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Sentenza — n. 21293/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction due to procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21293/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Donato Caggiano against his conviction for illegal drug possession and evasion. The appellant argued procedural violations regarding the appeal hearing date and a lack of specific reasoning on the vehicle's availability, but the court found these arguments generic or unsupported by the record. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 601 cod. proc. pen.; Art. 73 cod. proc. pen.: The court must reject an appeal where the appellant fails to specifically contest the lower court's reasoning or where the appeal is generic, thereby negating the devolutive effect and relieving the appellate court of the duty to provide explicit motivation on rejected mitigating circumstances.

Parole chiave

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illegal drug possession procedural violation appeal generic appeal grounds devolutive effect negation procedural costs liability evasion conviction vehicle availability evidence traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 601 cod. proc. pen.
Con nota del 2 settembre, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2025, il difensore eccepiva che non era stato rispettato il termine a comparire previsto dall'art. 601 cod.
Art. 73 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 73 DPR.309/90 e vizio di motivazione poiché la Corte ha ravvisato la destinazione dello stupefacente allo spacciaK, in forza di travisamento probatorio, senza confrontarsi con i plurimi elementi addotti dalla difesa a sostegno della destinazione ad uso personale della stessa.
art. 601 cod. proc. pen
Con nota del 2 settembre, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2025, il difensore eccepiva che non era stato rispettato il termine a comparire previsto dall'art. 601 cod.
art. 385 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte non ha esaminato e non ha reso alcuna motivazione in ordine alla richiesta formulata con l'appello di riconoscere l'attenuante soggettiva di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod.
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.
art. 183 cod.proc.pen
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Testo completo

da CAGGIANO DONATO nato a Eboli il 30/8/1972 avverso la sentenza resa il 12/9/2025 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Danilo Laurino che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa il 13 Aprile 2022 dal Tribunale di Potenza, che ha dichiarato la responsabilità di Donato Caggiano per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nella misura complessiva di 20 grammi, e di evasione. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato, deducendo cinque . motivi. '52.1. Violazione di legge processuale per il mancato rispetto del termine a comparire stabilito per il giudizio di appello, ritualmente eccepito.

Rileva il ricorrente che all'esito dell'udienza dell'Il luglio 2025 la Corte territoriale, dopo avere accertato l'omessa notifica al Caggiano del decreto di citazione, ne disponeva la rinnovazione rinviando all'udienza del 12 settembre 2025; all'epoca Caggiano era detenuto per altro titolo e aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione il 31 luglio 2025. Con nota del 2 settembre, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2025, il difensore eccepiva che non era stato rispettato il termine a comparire previsto dall'art. 601 cod. proc. pen., essendo stata l'udienza fissata al 12 settembre 2025, ma il presidente del collegio disponeva che la decisione venisse assunta nel contraddittorio tra le parti.

Con successiva memoria dell'8 settembre 2025, il difensore chiedeva la rinnovazione della notificazione e il rispetto del termine a comparire, ma la Corte territoriale, all'esito dell'udienza del 12 settembre 2025, non pronunciandosi sull'eccezione, invitava le parti alla discussione orale e decideva con sentenza. 2.2. Violazione dell'art.601 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente caduta in sequestro, senza confrontarsi con le censure formulate con l'atto di appello.

Con l'impugnazione infatti era stata dedotta l'assenza di prova della riconducibilità all'imputato del veicolo parcheggiato nei pressi della abitazione in cui lui stesso si trovava, essendosi allontanato dagli arresti domiciliari senza autorizzazione, veicolo all'interno del quale era stata rinvenutà la sostanza stupefacente, nascosta nel cruscotto. Il Tribunale ha affermato che l'autovettura era nella disponibilità del O/ C ' c; Caggiano, ma la difesa aveva censurato detta motivazione in quant rri5rs''Wera traccia nel fascicolo delle attività istruttorie compiute dalla Polizia giudiziaria l da cui era stato desunto questo dato e la Corte territoriale non ha chiarito quali fossero le risultanze linvestigative da cui emergeva che l'autovettura fosse nella disponibilità dell'imputato. 2.3.

Violazione dell'art. 73 DPR.309/90 e vizio di motivazione poiché la Corte ha ravvisato la destinazione dello stupefacente allo spacciaK, in forza di travisamento probatorio, senza confrontarsi con i plurimi elementi addotti dalla difesa a sostegno della destinazione ad uso personale della stessa. Osserva il difensore che è onere della pubblica accusa dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta e che la quantità di droga, pari a 20 grammi di cocaina, divisa in due involucri, e le precedenti condanne dell'imputato sono stati ritenuti elementi sufficienti ad integrare la prova della destinazione illecita, sebbene non siano state trovate sostanze stupefacenti di diversa qualità, né sostanze da taglio o mezzi idonei a dividere la droga in dosi, né la presenza di bilancini o di somme di denaro.

Inoltre l'imputato non si trovava sulla pubblica via e la sua fuga era determinata dalla consapevolezza che era ricercato per una misura custodiale, sicché non vi sono elementi per desumere che la sostanza fosse destinata allo spaccio. 22.4. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte non ha esaminato e non ha reso alcuna motivazione in ordine alla richiesta formulata con l'appello di riconoscere l'attenuante soggettiva di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen., considerato che l'imputato si era consegnato alla Polizia giudiziaria di Oliveto Citra. 2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronunzia sul quarto motivo di appello/ con cui era stata censurata l'omessa pronunzia del Tribunale sulla richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello non si è pronunciata in ordine a questo motivo, nonostante fosse stato formulato in modo specifico, sicché alla carenza motivazionale del kribunale si aggiunge quell(A della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02) Dal verbale di udienza del 12 settembre 2025 emerge che l'imputato era presente in videocollegamento ed era assistito dal difensore, presente in udienza, e nessuno ha dedotto il mancato rispetto dei termini a comparire.

Deve pertanto ritenersi che la nullità sia stata sanata ai sensi dell'art. 183 cod.proc.pen., poiché la parte ha accettato gli effetti della notifica tardiva; a nulla rileva la costatazione che con memoria depositata fuori udienza avesse in precedenza sollevato tíz,,L) la relativa eccezione, in quanto la stessa non è stata rinnovata g- udienza, che si è svolta regolarmente alla presenza del difensore e dell'imputato, sicchè la nullità è stata sanata per facta condudentia. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte risponde alla censura dedotta, affermando che l'auto, al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente sequestrata, era nell'evidente disponibilità del ricorrente, sia in ragione degli accertamenti di P.G. effettuati nel corso delle indagini preliminari, sia perché era ferma con il motore accesso dinanzi alla porta d'ingresso dell'abitazione in cui era poco prima entrato l'imputato.

Il motivo è anche generico, poiché la difesa non si confronta con questa motivazione e non contesta in modo specifico né l'esito degli accertamenti eseguiti dalla P.G. presenti nel fascicolo, né la circostanza valorizzata darfribunale, che l'imputato 3fosse nei pressi dell'auto con il motore acceso, elemento da cui è logico desumere che avesse la materiale disponibilità del veicolo. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha valorizzato la quantità di cocaina ritrovata, da cui era possibile ricavare 78 dosi medie, superiore alla soglia consentita, e i precedenti penali dell'imputato, già condannato per violazioni della normativa sugli stupefacenti, nonché il confezionamento della sostanza in involucri separati e l'occultamento nel cruscotto di un autoveicolo con targa di prova, ma in uso all'imputato. 1.4.

Il quarto motivo non è consentito poiché dalla lettura della sentenza di appello non risulta essere stato proposto con l'impugnazione, nè il ricorrente ha censurato l'incompletezza dell'elencazione dei motivi di appello esposti in motivazione; il motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché la sentenza ha sottolineato che Caggiano alla vista dei militari si dava alla fuga e soltanto dopo diversi giorni veniva ritrovato e sottoposto alla misura custodiale. La difesa non contesta in modo specifico questa affermazione che ha implicitamente respinto la prospettazione difensiva, sicchè il motivo è anche generico. 1.5.

Il quinto motivo è infondato. In effetti, pur riportando tra i motivi di appello la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte non espone una motivazione esplicita al riguardo. Tuttavia il rigetto del beneficio può desumersi implicitamente dalla complessiva motivazione, che ha evidenziato gli innumerevoli precedenti e le violazioni analoghe poste in essere dal ricorrente, considerato che la difesa neppure ha allegato circostanze idonee a giustificare la eventuale concessione del beneficio, invocato con l'appello in modo generico, "in ragione della condotta di vita e della condotta processuale dell'imputato".

Non va poi trascurato che in presenza di un motivo di impugnazione generico, poiché non indica elementi specifici a sostegno della richiesta, secondo consolidata giurisprudenza, non si è verificato l'effetto devolutivo, sicchè la Corte non aveva alcun onere motivazionale al riguardo. Infine va rilevato che la Corte ha sottolineato che la detenzione è stata accertata mentre Caggiano si sottraeva ad una misura cautelare, il che è sintomo peculiare dell'intensità del dolo e della gravità della condotta, comunque ricondotta benevolmente nell'alveo dell'art. 73 quinto comma cod. proc. pen. .

2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado. 4 P.Q.Mtenazzo 5