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Sentenza — n. 21279/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving sentence, upholding conviction for dangerous night-time conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appellant's appeal against a conviction for drunk driving, which included a suspended sentence of public utility work. The appellant argued that the court failed to properly apply the exemption clause for minor offenses and did not sufficiently justify the penalty calculation. The court dismissed these claims, ruling that the specific dangerous context of driving at night in central Milan negated the exemption and that the penalty was appropriately low without needing detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exemption for minor offenses in drunk driving cases requires assessment of concrete conduct modalities generating significant risk; penalties below the average sentence do not require specific justification of sentencing criteria.

Parole chiave

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drunk driving minor offense exemption night time driving sentencing guidelines public utility work Cassation appeal dangerous conduct guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
285 condannandolo alla pena di 10giorni di arresto ed Euro 700 di ammenda, pena sostituita con il lavoro dipubblica utilità, rilevato che ex art. 593, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
sonoinappellabili le sentenze di condanna con cui è stata applicata la pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità e che con l’atto di impugnazione viene contestatal’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità dellamotivazione, visto l’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019
(Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv.
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Testo completo

GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;lette le conclusioni del P.G.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 10.2.2026 la Corte d’appello di Milano, pronunciandosisull’appello proposto da Bonetti Battistoni Paolo avverso la sentenza pronunciatadal Gip del locale Tribunale in data 29 gennaio 2025, con la quale l’imputato erastato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett.

b) ecomma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di 10giorni di arresto ed Euro 700 di ammenda, pena sostituita con il lavoro dipubblica utilità, rilevato che ex art. 593, comma 3, cod.proc.pen. sonoinappellabili le sentenze di condanna con cui è stata applicata la pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità e che con l’atto di impugnazione viene contestatal’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità dellamotivazione, visto l’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. ha qualificato l’atto diimpugnazione come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli attia questa Suprema Corte.2.

Con l’atto di impugnazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haarticolato due motivi di ricorso.Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata in ordine alla motivazioneadottata a sostegno del diniego dell’art. 131 bis cod.pen.Si assume che la particolare tenuità del fatto é stata esclusa valorizzando glielementi che attengono alla tipicità del reato ritenendo l’istituto de quoincompatibile con la circostanza aggravante dell’orario notturno, senzaconsiderare le concrete modalità della condotta.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio ed alla violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. per lacommisurazione della pena.Si rileva che il giudice ha applicato una pena base pari al doppio del minimoedittale non motivando tale scostamento.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale ha motivato il diniego dell’istanza ex art. 131 bis cod.pen.facendo applicazione del principio secondo cui in tema di guida in stato diebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131 bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concretemodalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo intermini di non esiguità (Sez. 4 , n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).Nella specie, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con ilprincipio dianzi richiamato, il giudicante ha invero valorizzato non solol’obbiettivo superamento del tasso alcolemico e la condizione del guidatore,denotante una palese alterazione psicofisica, ma anche la potenziale e concretapericolosità della condotta, essendo stato il Bonetti fermato, in ora notturna, inuna zona centrale di Milano, nella notte tra sabato 7 ottobre 2023 e domenica 8ottobre 2023, quindi in un contesto spazio temporale che ha inciso qualemoltiplicatore del rischio.2.

Il secondo motivo è del pari infondato.Ed invero la pena comminata si colloca al di sotto della media edittale di talché ilgiudice non era tenuto ad un particolare onere motivatorio.Ed invero è consolidato il principio secondo cui l'irrogazione di una pena basepari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordineai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati edapprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventivadella pena. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932).3.

In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 16.4.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina Cirese Salvatore Dovere