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Sentenza — n. 19632/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19632/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;lette le conclusioni del P.G.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. a Rmili Assil la pena concordata con il P.M. in relazione al reato diillecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026; perquanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.2.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc. pen, art. 240 cod.pen; Sentenza — n. 19632/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. a Rmili Assil la pena concordata con il P.M. in relazione al reato diillecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026; perquanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.2.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti ricettazione flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc. pen
Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen.
art. 240 cod.pen
Il motivo dedotto è fondato.È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale«È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo,cod.
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Testo completo

Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;lette le conclusioni del P.G.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. a Rmili Assil la pena concordata con il P.M. in relazione al reato diillecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026; perquanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.2.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite il difensore,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunaleerroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell’attivitàdi spaccio di droga.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.4. Il motivo dedotto è fondato.È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale«È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo,cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta inessere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il denarosequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggettodi confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccioo d’altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.

Ne consegue che,qualora l’imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione afine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli,mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all’accertamento giudiziale ognieventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, lasomma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato dispaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga.Rispetto a tale imputazione, il mero richiamo del Tribunale all’art. 240 cod.pen. delinea una evidente assenza di motivazione rispetto alle ragioni chegiustificherebbero, in ipotesi, la confisca del denaro in sequestro, che non sonostate in alcun modo specificate nel provvedimento impugnato.5.

Consegue l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, conrinvio al giudice competente per nuovo esame sul punto P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO RANALDI SALVATORE DOVERE