Sentenza — n. 21978/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Preliminarmente deve essere ribadito come sia ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a una fattispecie contravvenzionale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. Tale ultimo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 593 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21978/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente deve essere ribadito come sia ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a una fattispecie contravvenzionale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. Tale ultimo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: ES SAKHI AHMED nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 06/06/2025 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2025 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto E5Sakhi Ahmed dal reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché il fatto non sussiste.
All'imputato era stato contestato di avere condotto in data 16 novembre 2022 un ciclomotore senza la corrispondente patente di guida, in quanto mai conseguita. Il Tribunale ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'El Sakhi - ritenuto in possesso di una patente di guida estera (marocchina) rilasciatagli nel 2017, rispetto alla quale in data 9 agosto 2022 aveva presentato istanza di conversione in quella italiana - per il fatto di non essere stata provata la definitività della precedente contestazione amministrativa elevata nei suoi confronti il 10 settembre 2022, stante l'assenza di adeguati riscontri acquisiti in giudizio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito erroneamente omesso di 'considerare il valore probatorio da attribuirsi, per la giurisprudenza di legittimità, al verbale di contestazione elevato il 1° settembre 2022, rispetto al quale, in ragione di quanto evidenziato nell'informativa di reato, non risulterebbero essere stati presentati ricorsi o richieste di oblazione. Sarebbe, poi, illogica la motivazione resa dal giudice di merito per non avere chiarito se all'imputato dovesse essere applicata la normativa dell'art. 135 ovvero dell'art. 136 cod. strada, nonché per non aver considerato come non sia dato ravvisare la presenza in atti né della patente di guida straniera né dell'istanza di conversione di essa in quella italiana.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
22. Preliminarmente deve essere ribadito come sia ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a una fattispecie contravvenzionale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. Tale ultimo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
p) I. 9 agosto 2024, n. 114. nel senso che laddove prima era previsto che «il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento», ora è stabilito che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2» 3. Chiarito l'indicato aspetto, deve, poi, essere osservato come la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia reiteratamente affermato che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario il suo definitivo accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732-01;
Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405-01; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01). Ai fini della prova della recidiva nel biennio, però, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (così, tra le altre, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879-01).
Si ritiene sufficiente, cioè, un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta. 3.1. Di tali principi non ha tenuto adeguatamente conto il Tribunale di Barcellona di Pozzo Gotto, avendo in particolare omesso di considerare come, rispetto alla precedente contestazione amministrativa elevata in data 10 settembre 2022, non risultano essere stati presentati ricorsi o richieste di oblazione da parte del ricorrente, per come attestato nell'informativa di reato 3presente in atti, costituente piena prova in questo giudizio, in quanto definito con rito abbreviato.
Trattasi, pertanto, di elemento necessitante di una nuova opportuna valutazione da parte del giudice di merito, in quanto, all'evidenza, incidente ai fini della verifica dell'eventuale avvenuta integrazione della recidiva nel biennio da parte dell'imputato.
4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza imp P.Q.M