Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding bail conditions and custody restoration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds under Articles 616 and 617 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the restoration of pre-trial detention, arguing the lower court failed to independently evaluate bail needs and violated proportionality principles. The court rejected these claims as abstract complaints that did not concretely address the factual reasoning or legal errors in the first-instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, 617 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specific intrinsic and extrinsic elements, failing to pinpoint the precise legal or factual contradictions with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le del Riesame di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello proposto in data 9dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento avversol’ordinanza del 28 novembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari delmedesimo Tribunale, con la quale la misura cautelare della custodia in carcere,applicata a Matteo Lamparelli con ordinanza del 14 ottobre 2025 in relazione anumerose condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestateai capi D) ed F), era stata sostituita con l’obbligo di presentazione quotidiana allapolizia giudiziaria dal lunedì al venerdì.Il Collegio ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcererichiamando la gravità del quadro indiziario già accertato con ordinanza n. 2828del 27 ottobre 2025 emessa in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., nonimpugnata in Cassazione, rinviando integralmente alle valutazioni ivi contenute.In particolare, è stata ribadita la ricostruzione di una strutturata e stabile attivitàdi spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, operante nel territoriobeneventano tra i mesi di marzo e aprile 2024, coordinata da Pizzone Daniele,anche durante il periodo di sottoposizione di quest’ultimo agli arresti domiciliari.2.
Matteo Lamparelli propone ricorso censurando l’ordinanza per i seguentimotivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275e 299 cod. proc. pen. Deduce, in particolare, l’inosservanza e l’erroneaapplicazione delle norme che disciplinano le esigenze cautelari, la scelta dellamisura e la loro modifica, con conseguente illegittimità dell’ordinanza del Tribunaledel riesame di Napoli del 18 febbraio 2026.Il Collegio, si assume, ha ripristinato la misura della custodia in carcere senzaprocedere a una valutazione autonoma, concreta e attuale delle esigenze cautelari,omettendo di considerare gli elementi sopravvenuti che il Giudice per le indaginipreliminari aveva correttamente valorizzato ai fini della sostituzione della misuracustodiale.
In particolare, il Tribunale non ha verificato il venir meno ol’attenuazione delle esigenze cautelari nella loro effettiva concretezza; non hamotivato in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alla gravitàdei fatti e alla pena presumibilmente irrogabile; ha sostanzialmente aderito allaprospettazione del Pubblico Ministero, limitandosi a ripristinare la misura piùafflittiva senza un’effettiva rivalutazione critica.Tale impostazione viola i criteri normativi di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. e si pone in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che richiede una motivazione rafforzata in caso di ripristino di unamisura più grave rispetto a quella precedentemente applicata.La decisione impugnata risulta ulteriormente viziata per avere il Tribunale delriesame eluso il proprio potere-dovere di valutazione autonoma, risolvendosi inuna sostanziale ratifica delle argomentazioni del Pubblico Ministero.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione: motivazione apparente,contraddittoria e manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc.pen.) in quanto il Tribunale non avrebbe indicato elementi specifici e attuali asostegno del pericolo di reiterazione del reato e non avrebbe spiegato per qualiragioni la misura meno afflittiva già applicata sarebbe concretamente inidonea afronteggiare le esigenze cautelari.Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e delprincipio del “minor sacrificio necessario” in quanto, si assume, il Tribunale delriesame ha omesso di svolgere una reale valutazione comparativa tra le diversemisure cautelari astrattamente applicabili.
L’ordinanza non dimostral’inadeguatezza della misura meno afflittiva né l’impossibilità di fronteggiare leesigenze cautelari mediante prescrizioni specifiche.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Secondo il Tribunale, dalle attività investigative – comprensive diintercettazioni, osservazioni, riscontri oggettivi e dichiarazioni degli acquirenti –ilcoindagato Pizzone, ancorchè ristretto agli arresti domiciliari, curava la gestionedei contatti e gli accordi con la clientela, mentre Assunta Nocera e MatteoLamparelli provvedevano materialmente alla detenzione, al trasporto e allaconsegna delle dosi.
Il Tribunale ha richiamato numerosi episodi dimostrativi dellacontinuità e sistematicità dell’attività illecita, tra cui le cessioni a favore di PalumboNicola e Crafa Sinibaldo, la detenzione di oltre 9 grammi di cocaina occultata inun’area di parcheggio in via San Benedetto a Benevento e la capacità del gruppodi rifornire una pluralità di acquirenti abituali, dimostrando disponibilità diquantitativi significativi di stupefacente.Particolarmente valorizzato è stato il dato della pervicacia criminaledell’indagato: Lamparelli, infatti, non solo aveva continuato a delinquerenonostante il regime restrittivo del coindagato Pizzone, ma aveva reiteratol’attività di spaccio anche dopo essere stato arrestato in flagranza il 7 maggio 2024e successivamente rimesso in libertà con misura non custodiale.
In tale periodoegli aveva immediatamente ripreso i contatti con Pizzone e aveva continuato acedere sostanza stupefacente, fino a essere nuovamente arrestato il 17 maggio2024. Ulteriore indice di inosservanza delle prescrizioni cautelari emergeva dalcertificato dei carichi pendenti, attestante l’evasione dal domicilio in cui eraristretto nell’ottobre 2024.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto persistenti e attuali leesigenze cautelari, in particolare il pericolo concreto di reiterazione di reati dellastessa specie, evidenziando come l’attività di spaccio costituisse l’unica fonte disostentamento dell’imputato e come questi avesse mostrato una totale incapacitàdi autoregolamentazione.
È stato motivatamente escluso che misure menoafflittive – ivi compresi gli arresti domiciliari – potessero efficacementeinterrompere i contatti con l’ambiente criminale di riferimento.Il Collegio ha quindi concluso che solo la custodia in carcere fosse idonea arecidere stabilmente i legami di Lamparelli con il contesto del traffico distupefacenti e a prevenire ulteriori condotte criminose.3. A fronte di tale articolata motivazione, i tre motivi di ricorso difettano dispecificità intrinseca ed estrinseca.Giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, il requisito della specificità dei motivi di ricorso per cassazione nonsi esaurisce nella mera enunciazione formale delle violazioni denunciate, mapostula l’individuazione puntuale delle ragioni per le quali la decisione impugnatasi porrebbe in contrasto con le norme di legge o sarebbe affetta dai vizi dedotti,poste a fondamento del provvedimento censurato.Sotto il profilo della aspecificità intrinseca, i motivi si risolvono nellareiterazione di doglianze di carattere generale, formulate in termini assertivi eapodittici, prive di un’effettiva indicazione delle concrete aporie logico‑giuridichedell’ordinanza impugnata.
In particolare, le censure si limitano a richiamare inmodo astratto i principi in materia di esigenze cautelari, proporzionalità eadeguatezza della misura, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dalTribunale del riesame – diffusamente richiamati in motivazione – dai quali è statodesunto il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e l’inidoneità dimisure meno afflittive.Quanto, poi, alla aspecificità estrinseca, i motivi omettono del tutto ilnecessario confronto con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato,risolvendosi in una critica meramente oppositiva e alternativa rispetto allavalutazione compiuta dal Tribunale.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con lapuntuale ricostruzione della pervicacia criminale e della sistematica violazionedelle prescrizioni cautelari, né con la motivata esclusione dell’idoneità di misurediverse dalla custodia in carcere, limitandosi a prospettare una diversa lettura delcompendio indiziario e delle esigenze cautelari, estranea ai limiti del giudizio dilegittimità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.
Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrentenella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna delmedesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA SERRAO SALVATORE DOVERE