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Sentenza — n. 21289/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against search warrant seizure by recognizing standing for property owners.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21289/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order dismissing Francesco Rossi's appeal regarding a new search warrant seizure. Rossi argued that the lower court incorrectly denied his standing to challenge the seizure because the phones had already been seized in a prior proceeding. The Court held that the new seizure constituted an independent act imposing a fresh restriction on his property rights, thereby granting him a legitimate interest to appeal under Article 355 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 355 c.p.p.; The existence of an interest to appeal against a new search warrant seizure is established by the imposition of a fresh restriction on the property rights of the owner, regardless of prior seizures of the same items.

Parole chiave

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interest to appeal search warrant seizure property rights new independent act Code of Criminal Procedure standing to appeal proportionality principle attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 355 c.p.p.
Tale conclusione risulta in palese contrasto sia con la lettera dell’art. 355cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 253 c.p.p.
Art. 257 c.p.p.
Art. 324 c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per Cassazione, tramiteil difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7983 del 25 settembre 2025
pen., che legittima colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo aproporre impugnazione, sia con i principi affermati in materia dalla giurisprudenzadi legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 7983 del 25 settembre 2025, dep.
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Testo completo

e di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chie-sto l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 dicembre 2025, ha dichiaratoinammissibile il riesame proposto da Francesco Rossi avverso il decreto di seque-stro probatorio, datato 26 novembre 2025, emesso dal Pubblico Ministero pressoil Tribunale di Tivoli in relazione al procedimento N. 6239/2025 R.G.N.R., iscrittoa carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 2 e 7legge 2 ottobre 1967, n. 895, 697 e 497 ter cod. pen., contestati anche al ricor-rente nel diverso procedimento N. 6096/2025 R.G.N.R.Il Tribunale romano, dopo aver ripercorso brevemente la vicenda posta allabase del provvedimento impugnato, da cui erano scaturiti tre procedimenti, unopresso la Procura militare e due (sopra menzionati) presso la Procura ordinaria,ha rilevato che i due telefoni cellulari di cui si chiedeva la restituzione, erano statisequestrati, unitamente ad altri reperti (tra cui armi, munizioni, caricatori, segnidistintivi in uso a Corpi di Polizia), in data 17 ottobre 2025, dalla P.G. all’attodell’esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura mi-litare in relazione al procedimento N. 351/2025 R.G.N.R., che vedeva il Rossi in-dagato per il reato di furto di apparecchiature di proprietà della Caserma dei Ca-rabinieri di Frascati, dove anche il ricorrente prestava servizio.A seguito dell’analisi del contenuto dei telefoni cellulari, gli atti erano statitrasmessi anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che conprovvedimento del 18 ottobre 2025 aveva convalidato il sequestro nell’ambito delprocedimento N. 6096/2025 R.G.N.R, iscritto a carico del Rossi per i reati sopraindicati.Il Tribunale del riesame ha ritenuto, quindi, di dover escludere un interessetandosi di decreto emesso nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti, al finedi compiere le analisi dirette ad accertare l’eventuale condotta concorrente di terzi,avente ad oggetto beni già sequestrati nell’ambito di altro procedimento, nel qualeil potere di impugnazione del ricorrente, che non aveva mai proposto riesame av-verso il decreto di convalida, si era ormai consumato.2.

Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per Cassazione, tramiteil difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 253, 257 e 324 cod. proc. pen., in ordine allaaffermata mancanza di un interesse ad impugnare.Si osserva che il provvedimento impugnato costituisce nuovo e autonomodecreto di sequestro, in relazione al quale l’interesse all’impugnazione del ricor-rente discende dalla sua qualità di soggetto al quale sono stati sottratti i benisottoposti a vincolo.2.2.

Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si lamenta, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine allaaffermata mancanza di un interesse a impugnare.Si censura, in particolare, la carenza e illogicità della motivazione resa dalTribunale di Roma, che di fatto non consente di cogliere le ragioni dell’asseritamancanza di interesse, la cui esistenza discende, di contro, dalla imposizione diun ulteriore vincolo su beni che appartengono al ricorrente.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione degli artt. 253, 257 e 324 cod. proc. pen., in ordine alla declara-toria di inammissibilità del riesame proposto.Si censura l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale che, essendosilimitato a rilevare la carenza di interesse del Rossi, non ha fornito alcuna rispostasulle specifiche doglianze avanzate in ordine alla violazione del principio di propor-zionalità, a fronte di un provvedimento ablatorio che non individuava alcun criteriodi selezione del materiale archiviato sui dispositivi telefonici, né una perimetra-zione temporale dei dati di interesse, né dei tempi di selezione e di restituzione,in violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3.

In data 2 marzo 2026 il Sostituto Procuratore generale di questa Corte hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito esposte.2. I primi due motivi, riguardanti l’assenza di un interesse a impugnare, scru-tinabili congiuntamente, sono fondati, con conseguente assorbimento dell’ulterioredoglianza.2.1. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di inte-resse, sul presupposto che i beni interessati dal vincolo erano stati già oggetto disequestro probatorio in altro procedimento, con provvedimento, che il ricorrentenon aveva inteso impugnare.2.2.

Tale conclusione risulta in palese contrasto sia con la lettera dell’art. 355cod. proc. pen., che legittima colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo aproporre impugnazione, sia con i principi affermati in materia dalla giurisprudenzadi legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 7983 del 25 settembre 2025, dep. 2026, Rv.289319 - 01, in tema di sequestro preventivo) che ricollegano la sussistenza di unsiffatto interesse non più a un diritto alla restituzione, ma agli effetti positivi − dirilevanza nella sfera personale dell’impugnante, che ha quindi un preciso onere diallegazione − discendenti dal dissequestro.A fronte di un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro, il ricorrenteaveva quindi senz’altro interesse a proporre impugnazione, risultando palese chel’imposizione di un ulteriore vincolo su beni nella sua disponibilità, era per ciò soloidoneo a incidere, come congruamente argomentato, sulla sua sfera soggettiva,legittimandolo ad agire per la sua tutela.3.

All’esito di tali considerazioni, va disposto l’annullamento del provvedi-mento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, pernuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma.Così deciso, il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Fallarino Emanuele Di Salvo