Cassation court annuls lower court's unjust detention compensation order due to insufficient reasoning on intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order awarding compensation for unjust detention to Leo Morabito. The Ministry of Economy and Finance argued the lower court failed to properly assess whether Morabito's conduct caused the detention with intent or gross negligence. The court ruled that the lower court merely accepted the acquittal's reasoning without independently evaluating if Morabito's actions synergistically caused the restrictive measures, leading to the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In unjust detention compensation cases, the remedial judge must independently evaluate all evidence to determine if the applicant's conduct caused the detention with intent or gross negligence, rather than simply accepting the acquittal's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Economia e delle Finanzenel procedimento a carico diMorabito Leo nato in Africo il 24/12/1930avverso l'ordinanza del 23/10/2025 della Corte di appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza depositata il 18 dicembre 2025, la Corte di appello di ReggioCalabria ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzatada Leo Morabito, in relazione al periodo di restrizione sofferta, dal 4 luglio 2017 al6 luglio 2017, in custodia carceraria, e fino al 16 giugno 2022, in regime di arrestidomiciliari, in un procedimento che lo vedeva imputato per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen., da cui era stato definitivamente assolto con sentenza emessadalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 16 giugno 2022, divenuta irrevo-cabile il 30 aprile 2023.Secondo l’accusa, il Morabito sarebbe stato affiliato alla cosca di ‘ndrangheta,cd. locale di Africo, con compiti di organizzazione e pianificazione delle azioni edelle strategie più rilevanti, in possesso della dote mafiosa di Vangelo, conferitaglidal cugino Rocco Morabito, capo del medesimo locale.La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il richiedenteavesse dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, ha condannato il Mini-stero dell’Economia e delle Finanze a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, lasomma di euro 234.888,511, ottenuta aggiungendo all’importo determinato se-condo il criterio aritmetico, un aumento del 10 %, in ragione dello stato di incen-suratezza del Morabito e della conseguente maggiore afflittività della detenzionesubita, oltre ai relativi interessi legali.2.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'Avvocatura di-strettuale dello Stato di Reggio Calabria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,articolando due motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari perla motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Con il primo dei motivi si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza delle con-dizioni ostative al diritto all’indennizzo.Si afferma che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o dellacolpa grave con affermazioni apodittiche e argomentazioni apparenti, limitandosia prendere atto delle circostanze che avevano condotto all’intervenuta assolu-zione, senza svolgere il doveroso accertamento spettante al giudice della ripara-zione, nel diverso perimetro demandatogli, diretto a verificare se la condottadell’istante, non esclusa dai giudici di merito, avesse assunto una rilevanza siner-gica, per dolo o colpa grave, sulla detenzione subita.Si osserva che i giudici di merito erano pervenuti a una pronuncia assolutoriaritenendo che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maurizio Maviglia, cheaveva indicato il Morabito, detto Leo U Pilusu, quale soggetto di rilievo del localedi Africo, con la dote di santista, fossero generiche e che la conversazione inter-cettata (progr. 4773 del 28 novembre 2011 tra Rocco Morabito e Domenico Anto-nio Morabito), precedentemente valorizzata come riscontro, in quanto ritenutaprobante dell’acquisita dote di Vangelo, avesse un contenuto vago.Si lamenta, quindi, che i giudici della riparazione, una volta venuto meno ilquadro probatorio a conforto della ipotesi accusatoria in riferimento alla dote diVangelo, non abbiano attribuito alcun rilievo al conferimento della dote di santistaricevuta dall’istante durante il suo precedente periodo di detenzione, cui pureaveva fatto riferimento il collaboratore, confortato dalla sua vicinanza a personedi cui era stata accertata l’appartenenza al gruppo criminale; elementi, questi, nonesclusi dai giudici di merito.2.2.
Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., violazione dell’art. 315 cod. proc. pen., in ordine alla quantificazionedell’indennizzo.Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione abbiano ritenuto didiscostarsi dal criterio aritmetico, evocando lo stato di incensuratezza dell’istante,trascurando del tutto che il predetto aveva già subito un periodo di detenzionecarceraria. La Corte territoriale ha, inoltre, del tutto omesso di valutare se la con-dotta dell’istante integrasse una colpa lieve, tale da giustificare una riduzionedell’indennizzo.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.
In data 12 febbraio 2026, il Sostituto Procuratore generale della Corte dicassazione ha depositato conclusioni scritte, nei termini indicati in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento della secondadoglianza.2.1. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, non mass., intermini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati, non mass.,e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'hapatita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante− e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello se-guito nel processo di merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, masolo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale (ex plurimis:
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv.222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952- 01).Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta-mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati onon esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi-zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico conl'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute-lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n.30826 del 13/06/2024, cit.), con motivazione che, se coerente e non manifesta-mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del14/03/2023, Tare, non mass.;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv.276458 – 01).2.2. Nel caso che occupa, la motivazione del provvedimento impugnato risultadel tutto carente.La Corte territoriale, confondendo i diversi ambiti di competenza demandatial giudice della riparazione e al giudice di merito, si è limitata a dare atto dei motividell’assoluzione e a inferirne automaticamente l’assenza di dolo o colpa grave,senza valutare né se, dagli atti o dallo stesso contenuto della conversazione inter-cettata, emergessero frequentazioni dell’istante o altre condotte che potessero as-sumere rilevanza sinergica sulla detenzione subita, né se il conferimento della dotedi santista fosse elemento accertato o non escluso dalla sentenza assolutoria, for-nendo sul punto una motivazione generica, con affermazioni apodittiche prive diefficacia dimostrativa («nel caso in esame, infatti, nessuna specifica condotta ex-traprocessuale avente funzione sinergica ad emissione e mantenimento della mi-sura restrittiva è con certezza ascrivibile al ricorrente»).3.
Il provvedimento va, perciò, annullato con rinvio alla Corte di appello diReggio Calabria per un nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello diReggio Calabria.Così deciso, il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Fallarino Emanuele Di Salvo