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Ordinanza — n. 20145/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20145/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20145/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to e l’istanza;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiestodichiararsi di inammissibilità dell'istanza.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’istanza in esame il difensore di Florian Zavalani ha chiesto di essere rimessoin termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 Febbraio2025, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2025, che aveva condannato l'imputato per ilreato di cui all'art. 74 DPR. 309/90, in quanto detta pronunzia non era nota all’imputato,che in relazione a questo procedimento aveva eletto domicilio in Velletri via del Melo n.4 , non essendosi il contraddittorio instaurato correttamente.Con dichiarazione pervenuta il 18/5/2026, il difensore e procuratore speciale ditermini proposta nell’interesse del suo assistito.L’istanza è inammissibile per effetto della rinunzia da parte del procuratore specialedella parte.Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine nonconsegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo talerichiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli,Rv. 284388 - 01) P.Q.MDichiara inammissibile l’istanza per intervenuta rinunzia.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria Daniela Borsellino Lucia Vignale

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20145/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’istanza in esame il difensore di Florian Zavalani ha chiesto di essere rimessoin termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 Febbraio2025, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2025, che aveva condannato l'imputato per ilreato di cui all'art. 74 DPR. 309/90, in quanto detta pronunzia non era nota all’imputato,che in relazione a questo procedimento aveva eletto domicilio in Velletri via del Melo n.4 , non essendosi il contraddittorio instaurato correttamente.Con dichiarazione pervenuta il 18/5/2026, il difensore e procuratore speciale ditermini proposta nell’interesse del suo assistito.L’istanza è inammissibile per effetto della rinunzia da parte del procuratore specialedella parte.Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine nonconsegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo talerichiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli,Rv. 284388 - 01) P.Q.MDichiara inammissibile l’istanza per intervenuta rinunzia.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria Daniela Borsellino Lucia Vignale

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione ripristino dello statuto di rifugiato restituzione in pristino revoca dell'annullamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

to e l’istanza;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiestodichiararsi di inammissibilità dell'istanza.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’istanza in esame il difensore di Florian Zavalani ha chiesto di essere rimessoin termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 Febbraio2025, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2025, che aveva condannato l'imputato per ilreato di cui all'art. 74 DPR. 309/90, in quanto detta pronunzia non era nota all’imputato,che in relazione a questo procedimento aveva eletto domicilio in Velletri via del Melo n.4 , non essendosi il contraddittorio instaurato correttamente.Con dichiarazione pervenuta il 18/5/2026, il difensore e procuratore speciale ditermini proposta nell’interesse del suo assistito.L’istanza è inammissibile per effetto della rinunzia da parte del procuratore specialedella parte.Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine nonconsegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo talerichiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli,Rv. 284388 - 01) P.Q.MDichiara inammissibile l’istanza per intervenuta rinunzia.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria Daniela Borsellino Lucia Vignale