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Ordinanza — n. 21486/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects material error correction request due to lack of standing and non-accessory nature of omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21486/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected a request to correct a material error regarding civil party expenses. The applicant, Antonella DiMaggio, lacked standing because her civil party status was already definitively resolved in a prior judgment against the defendants. The court determined that the alleged omission was not an accessory statutory consequence of the main rulings but rather a discretionary evaluation error, which cannot be corrected under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; While the Supreme Court may correct material errors involving omitted accessory and obligatory statements, such correction is unavailable when the party lacks standing or the omission is not a necessary consequence of the main judgment.

Parole chiave

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material error correction civil party standing accessory statutory consequence Code of Criminal Procedure discretionary evaluation error accollo delle spese ripetibili dell'avvocato risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
216705 – 01, in cui si è affermato che può farsiricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130, cod.proc.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 616 cod. proc. pen.
civ., del quale sono espressione sia l’art. 616 che l’art.
Art. 541 cod. proc. pen.
616 che l’art. 541 cod.
art. 130 cod. proc. pen
216705 – 01, in cui si è affermato che può farsiricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130, cod.proc.
art. 541 cod. proc.pen
616 che l’art. 541 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022
Sez. U, n. 15 del 31/5/2000
Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025
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Testo completo

ata a ASTI il 31/08/1972Affuso Saverio nato a NAPOLI il 25/10/1973avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaVista la sentenza emessa dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazionenel procedimento n. 39522/2025 Reg. Gen. all’udienza del 19 novembre 2025, conla quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Antonella DiMAGGIO avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17 dicembre 2024;rilevato che, con detta sentenza, la Corte territoriale aveva riformato, ai solieffetti civili e limitatamente alle parti civili appellanti Alessandro SALVETTI e CarloSCOZZARO, la sentenza del Tribunale di Alessandria (con la quale gli imputatiBarbara SALCICCIA e Saverio AFFUSO erano stati ritenuti penalmente responsabiliper le lesioni subite dalla sola DI MAGGIO, nei cui confronti soltanto era statadisposta la condanna al risarcimento del danno, assolvendoli dal reato di lesioni aidanni delle altre parti civili, SALVETTI e SCOZZARO), condannando i predettiimputati al risarcimento del danno anche in favore di questi ultimi;vista la richiesta di correzione dell’errore materiale presentata da CarloSCOZZARO, quale parte civile costituita nel procedimento suindicato, con la qualesi è rilevata la mancata condanna della parte civile ricorrente Antonella DI MAGGIOalla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile SCOZZARO, sebbene il ricorsodella predetta sia stato dichiarato inammissibile;rilevato che il ricorso della DI MAGGIO era inteso a ottenere l’annullamento dellasentenza impugnata quanto alla condanna al risarcimento dei danni nei confrontidelle altre parti civili, sicché lo stesso era rivolto anche avverso la posizione dellaparte civile SCOZZARO, a nulla rilevando che la DI MAGGIO ricoprisse vesteprocessuale di parte civile, posto che il suo ricorso si poneva in contrasto con gliinteressi dell’altra parte civile e non degli imputati;ritenuto che l’istanza debba essere rigettata non versandosi in ipotesi dicorrezione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.;considerato, in particolare, che – in tema di correzione di errori materiali – ovela Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissionedi una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principaliadottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumentoingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non puòche essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto(Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 – 01, in fattispecie in cui la Corteha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen.,l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità;Sez.

U, n. 15 del 31/5/2000, Rv. 216705 – 01, in cui si è affermato che può farsiricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130, cod.proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema dicondanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria perl'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinsecodella decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, nonimplicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice);che, tuttavia, nella specie, la declaratoria di inammissibilità del ricorso propostonell’interesse di Antonella DI MAGGIO è conseguito al ritenuto difetto dilegittimazione in capo alla stessa, per essere la sua situazione, nell’ambito delprocedimento penale, ormai definita con sentenza che ha accolto le sue richiestesvolte unicamente nei confronti degli imputati;che, in conseguenza delle ragioni del decisum, non si ravvisa il dedotto erroremateriale, la difesa avendo allegato una contrapposizione tra le parti che non hacostituito oggetto del devolutum e che, in ogni caso, non sarebbe idonea aprospettare un errore materiale, ma piuttosto un eventuale errore valutativo delgiudice, non emendabile con il mezzo azionato;che, infatti, nella specie, la dedotta omissione non può ritenersi statuizioneaccessoria e obbligatoria, la stessa non conseguendo alle statuizioni principaliadottate in termini agevolmente determinabili sulla base di esse;ritenuto che al rigetto non consegua, tuttavia, la condanna dell’istante alpagamento delle spese processuali, il mezzo azionato non potendo essereinquadrato nel novero dei rimedi impugnatori e non potendo, dunque, applicarsialla fattispecie il principio generale della causalità e soccombenza di cui all’art. 91cod. proc. civ., del quale sono espressione sia l’art. 616 che l’art. 541 cod. proc.pen. (vedi, in motivazione, Sez.

U, n. 37825 del 10/07/2025, in ipotesi di istanzadi rimessione, ove si opera un rinvio anche a Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023,Rv. 284388 – 01 e a Sez. 4, n. 6442 del 24/01/2012, n.m., in ipotesi di restituzionenel termine). P.Q.MRigetta l’istanza.Così è deciso, 14 maggio 2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA CAPPELLO SALVATORE DOVERE