,resa dall'imputato in dibattimento, secondo cui l'assunzione di alcol sarebbeavvenuta dopo l'uscita di strada, nel lasso di circa due ore intercorso primadell'arrivo della pattuglia.A tale conclusione essi sono pervenuti, valorizzando la deposizionedell'appuntato Sanna, il quale aveva riferito di aver sorpreso il conducente nell'attodi uscire dall'abitacolo, con tracce ematiche sul volto compatibili con l'impatto.Decisivo è apparso anche il dato strumentale dell'etilometro, prossimo a valori dacoma etilico, ritenuto univocamente significativo dell'incapacità di mantenere ilveicolo in carreggiata.

Nessuna causa alternativa del sinistro era stata, del resto,prospettata.2. El Abbi Jilali affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Il ricorrente denuncia la nullità della procedura etilometrica per omessaredazione, nell'immediatezza e contestualmente al compimento dell'atto, delverbale di accertamenti urgenti irripetibili — in violazione degli artt. 191, 195comma 4, 354, 356, 357 e 373 commi 1 e 4 cod.proc.pen., nonché dell'art. 114disp.att. cod.proc.pen. —, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c),cod.proc.pen.Rappresenta che lo strumento adoperato — modello Drager Alcotest 7110MKIII, matricola ARXC-0044, poi definitivamente ritirato — non era in dotazioneai Carabinieri della Stazione di Riola Sardo, intervenuti sul posto, ma alla PoliziaStradale di Oristano.Il verbale risultava compilato soltanto alle ore 03,30, oltre tre ore dopol'esecuzione delle prove, in assenza dell'interessato e privo di ogni suasottoscrizione, senza che fosse neppure menzionato un eventuale rifiuto di firma.Sostiene che il differimento, sfornito di congrua motivazione, e l'omessadocumentazione contestuale degli avvisi di legge — primo fra tutti quello sullafacoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia — abbiano determinato unanullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett.

c) e180 cod.proc.pen., non superabile per il tramite della testimonianza degli operanti,ostandovi il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulledichiarazioni non verbalizzate.Sotto un connesso profilo, ribadisce che la stessa Polizia Stradale di Oristano,materialmente esecutrice dell'alcoltest e con la disponibilità del librettometrologico dell'apparecchio, non ha mai redatto alcun verbale di accertamentiurgenti; alla lacuna documentale non poteva supplire l'intervento, peraltro tardivoe indiretto, dei Carabinieri di Riola Sardo, sprovvisti di ogni cognizionesull'omologazione e sulle revisioni annuali dello strumento.2.2.

Deduce inoltre l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186,comma 2 lett. c), cod.strada — in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b),cod.proc.pen. —, osservando che la condotta accertata non integra la fattispecieincriminatrice.Il veicolo, rinvenuto fermo e a motore spento fuori dal manto stradale, nonera stato sorpreso in marcia.L'imputato, esaminato in dibattimento, aveva riferito di aver perso il controllodell'auto verso le ore 21,30 dell'8 gennaio 2020 a causa delle precarie condizionidell'asfalto e di aver successivamente bevuto, nello sconforto per ildanneggiamento del veicolo paterno, parte di una bottiglia di sambuca custoditanell'abitacolo.

La ricostruzione troverebbe conferma nell'assenza di qualsivogliatestimonianza diretta sulla guida in stato di alterazione.2.3. Contesta altresì la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. el'apparenza della motivazione sul punto, essendosi i giudici di merito sottratti aogni vaglio in ordine alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto,applicabile, secondo l'orientamento di legittimità richiamato, anche allacontravvenzione contestata.2.4. Con un'ultima censura prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.186, comma 9 bis, cod.strada — in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e),cod.proc.pen. —, dolendosi dell'entità della pena, ritenuta sproporzionata rispettoalla vicenda complessivamente considerata, e dell'assenza di motivazione sia suldiniego della conversione del trattamento sanzionatorio nei lavori di pubblicautilità, sia sulla statuizione accessoria della revoca della patente di guida, dellaquale chiede la caducazione.3. Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le censure articolate ai punti A) e A.1) del ricorso, con cui si denuncia lanullità della procedura della misurazione etilometrica per omessa redazione,nell'immediatezza e contestualmente, del verbale di accertamenti urgentiirripetibili, nonché per omesso o irregolare avviso ex art. 114 disp.att.cod.proc.pen., scontano una duplice e convergente preclusione.2.1.

Sul piano del devoluto, dall'esame dei motivi di gravame contenutinell’atto di appello e riportati nella sentenza impugnata emerge che l'appellanteaveva limitato la contestazione alla prova della guida in stato di ebbrezza —censurando l'asserita insufficienza degli elementi indiziari — e aveva sollecitato, invia subordinata, la dichiarazione di prescrizione del reato. Nessun cenno, anche invia incidentale, alla nullità della procedura etilometrica o al regime degli avvisidifensivi.Vige al riguardo il consolidato principio per cui non possono essere dedottecon il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbiacorrettamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01;

Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Rv. 269745 - 01).2.2. Per completezza occorre aggiungere che la giurisprudenza nomofilatticaha chiarito che la nullità che consegue al mancato avvertimento al conducente diun veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia, ascrivibile alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod.proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato dispostodegli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momentodella deliberazione della sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 5396 del 29/01/2015,Rv. 263023 – 01; Sez. 4, n. 37794 del 23/10/2025, Rv. 288701 - 01).Non avendo l'imputato sollevato l'eccezione davanti al primo giudice e conl'atto di appello, la deduzione è tardivamente proposta.2.3. Il motivo di ricorso — con cui la difesa deduce la nullità della proceduraetilometrica per l'omessa redazione, nell'immediatezza e contestualmente alleprove strumentali, del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354, comma 3,cod.proc.pen., e la conseguente violazione degli artt. 114 disp. att. cod.proc.pen.,191, 195, comma 4, 354, 356, 357 e 373, commi 1 e 4, cod.proc.pen.

— èinammissibile, oltre che, comunque, manifestamente infondato.Sotto un primo profilo, il principio di tassatività delle nullità sancitodall'art.177 cod.proc.pen. preclude di ricondurre la verbalizzazione differita degliaccertamenti urgenti di polizia giudiziaria al regime di invalidità invocato dalricorrente.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui“l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, cod.proc.pen., trai quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previstedall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità”: perle attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente “la loro documentazione, anchein un momento successivo al compimento dell'atto” e, qualora esse rivestano icaratteri dell'irripetibilità, è necessaria e sufficiente la “certezza dell'individuazionedei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto ele circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti”(Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260 – 01;

Sez. 1, n. 34022del 06/10/2006, Rv. 234884 – 01)Quanto alla mancata sottoscrizione del verbale stesso da partedell'interessato, occorre precisare che l'art. 142 (applicabile in base al dispostodell'art. 357, comma 3 e art. 373 cod.proc.pen., comma 2) prevede come unichecause di nullità del verbale redatto dalla polizia giudiziaria quelle della incertezzain ordine alle persone intervenute e della mancanza della firma del pubblicoufficiale che lo ha redatto; cause che non ricorrono nella presente situazione (intal senso, Sez. 4, n. 34098 del 6/06/2007, n.m. a pag.3).Inoltre, con specifico riferimento all'accertamento del tasso alcolemico, ilprincipio ha trovato puntuale e ripetuta applicazione.Si è chiarito che è del tutto plausibile e legittimo che la compilazione deldocumento descrittivo delle operazioni avvenga in un momento successivo alcompimento delle operazioni stesse e al preliminare avviso all'interessato, nonpotendo la successione temporale tra l'atto e la sua verbalizzazione inficiarne lavalidità (sul punto, in analoga fattispecie, Sez. 4 - n. 3906 del 21/01/2020, Ballori,Rv. 278287 – 01, in motivazione a pag.4).Inconferente è il diffuso richiamo difensivo a Sez. 4, ord. 13.10.2020, n.34337, trattandosi di provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite di unaquestione la cui prospettazione richiamava un orientamento minoritario, su cui leSezioni Unite non hanno espresso alcun principio di diritto, restituendo il fascicoloalla sezione remittente.

L'indirizzo condiviso rimane pertanto quello, conforme emaggioritario, sopra richiamato.Occorre premettere che, quando vengano in rilievo questioni di rito, la Cortedi cassazione può procedere direttamente all'esame degli atti processuali necessarialla verifica del vizio denunciato.Nel caso di specie tale verifica conferma l'inammissibilità della censura.Il ricorso, infatti, si rivela aspecifico rispetto agli stessi allegati prodotti dalladifesa.Il verbale di accertamenti urgenti redatto in data 09.01.2020 dai militari dellaStazione CC di Riola Sardo, allegato come doc. 1 dallo stesso ricorrente, reca conesattezza tutti i dati essenziali richiesti.

Vi figurano l'identificazione dei pubbliciufficiali verbalizzanti, il luogo del controllo e quello di redazione, l'oradell'intervento e quelle delle due prove etilometriche. Sono inoltre indicati l'identitàdegli operatori della Sezione di Polizia Stradale di Oristano intervenuti perl'esecuzione delle prove, l'apparecchio utilizzato con gli estremi di omologazione erevisione, nonché gli esiti delle misurazioni, corredati dagli scontrini emessi dallostrumento. Il verbale dà anche atto che, prima dell'esecuzione degli accertamentiurgenti, l'imputato fu informato della facoltà di farsi assistere da un difensore o dapersona di fiducia ai sensi dell'art. 356 cod.proc.pen. e dichiarò di non volerseneavvalere.

L'atto, infine, risulta regolarmente sottoscritto dai pubblici ufficialiverbalizzanti.Ne consegue che le condizioni di certezza richieste dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di documentazione differita degli accertamenti urgenti risultanointegralmente soddisfatte.2.4. In ogni caso, e sotto profilo autonomo e dirimente, va osservato che —come si evince espressamente dalla sentenza di primo grado del Tribunale diOristano del 27.03.2024 (pag. 3) — all'udienza del 31 gennaio 2024 il verbale diaccertamenti urgenti del 09.01.2020 e gli ulteriori atti di indagine sono statiacquisiti al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti.Tale acquisizione concordata, oltre a rendere i verbali pienamente utilizzabilia fini probatori, integra manifestazione inequivoca di consenso del difensore al loroingresso nel fascicolo dibattimentale e alla loro utilizzazione.

Il consenso prestatoall'acquisizione, in difetto di qualsiasi riserva o eccezione, ha pertantodefinitivamente precluso la deducibilità del vizio nei gradi successivi.3. Il motivo con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 186, comma2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sul presupposto che l'imputato nonsarebbe stato sorpreso alla guida e avrebbe assunto l'alcol soltanto dopo l'uscitadi strada, si traduce, nella sostanza, in una richiesta di rivalutazione del compendioprobatorio preclusa al giudice di legittimità.La pronuncia impugnata ha posto a fondamento della decisione una serie dielementi convergenti, esaminati con motivazione lineare e priva di manifestefratture logiche.

Ha richiamato, anzitutto, la deposizione dell'appuntato Sanna, ilquale ha riferito che, quando notò l'auto nella cunetta, l'imputato era ancora allaguida e stava cercando di uscire dall'abitacolo, presentando sul volto tracce disangue compatibili con l'impatto. Ha poi valorizzato il dato strumentale, attestanteun tasso alcolemico prossimo a valori da coma etilico, nonché l'assenza di plausibilicause alternative del sinistro.Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la preesistenza dellostato di alterazione rispetto alla condotta di guida.Si tratta di apprezzamento di merito sorretto da motivazione nonmanifestamente illogica e, come tale, non censurabile in sede di legittimità.4.

Il motivo che invoca la mancata applicazione della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto è inammissibile. Il principio fissato dalle SezioniUnite Tushaj — secondo cui l'art. 131 bis cod.pen. è applicabile, in ragione dellanatura sostanziale dell'istituto, anche ai procedimenti pendenti in legittimità perfatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266593-01) — vale soltanto quando il difensore non abbia potutodedurre la questione nei gradi di merito.Quando l'istituto risulti già operante alla data della pronuncia di merito, operail consolidato indirizzo per cui la mancata deduzione in appello preclude laprospettazione in legittimità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv.282773-01;

Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118-02).L'art. 131 bis cod.pen., introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, era invigore alla data della pronuncia di primo grado del 27 marzo 2024, sicché ilricorrente ben avrebbe potuto e dovuto articolare la relativa richiesta nelle sedi dimerito.Ne deriva che la sua mancata deduzione determina la preclusione dellarelativa prospettazione per la prima volta nel giudizio di legittimità.5. Inammissibile è altresì la censura relativa al trattamento sanzionatorio, aldiniego della conversione della pena nei lavori di pubblica utilità ex art. 186, c. 9bis, cod. strada e alla revoca della patente di guida.Quanto all'entità della pena, la doglianza è inammissibile per genericità.

Ilricorrente si limita, infatti, ad affermarne la sproporzione rispetto alla vicendaconcreta, senza misurarsi con i criteri di commisurazione di cui all'art. 133cod.pen., e indicare quali specifici elementi, tra quelli rilevanti ai fini deltrattamento sanzionatorio, sarebbero stati trascurati o illogicamente valutati dalgiudice di merito.Con riferimento al diniego di conversione, la censura è manifestamenteinfondata.L'art. 186, comma 9 bis, cod. strada esclude espressamente l'accesso allasanzione sostitutiva “al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis”, ossia in caso diprovocazione di un incidente stradale.Il dato testuale non consente letture correttive.L'indirizzo di legittimità è univoco nel ritenere che la condizione preclusivadella sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro dipubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente, inteso come qualsiasiavvenimento inatteso, interruttivo del normale svolgimento della circolazionestradale e suscettibile di provocare pericolo per la collettività, non assumendorilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.La preclusione opera anche quando l'aggravante sia stata reputataequivalente o subvalente in sede di giudizio di bilanciamento, perché la clausola diriserva si aggancia alla mera ricorrenza del fatto storico — l'aver cagionato ilsinistro — e non alla rilevanza ponderale della circostanza ai fini dellacommisurazione della pena (Sez. 4, n. 13150 del 12/03/2025, Rv. 287901 - 01;Sez. 4, n. 38009 del 5/07/2022, n. m. ).Parimenti manifestamente infondata è la doglianza relativa alla revoca dellapatente di guida.Nella fattispecie, infatti, ricorrono congiuntamente i presupposti cui l'art. 186,comma 2 bis, secondo periodo, cod. strada, ricollega in via necessaria tale effettoaccessorio, vale a dire l'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ela provocazione di un incidente stradale.In presenza di tali condizioni, la revoca è imposta direttamente dalla legge enon è rimessa ad alcun apprezzamento discrezionale del giudice.6.

All'inammissibilità del ricorso, non emergendo profili di assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sentenza n. 186del 13 giugno 2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente