Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of exhaustion of remedies regarding personal review order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to exhaust the remedy of personal review before seeking cassation. The applicant challenged the detention order, arguing insufficient motivation regarding his reduced involvement in the drug trafficking organization and the irrelevance of a recent flagrant arrest. The court ruled that the applicant must first request a personal review of the detention order under Article 275 of the Code of Criminal Procedure, as this is the mandatory prerequisite for filing a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the applicant has not previously requested a personal review of the detention order, as such review is a mandatory prerequisite for challenging the measure's adequacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Tribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiestoil rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno ha rigettatola richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 17 novembre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salernoaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Si-mone Memoli, in quanto indagato, insieme ad altri, dei reati di affiliazione a un’as-sociazione per delinquere, capeggiata da Mario Viviani, finalizzata al traffico distupefacenti, del tipo cocaina e crack, operante in Salerno e provincia da settem-bre-ottobre 2022, con condotta perdurante, con il ruolo di organizzatore (esclusodal GIP), e di diversi reati fine di illecita detenzione o cessione di stupefacente, dicui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi fino al 15 maggio2023, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 1), 2 ter), 3), 3 quater), 5) e 6)della rubrica.2.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, Simone Memoli, articolando due motivi, di seguito sinte-tizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura car-ceraria.Si lamenta che il Tribunale non abbia fornito adeguata motivazione delle ra-gioni per le quali le circostanze specificamente dedotte, relative al recesso dell’in-dagato dal sodalizio almeno dal 26 maggio 2023 e la durata limitata della parteci-pazione, risalente al marzo 2023 (pag. 208 e 212 della richiesta di misura caute-lare), non fossero idonee a superare la presunzione di adeguatezza della sola mi-sura più afflittiva, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamandoillogicamente, a supporto della inidoneità degli arresti domiciliari, la condotta per-durante dell’associazione o argomentazioni generiche e congetturali in ordine allapossibilità di contatti con i suoi sodali nonché la necessità di isolare l’indagatodall’ambiente criminale in cui operava, nonostante lo stato di incensuratezza delMemoli.2.2.
Con il secondo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta adeguatezza dellamisura carceraria, laddove il Tribunale ha valorizzato l’arresto in flagranza dell’ot-tobre 2025.Si censura che il Tribunale del riesame abbia omesso di riportare le coordinatefattuali di tale vicenda, riguardante pochi grammi di sostanza stupefacente, per laquale non era stata applicata nessuna misura, ritenendola illogicamente significa-tiva del mancato mutamento delle condizioni di vita del ricorrente; argomento,questo, del tutto inconferente rispetto alla incapacità della misura domestica afronteggiare le esigenze cautelari.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.
Con requisitoria, depositata in data 2 marzo 2026, il Sostituto Procuratoregenerale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Entrambi i motivi, con i quali si contesta l’adeguatezza della misura carce-raria, scrutinabili congiuntamente, risultano aspecifici, in quanto privi di un realeconfronto con le ragioni poste alla base della decisione, presentando anche profilidi manifesta infondatezza.2.1. In premessa, va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate,la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di riva-lutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze caute-lari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si trattadi apprezzamenti propri del giudice di merito.
Il controllo di legittimità rimane,pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare,da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo statodegli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).2.2. Fatta questa premessa, in relazione al tema introdotto dal ricorrente,questo Collegio intende ribadire l’orientamento ormai pacifico di questa Corte, se-condo cui la disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, ri-spetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti iviconsiderati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delleesigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo dellastessa) (Sez. 3, n. 9428 dell’11/02/2025, Zaccaria, non mass.).
In presenza di talireati, il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezzadella carcerazione cautelare ove non consti la prova della loro mancanza, secondouno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico,si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedi-menti applicativi della custodia cautelare in carcere, che si traduce nell'onere didar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzionedi sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegatoelementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante, inquanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a su-perare la presunzione.2.3.
Facendo corretta applicazione di tali principi, la decisione impugnata haspiegato esaustivamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le qualifosse necessario il mantenimento della misura.Il Tribunale del riesame ha illustrato con ampia e articolata motivazione leragioni dell’impossibilità di superare le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., evidenziando specifici elementi confermativi della concretezza eMemoli, assegnatario di compiti di delicato rilievo quali pusher, uomo di fiducia diViviani Mario, cura dei rapporti con Bucciano Gennaro, principale fornitore di co-caina del Viviani;
b) le modalità di esecuzione delle condotte delittuose, reiteratenel tempo anche in forma associata, secondo un consolidato modus operandi,sintomatiche di un proposito criminoso radicato e di articolati e ramificati rapportifinalizzati all’acquisizione di illeciti guadagni nell’ambito del traffico di droga; c)l’epoca non lontana di commissione dei reati contestati (2023);
d) la spiccata pro-pensione all’acquisizione di entrate illecite.Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, congruamente motivato sotto ilprofilo della adeguatezza della misura vigente, collegata all'acclarata propensionedell'odierno ricorrente all'attività legata al narcotraffico e alla sua inserzione incontesti criminali organizzati, come precedentemente tratteggiata. Il tutto a ren-dere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto a una menoafflittiva misura, quale quella domiciliare invocata dalla difesa, proseguirebbe nellaillecita attività; e ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisseapplicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi nonrisulterebbero idonei a prevenire, come logicamente argomentato nel provvedi-mento impugnato, i contatti con personaggi inseriti nel mondo del narcotraffico,in cui l'indagato risulta inconfutabilmente inserito.In coerenza con tale apparato motivazionale si pone, quindi, il richiamo delTribunale al recente arresto del Memoli per reati in materia di droga, significativodell’assenza di un mutamento di stile di vita del ricorrente, a fronte del quale nes-suna influenza può logicamente spiegare, l’asserita dissociazione dal gruppo cri-minale di appartenenza, evincibile dal contenuto di alcune conversazioni captate,(dalle quali emerge, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, ancheil rammarico per la disposta riduzione del suo apporto, dovuto al rientro operativodi altro soggetto già in passato adibito al ruolo di pusher).Il provvedimento impugnato si colloca, peraltro, nell'alveo del consolidatoorientamento — che va qui ribadito — che, in tema di misure cautelari riguardantiil reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di perico-losità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reatifine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espres-sione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento neicircuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, per-tanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso èsolo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è diper sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esi-genze cautelari di cui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf.
Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fu-sco, Rv. 280243 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria in favoredella Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Fallarino Emanuele Di Salvo