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Sentenza — n. 21980/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bail aggravation due to generic lack of specificity in procedural arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21980/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the bail aggravation lacked specific reasoning. The appellant argued the lower court failed to detail the specific rules violated or assess their gravity, citing a discrepancy between the authorized dental appointment time and the actual detention duration. The court ruled that the lower court's decision was logically sound, adequately motivated, and sufficient to satisfy legal requirements without needing further elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 310 c.p.p.; Art. 299 c.p.p.: The Supreme Court's review of bail measures is limited to verifying logical consistency and legal conformity, rejecting generic complaints that fail to specifically address the lower court's reasoned assessment of violated prescriptions and social danger.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility bail aggravation procedure specificity of reasoning procedural logic review custody in prison lower court motivation procedural law Italy allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Canfora Alessandro, condannato per i reati di cui agli artt.
Art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come sia stata disposta la sostituzione ex art. 299, comma 4, cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

RO nato a NAPOLI il 17/10/1991 avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Canfora Alessandro, condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal maniera confermando l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 12 dicembre 2025 con cui era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. 1.1.

Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione sul presupposto che il giudice di merito avesse congruamente ritenuto l'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, per avere il Canfora perpetrato una condotta gravemente trasgressiva delle prescrizioni impostegli, consistita nell'essere stato rinvenuto alla guida della sua autovettura molte ore dopo essere stato autorizzato, a lasciare, per il tempo strettamente necessario per le cure specialistiche, il luogo di detenzione domiciliare sito in Viterbo per recarsi a Napoli presso lo studio del dentista di fiducia.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Canfora Alessandro, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che l'aggravamento della misura cautelare sarebbe stato disposto senza il rispetto dei criteri di adeguatezza e di specificità, nonché in assenza di una motivazione congrua. Il provvedimento impugnato, in particolare, non avrebbe indicato le prescrizioni specifiche che sarebbero state violate e non ne avrebbe valutato la relativa gravità. Il ricorrente, d'altro canto, sarebbe stato autorizzato a recarsi presso lo studio odontoiatrico alle ore 12.00 del 9 dicembre 2025 per il tempo , strettamente necessario a ricevere le cure mediche, senza indicazione alcuna, però, dell'orario in cui sarebbe dovuto ritornare a Viterbo. Pertanto, il protrarsi delle operazioni sanitarie e l'avvenuto inizio di esse solo alle ore 15.00 avrebbe reso compatibile l'orario in cui era stato fermato dalle Forze dell'ordine con il contenuto dell'autorizzazione accordatagli.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, le doglianze espresse dal Canfora risultano del tutto generiche e aspecifiche, non confrontandosi in maniera adeguata con quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, oltre che reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come sia stata disposta la sostituzione ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. della misura cautelare in ragione dell'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, quale conseguenza della condotta gravemente trasgressiva perpetrata da parte dell'imputato, resosi responsabile di aver violato la prescrizione impostagli di lasciare il luogo di detenzione domiciliare per recarsi presso lo studio dentistico per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle cure mediche.

Per come esplicato nell'ordinanza impugnata, infatti, il Canfora era stato fermato ben nove ore dopo l'appuntamento fissato per la visita odontoiatrica nel mentre stava procedendo alla guida della sua autovettura a velocità elevata, zigzagando tra gli altri veicoli in transito. Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, quindi, il Tribunale del riesame ha rappresentato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui la pericolosità sociale dimostrata dal prevenuto e il rischio di una sua condotta recidivante rendessero imprescindibile l'applicazione della custodia in carcere, unica idonea a garantire, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e specificità, la salvaguardia delle sopravvenute esigenze di cautela.

A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione indicati dall'imputato in seno al suo ricorso, in quanto insufficienti a modificare il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata alla tutela delle sussistenti esigenze cautelari.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il 3mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. P.Q.M