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Sentenza — n. 21298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal of free legal aid due to lack of Italian domicile and identity uncertainty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Abdellah Faddoul's appeal against the Milan Tribunal's refusal of free legal aid. The appellant argued that the tribunal erred by requiring an Italian fiscal domicile and by rejecting the case due to identity uncertainty from multiple aliases. The court held that the tribunal correctly applied the law, noting that foreign residence does not preclude access to aid and that fingerprint data alone cannot verify income eligibility when general identity details are unclear.

Regesto Legislator

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Art. 79 d.P.R. n. 115/2002; Art. 6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973: The requirement for a fiscal domicile in Italy is not a statutory prerequisite for foreign nationals seeking free legal aid, and identity uncertainty preventing income verification justifies the refusal of the benefit.

Parole chiave

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free legal aid foreign nationals fiscal domicile requirement identity uncertainty income verification patrocinio a spese dello Stato Cassation appeal domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 6, comma 2, d.P.R. n. 605 del 1973
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 90 d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002 e, per gli stranieri, dall'art. 90 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023
Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018
115 del 2002 (Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv.
Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009
274954 - 01; Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Erragh, Rv.
Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004
243204 - 01; Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, Chanaf, Rv.
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Testo completo

osto da: Faddoul Abdellah (CUI 06213815) nato in Marocco il 11/08/1993 avverso la ordinanza del 27/01/2026 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 27/01/2026 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione avverso il provvedimento del 03/12/2024, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di Abdellah Faddoul.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce violazione di legger fizio di motivazione. 2.1. Sotto un primo profilo, deduce l'erronea applicaziork degli artt. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 e 6, comma 2, d.P.R. n. 605 del 1973. Rileva che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile l'istanza, in considerazione del fatto che il Faddoul non avrebbe indicato un domicilio idoneo, non potendosi 1considerare tale la «generica indicazione della residenza all'estero a Casablanca presso 'Av.

Commandant El Khattabi'»; che, invero, tale affermazione presuppone implicitamente, ma inequivocabilmente, che l'indicazione di un domicilio all'estero non sia sufficiente e che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, sia necessario un domicilio fiscale o comunque un riferimento territoriale in Italia; che tale richiesto presupposto è privo di base normativa; che l'obbligo di indicazione del codice fiscale ovvero, nei casi in cui esso non sia attribuito, del domicilio fiscale si intende adempiuto per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato con l'indicazione del domicilio o della sede legale all'estero; che, dunque, non c'è alcun onere per il cittadino straniero non residente di munirsi di codice fiscale italiano per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato. 2.2.

Sotto un secondo profilo, eccepisce l'erronea valorizzazione dell'asserita incertezza identitaria, desunta dall'indicazione di diversi alias nell'istanza di ammissione. Rappresenta che il Tribunale ha introdotto un requisito non previsto dall'ordinamento, atteso che nessuna disposizione stabilisce che l'utilizzo di alias costituisca causa di inammissibilità dell'istanza o impedisca di per sé verifiche reddituali; che, nel caso di specie, l'identificazione dell'istante era assicurata dall'identificazione mediante i precedenti dattiloscopici e l'attribuzione di un Codice Unico Identificativo, idoneo a garantire l'univocità del soggetto nei rapporti con l'autorità giudiziaria. 2.3.

Sotto un ultimo profilo, lamenta la violazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando l'omesso esercizio dei poteri di piena cognizione da parte del giudice che si è pronunciato sull'opposizione. Osserva che il giudizio di opposizione ha natura pienamente devolutiva ed impone al giudice di verificare ex novo la sussistenza dei presupposti di legge; che, nel caso di specie, il Tribunale non ha proceduto ad una autonoma e completa rivalutazione dell'istanza alla luce delle deduzioni difensive.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La prima doglianza è aspecifica, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, si osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - il Tribunale non ha mai affermato che l'indicazione di un domicilio estero non fosse sufficiente, ma solo che l'indicazione fornita nell'istanza di ammissione (la residenza in Casablanca presso tale 'Av. Commandant El Khattabi') fosse del tutto generica, con la conseguenza che tale dato - richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'istanza - risultava omesso.

Ebbene, rispettJ\ tale lineare spiegazione della ragione in ordine alla genericità dell'indicazione del domicilio estero, il motivo è del tutto fuori fuoco,atteso che fraintende la motivazione del provvedimento impugnato e, dunque, non argomenta criticamente in ordine ad eventuali illogicità del ragionamento seguito dal Tribunale, misurandosi solo in apparenza con la decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3.2. Il secondo profilo di doglianza è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto cura di precisare - proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella che si sta scrutinando, in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unico identificativo - che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957 - 01), atteso che i precedenti dattiloscopici attestano unicamente che si tratti di quella determinata persona fisica, trattandosi di un mero accertamento sull'identità fisica, ma nulla dicono in ordine alle sue generalità, che è concetto diverso e che rileva ai fini che qui interessano.

Ed invero, l'incertezza circa le esatte generalità, compresa, naturalmente, la nazionalità, del richiedente il beneficio preclude la possibilità di verifiche sul suo reddito, verifiche che sono, invece, previste, per i cittadini italiani, dagli artt. 96, commi 2 e 3, e 98, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e, per gli stranieri, dall'art. 90 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv. 274954 - 01; Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Erragh, Rv. 243204 - 01; Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, Chanaf, Rv. 228789 - 01).

Orbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra riportati, evidenziando come l'incertezza in ordine alla identità dell'istante impedisse le verifiche sul reddito dichiarato. 3.3. Le considerazioni svolte 'comportano la manifesta infondatezza dell'ultima articolazione del motivo di ricorso. Sul punto, è sufficiente ricordare che il Tribunale, all'esito della rivalutazione degli argomenti posti a fondamento dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ha condiviso le motivazioni del giudice di prime cure, spiegandone, altresì, le ragioni.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, 3ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M P.Q.M