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Sentenza — n. 21490/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding seized funds and suspended sentence benefits in drug case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21490/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mohammed Ali Akara's appeal against the Milan Court of Appeal's partial reform of his drug conviction. The appellant argued that the appellate court should have ordered the return of seized funds and corrected the record regarding previously granted suspended sentence benefits. The court held that the appeal was inadmissible for the seized funds issue as the appellate court's silence on restitution does not constitute a ground for cassation, and the error regarding the suspended sentence was a correctable omission rather than a violation requiring annulment.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 5 c.p.p.; Art. 619 c.p.p.: The appellate court's failure to order the restitution of seized property does not render the decision appealable to the Supreme Court, and an appellate court's implicit confirmation of first-instance benefits of conditional suspension of sentence without explicit mention does not require annulment.

Parole chiave

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seized property restitution conditional suspension of sentence omission in appellate judgment reformatio in peius cassation admissibility drug trafficking offense procedural omission restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
pen., nonché del principio devolutivo che governail giudizio di appello.La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per esercitare, infavore dell’imputato, il potere previsto dall’art. 597, comma 5, cod.
Art. 163, cod. pen.
Art. 164, cod. pen.
Art. 175, cod. pen.
pen., sia la non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 cod.
Art. 619, cod. proc. pen.
pen.L’errore, tuttavia, non incide sul dispositivo, atteso che la Corte territorialeha comunque confermato la decisione del primo giudice sul punto; esso risultapertanto suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 619 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
artt. 597 cod.proc. pen
Viene dunque denunciata l’inosservanza degli artt. 597 cod.proc. pen., 163, 164 e 175 cod.
art. 175 cod. pen
pen., sia la non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 cod. pen.In assenza di qualsiasi devoluzione sul punto, la Corte di appello ha formulato unaprognosi negativa con riferimento alla possibilità di esercitare il potere ufficiosoprevisto dall’art.
art. 619 cod. proc. pen
pen.L’errore, tuttavia, non incide sul dispositivo, atteso che la Corte territorialeha comunque confermato la decisione del primo giudice sul punto; esso risultapertanto suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., nonrendendosi necessario l’annullamento della sentenza (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.20523 del 22/03/2022, Buonaurio
667,quarto comma, abbia rigettato la opposizione avverso il diniego di restituzione(Sez. 6, n.20523 del 22/03/2022, Buonaurio, non mass.;
Sez. 7 n. 11370 del 14/12/2021, Castellano
Sez. 2, n.40532 del 17/09/2019, Paris
Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo
2, n.40532 del 17/09/2019,Paris, non mass.; Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv.
Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao
269542 – 01;Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv.
Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci
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Testo completo

d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, haparzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Monza nei confronti diMohammed Alì Akara, assolvendo l’imputato dal reato di illecita cessione disostanza stupefacente, contestato al capo B), e rideterminando la pena inrelazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, contestato al capo A),di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso tale sentenza Mohammed Ali Akara ha proposto ricorso percassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 262 e 323cod. proc. pen., in quanto, a seguito dell’assoluzione dal reato di illecita cessionedi sostanza stupefacente, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre ildissequestro e la restituzione all’avente diritto della somma di euro 135,sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio e, dunque, profitto delreato.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla illegittima negazione dei benefici della sospensione condizionale dellapena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,già concessi in primo grado, in assenza di impugnazione sul punto da parte delpubblico ministero.

Viene dunque denunciata l’inosservanza degli artt. 597 cod.proc. pen., 163, 164 e 175 cod. pen., nonché del principio devolutivo che governail giudizio di appello.La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per esercitare, infavore dell’imputato, il potere previsto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.,senza tuttavia avvedersi del fatto che i benefici in questione erano stati giàconcessi dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione sul punto da partedella pubblica accusa.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio in relazione alla confisca della somma di 135 euro e larestituzione all’avente diritto; per la correzione della motivazione in relazione aibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.4.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Con la sentenza di primo grado erano state disposte la confisca e ladevoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.Tale punto della decisione non è stato devoluto al giudice di appello che, puravendo assolto l’imputato dal reato del quale la somma di denaro costituiva, inipotesi accusatoria, profitto, ha confermato nel resto la sentenza impugnataomettendo di disporre la restituzione della somma di denaro sottoposta asequestro.Deve applicarsi al caso in esame il principio ripetutamente affermato nellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale «la sentenza con cui il giudice nondispone la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorionon può essere impugnata con ricorso per cassazione, perché l'interessato deverivolgersi al pubblico ministero ex art. 263, comma 4, cod. proc. pen., mentre ilricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente contro l'ordinanza con laquale sia stata rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dalgiudice dell'esecuzione».Il ricorso per cassazione, pertanto, è ammissibile esclusivamente avverso ilprovvedimento che abbia disatteso la richiesta di restituzione del bene sottopostoa sequestro e, segnatamente, avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 667,quarto comma, abbia rigettato la opposizione avverso il diniego di restituzione(Sez. 6, n.20523 del 22/03/2022, Buonaurio, non mass.;

Sez. 7 n. 11370 del14/12/2021, dep. 2022, Castellano, non mass.; Sez. 2, n.40532 del 17/09/2019,Paris, non mass.; Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542 – 01;Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234 - 01).L'omessa pronuncia del giudice di appello non può comportareevidentemente l'annullamento della decisione impugnata, il cui passaggio ingiudicato consentirà di investire il giudice della esecuzione della richiesta direstituzione. La norma citata esclude che la omissione del giudice che non abbiaprovveduto in sentenza in ordine alla restituzione del bene sottoposto a sequestrosi converta in motivo di impugnazione e nel contempo, all'ultimo comma, prevedeche dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, provvede il giudicedell'esecuzione.5.

Per quanto concerne i benefici della sospensione condizionale della penae della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,sebbene nella sentenza impugnata la Corte territoriale abbia affermato che ilgiudice di primo grado avesse escluso ogni beneficio di legge, dalla lettura dellasentenza del Tribunale di Monza emerge, al contrario, che quest’ultimo avevaespressamente riconosciuto sia la sospensione condizionale della pena, ai sensidegli artt. 163 e 164 cod. pen., sia la non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 cod. pen.In assenza di qualsiasi devoluzione sul punto, la Corte di appello ha formulato unaprognosi negativa con riferimento alla possibilità di esercitare il potere ufficiosoprevisto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.L’errore, tuttavia, non incide sul dispositivo, atteso che la Corte territorialeha comunque confermato la decisione del primo giudice sul punto; esso risultapertanto suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., nonrendendosi necessario l’annullamento della sentenza (Sez. 5, n. 20506 del14/01/2019, Locci, Rv. 275308 – 01 in cui si è affermato che «il beneficio dellasospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersiimplicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione delsolo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo,determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius»).

Neconsegue il rigetto del secondo motivo di ricorso.6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA SERRAO SALVATORE DOVERE