Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21696/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing sufficient circumstantial evidence and defendant's criminal history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21696/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Sabato Ferrante's appeal against a detention order issued by the Naples Tribunal. The defense argued the order relied on mere suspicion and contradicted evidence regarding the reliability of the victim's testimony, while the prosecution emphasized the defendant's links to drug trafficking and prior criminal record. The court upheld the detention, ruling that the circumstantial evidence formed a coherent and non-contradictory picture of Ferrante's material role in the armed assault.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 629 cod. pen.; Art. 273 cod. proc. pen.: A detention order is valid if the prosecution demonstrates a coherent circumstantial framework linking the suspect to the crime, even without direct eyewitness identification, provided the evidence is not contradictory and the suspect's criminal history supports the assessment of dangerousness.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary detention order circumstantial evidence standard armed assault charges criminal history relevance contradictory testimony material execution role Cassation review scope capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 273 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a Consigliera Maria Teresa ArenaSentite le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generaleValentina Manuali, che riportandosi alla requisitoria scritta conclude per lainammissibilità del ricorso;sono presenti l’avv. Vittorio Luigi Fucci del foro di Benevento e l’avv. SabatoGraziano, in difesa di Sabato Ferrante, che chiedono l’accoglimento dei motivi diricorso oltre che dei motivi nuovi depositati.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025, depositata il 12 dicembre 2025, ilTribunale di Napoli, ha confermato l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunalelocale, in data 11 novembre 2025, ha sottoposto Sabato Ferrante alla misura dellacustodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agliartt. 56 e 629 cod. pen. (capo r) e 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 (capo s) in speciedi avere preso parte alla “spedizione punitiva armata” patita da Ciotti Paolofinalizzata a costringere il predetto a saldare il dedito di euro 32.000,’’ da luicontratto con Roberto Marino per pregresse forniture di stupefacente.

A tal fine ilTribunale ha ritenuto l’esistenza di un grave quadro indiziario costituito: dalledichiarazioni rese dal Ciotti, sia quale persona offesa sia, dopo avere ammesso diavere svolto l’attività di spaccio di stupefacenti, quale indagato in procedimentocollegato; dalle immagini registrate dalle telecamere poste nelle adiacenzedell’abitazione di Ciotti; dall’esito delle intercettazioni telefoniche e ambientalieseguite nel corso delle indagini.2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse di Sabato2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.

Si sostiene chel’ordinanza genetica si fondi su meri elementi di sospetto, inidonei a collegare ilfatto storico ritenuto accertato a una condotta concorsuale di Ferrante, assuntocome del tutto estraneo a eventuali contrasti tra Marino e Ciotti.Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe risposto puntualmente allededuzioni del ricorrente, limitandosi a una motivazione generica insufficiente afornire un grave quadro indiziario dell’effettiva presenza di Ferrante sul luogo deifatti. La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, posto che l’ordinanzacustodiale nei confronti del coindagato Gennaro Ferrante, pure indicato da Ciotticome suo aggressore, è stata annullata per difetto di gravi indizi, circostanza cheincide sensibilmente sull’attendibilità del dichiarante.

Tale inattendibilitàemergerebbe anche dal mancato riferimento, da parte di Ciotti, alle mascherineindossate dai due presunti aggressori, ripresi dalle telecamere mentre si dirigevanoverso la sua abitazione, né al cappello dell’uno né al cappuccio di felpa che l’altroteneva alzato sul capo. Né, ancora, vi sono elementi per ritenere che tali cautelefossero state abbandonate quando i due aggressori entrarono nell’abitazione diCiotti. Questi ha dichiarato, inoltre, che entrambi si sarebbero allontanaticontemporaneamente, mentre è emerso che uno dei due si sarebbe trattenutonell’abitazione per circa un minuto in più.Si lamenta inoltre la illogicità della motivazione laddove si fa riferimento allasomiglianza tra Sabato Ferrante e Gennaro Ferrante, funzionale solo ad affermareche sarebbe stato il primo ad aggredire Ciotti, laddove la ricostruzione operatanell’ordinanza lo individua come il soggetto che rimase sull’uscio.Resta insuperabile che (seppure con atto - ad avviso della difesa –inutilizzabile) Ciotti non ha riconosciuto Sabato Ferrante e la descrizione offertadalla persona offesa non si attaglia al ricorrente.

Complesso risulta poi collocareSabato Ferrante a Benevento sul mero presupposto che l’auto, asseritamente usataper giungere in quella città, fosse a lui in uso, non essendo stato dimostratol’impiego esclusivo dell’autovettura, peraltro intestata a un terzo soggetto, da partedel ricorrente. Che poi il mezzo sia partito da un luogo prossimo a quello in cuidimora Ferrante e sia tornato - dopo essere stato avvistato a Benevento e primaancora - in prossimità dell’abitazione di Marino non è circostanza decisiva, nonpotendosi affermare che alla guida ci fosse il ricorrente.Secondo la difesa, i rapporti tra il ricorrente e Marino, del tutto estraneiall’attività di spaccio di stupefacenti, si spiegano unicamente con la relazionesentimentale di Ferrante con la figlia di Marino e giustificano l’uso promiscuodell’autovettura.

Parimenti insussistente sarebbe l’aggravante dell’uso delle armi,fondata su un racconto privo di riscontri e smentito dalle riprese delle telecamere,che non offrono elementi in tal senso.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbetenuto conto della risalenza nel tempo della condotta, della estraneità di Ferrante alcontesto associativo disvelato dalle indagini, del fatto che, pur essendo le indaginiproseguite per anni, Ferrante non era mai più comparso.

Nella motivazionedell’ordinanza, infatti, il pericolo di reiterazione è desunto solo dalla gravità delreato e dai presunti trascorsi criminali del ricorrente non cristallizzati in sentenzedefinitive.Il Tribunale, inoltre, supera il dato dell’episodicità valorizzando la presenza didifesa reputa del tutto neutra. Del pari valorizza sporadiche frequentazioni conpregiudicati, ritenute sintomatiche di pericolosità, comunque circoscritte al 2023.La difesa rileva che attualità e concretezza delle esigenze cautelari sononozioni distinte e ribadisce il carattere eccezionale della compressione della libertàpersonale.

Deduce, inoltre, il difetto di motivazione su adeguatezza e proporzionedella misura, essendo stata affermata in termini generici l’inidoneità degli arrestidomiciliari. Erroneo, infine, sarebbe il riferimento al capo Q), contestato al soloMarino. A ciò si aggiunge che il quadro indiziario era completo già dopo due giornidagli accadimenti e che nei tre anni trascorsi prima della adozione della misura, nonsono emersi fatti che supportassero un quadro di pericolosità qualificata.3. All’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2. Dalla lettura dell’ordinanza cautelare e dell’ordinanza impugnata emergeche Ciotti ha ricostruito l’aggressione subita il 5 dicembre 2022 in termini sempreuguali e coerenti. La persona offesa, infatti, ha costantemente sostenuto: che, quelgiorno, due uomini suonarono al suo citofono dicendo di dover eseguire unanotifica, si fecero aprire la porta ed entrarono in casa armati di una pistola e di unamitraglietta; che il giovane armato di pistola lo colpì al capo col calcio della stessafacendolo cadere a terra sanguinante, lo prese a calci, lo picchiò e gli mostrò unfoglio di carta; che in quel foglio gli veniva intimato di recarsi «di domenica indomenica al bar» a portare i soldi.

A detta di Ciotti, l’uomo che lo aveva picchiato,dopo avergli fatto leggere il foglio, lo aveva strappato in piccoli pezzi portandoli viacon sé.Ciotti ha dichiarato di avere immediatamente compreso che il denaro che gliveniva chiesto era quello che doveva a Roberto Marino, dal quale aveva acquistatoquantità consistenti di stupefacenti e ha spiegato di aver compreso, senza necessitàdi spiegazioni, che il bar presso il quale avrebbe dovuto recarsi a saldare il debito sitrovava ad Altavilla Irpina, perché in quel locale, più volte, aveva incontrato Marinoper rifornirsi della sostanza.L’ordinanza impugnata argomenta ampiamente sulla credibilità delledichiarazioni sopra riportate alla luce dei riscontri acquisiti nel corso delle indagini.Nella stessa si evidenzia, infatti:- che il personale della polizia scientifica, giunto sul posto a seguito dellarichiesta di Ciotti, repertò nell’appartamento sostanza ematica e Ciotti fuaccompagnato in ospedale dove gli fu refertato un trauma cranico giudicatoguaribile in gg. 5;- che sulla pubblica via, nelle immediate adiacenze dell’abitazione, furonorinvenuti vari pezzi di carta strappati su alcuni dei quali erano leggibili il nome ecognome di Ciotti e la parola «domenica»;- che, nell’orario della denunciata aggressione, il sistema di videosorveglianzadi due esercizi commerciali confinanti con l’abitazione di Ciotti (un supermercato e ilnegozio “Follie Moda”) avevano ripreso due uomini (giunti sul posto a bordo di unaRange Rover targata FN881RH) i quali avevano suonato al citofono dello stabile, vierano entrati e ne erano usciti poco dopo;- che, nel medesimo arco temporale (e la circostanza è significativa perchéquando parlò del debito contratto con Marino, Ciotti non poteva conoscerla), l’autotargata DR416CR, intestata a Marino, si aggirava nelle adiacenze dell’abitazionedella persona offesa ed era entrata in contatto visivo con la Range Rover;- che il conducente dell’auto intestata a Marino, nell’occasione, teneva sullegambe un cane di piccola taglia e Marino, proprietario di un cane con dettecaratteristiche, lo porta spesso con sé;- che la Range Rover utilizzata dai due uomini ripresi mentre suonavano alcitofono era in uso a Sabato Ferrante, fidanzato di una delle figlie di Marino, titolaredella polizza assicurativa di quell’auto e identificato alla guida della stessa il 4dicembre 2022 (dunque il giorno prima dei fatti);- che Sabato Ferrante si trovava sull’autovettura anche il 7 luglio 2022,sempre nel capoluogo irpino, quando veniva controllato in compagnia di MartinaMarino;- che Sabato Ferrante era stato controllato insieme a Gennaro Ferrante nel2017 dai Carabinieri di Monteforte Irpino con deferimento di entrambi per portoabusivo di armi e oggetti atti ad offendere.Il Tribunale ha posto l’accento sulla circostanza che, dai dati estrapolati dallocalizzatore GPS installato sulla Range Rover, si erano ricavati gli spostamentidell’auto.

In specie: la mattina del 5 dicembre 2022 alle ore 8.52.45 il veicolo si eraspostato dal domicilio dell’odierno ricorrente per raggiungere alle ore 9.05.09l’abitazione del Marino e alle ore 9.42.39 il veicolo si era fermato alla via Colonnettein Benevento (dove si trova l’abitazione di Ciotti) dopo di che si era allontanato perfare ritorno nella provincia di Avellino e, alle ore 10.19.16, era giunto pressol’esercizio commerciale denominato “La Notte Stellata” sito nel comune diGrottolella, di proprietà della madre di Sabato Ferrante.È stato messo in evidenza che, un paio di mesi dopo gli eventi e in specie il 3febbraio 2023, i servizi tecnici sull’auto di Marino Roberto avevano captato unaconversazione con Piscopo Armando in occasione della quale Marino aveva detto diavere mandato tre ragazzi a picchiare una persona, facendo poi chiaro riferimento aCiotti, chiedendo a Piscopo se fosse a conoscenza del carcere in cui Ciotti si trovavaristretto e manifestando l’intenzione di mandargli degli emissari per completarequanto iniziato il 5.12.2022.3.

I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalla circostanza che ilricorrente era l’utilizzatore della Range Rover modello Evoque targata FN881RH abordo della quale, come risulta dalle riprese delle telecamere, i due aggressori sirecarono presso l’abitazione di Ciotti vicino alla quale, nel medesimo arcotemporale, si trovava anche Marino Roberto (alla guida della Volkswagen Golf a luiintestata); dalle risultanze dei tracciati Unipol Tech della Range Rover; daidocumentati rapporti tra Sabato Ferrante e Marino, gravemente indiziato di essereil mandante della tentata estorsione.Il ricorso non si confronta pienamente con queste argomentazioni ericostruisce il fatto come se, esclusa la presenza sul luogo dei fatti di Gennaroha fornito una prova di alibi sicché, nei suoi confronti, il quadro indiziario non èstato ritenuto idoneo a fini cautelari), anche la presenza di Sabato Ferrante dovessenecessariamente essere esclusa.

Non considera, dunque che, come emerge dalledichiarazioni di Ciotti e dalle riprese delle telecamere, gli aggressori furono due eche il Tribunale ha ampiamente motivato sull’attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, non certo minata da un riconoscimento fotografico non confermato.Quanto al momento in cui i due aggressori si allontanarono dall’abitazione, ilTribunale ha chiarito che, secondo Ciotti, uno dei due aveva avuto più frettanell’andarsene.L’ordinanza impugnata ha sottolineato, inoltre: che Sabato Ferrante avevastretti rapporti con Marino, essendo legato sentimentalmente alla figlia ed è statoindividuato come uno di coloro che si recò ad Altavilla Irpina il 23 maggio 2023, incompagnia di soggetti certamente coinvolti in attività di narcotraffico.

Ancora, il6.2.2023 alle ore 11.00 Marino Roberto è stato controllato a Benevento in via SanVito a bordo della Fiat 500 intestata e condotta da Sabato Ferrante.Sulla scorta delle emergenze sopra delineate, il Tribunale ha ritenuto, conmotivazione non manifestamente illogica che non soffre le criticità denunciate, chele cointeressenze tra i due costituiscano riscontro logico al ruolo di esecutoremateriale attribuito a Sabato Ferrante nel reato per il quale si procede sostenuto,peraltro, dal coerente quadro indiziario sopra delineato.4. È stata ritenuta sussistente l’aggravante dell’uso di armi e in proposito èstato evidenziato che la pistola e la mitraglietta nella disponibilità dei due soggettiche aggredirono Ciotti fossero vere avuto riguardo al riconoscimento operato dallapersona offesa, apparsa conoscitrice di armi, avendole descritte e individuate.

Afronte di ciò, il ricorso propone una diversa lettura dei fatti, escludendo a priori che,prima di uscire dal portone per recarsi in strada, i due individui possano avereoccultato sulla persona le armi che avevano portato al seguito.5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, che non si confronta conl’ampia motivazione posta a fondamento del giudizio prognostico sfavorevole che èstato desunto dalla gravità del fatto, ritenuta indicativa dell’attitudine dell’indagatoa reiterare delitti della stessa specie in uno alla insensibilità manifestata neiconfronti delle conseguenze lesive della sua azione.

È stata valorizzata, inoltre, lapiena accondiscendenza espressa ai propositi del Marino, soggetto di non comunecapacità criminale inserito da anni in pericolosi circuiti criminali. Da ultimo, è statadelineata la personalità del Ferrante quale desunta dai precedenti penali e giudiziari(nel 2019 è stato condannato per sequestro di persona; è stato arrestato a luglio2017 per violazione dell’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990; nel 2024 haestinto con messa alla prova i reati di lesioni personali consumate e tentateaggravate accertati il 5 marzo 2019).La motivazione è congrua, non illogica e non contraddittoria anche conriferimento alla scelta della misura.

Il Tribunale, infatti, ha delineato la figura di unsoggetto di allarmante pericolosità privo di capacità di contenimento delle proprieazioni, contiguo con ambienti dediti al narcotraffico e, per questo, ha ritenuto la nonidoneità di misure diverse da quella applicata dal giudice della cautela.6. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026La Consigliera est.

La PresidenteMaria Teresa Arena Lucia Vignale