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Sentenza — n. 19629/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19629/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19629/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i RomaUdita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale,Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2026, ha pronunciato sentenza aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Francesco Pozzilli in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per averedetenuto a fini di spaccio grammi 35,10 di sostanza cocaina/crack suddivisa in 52involucri.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 19629/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2026, ha pronunciato sentenza aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Francesco Pozzilli in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per averedetenuto a fini di spaccio grammi 35,10 di sostanza cocaina/crack suddivisa in 52involucri.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti beni sequestrati spossessamento conseguente al pignoramento traffico di cocaina sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2026, ha pronunciato sentenza aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 bis cod. pen
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a unico motivo con ilquale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 240 cod.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
pen., applicabile in ragione delrinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (Sez.
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Testo completo

i RomaUdita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale,Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2026, ha pronunciato sentenza aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Francesco Pozzilli in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per averedetenuto a fini di spaccio grammi 35,10 di sostanza cocaina/crack suddivisa in 52involucri.

Con la sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 735,00rinvenuti nel borsello del Pozzilli ed euro 72.225,00 presso la sua abitazione.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a unico motivo con ilquale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen e 73 comma5 d.P.R. 309/1990. Lamenta il ricorrente che reato contestato era la detenzione distupefacente e non la cessione con la conseguenza che la confisca non potevaessere disposta, mancando i presupposti applicativi.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2. Questa Corte ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale «inrelazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenutonella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca nel caso in cuiricorrano le condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione delrinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6 n. 32873 del 23.9.2025,in motivazione, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 – 01; Sez. 6,n. 18344 del 12/04/2022, Bass, non massimata); condizioni di applicabilità, che,nel caso di specie, risultano verificate e argomentate.Al netto dell’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il denaro deveessere “confiscato trattandosi del profitto del reato di spaccio” che è errata e cometale deve essere eliminata, il provvedimento impugnato prosegue argomentandonel senso che dagli accertamenti patrimoniali in atti risulta che Pozzilli ha percepito,nel 2025, un reddito medio mensile pari a 1.981 euro (contrariamente a quantodallo stesso dichiarato secondo cui avrebbe percepito circa 5.000 euro al mese).

Sitratta, all’evidenza, di sequestro per sproporzione come si evince dal prosieguodella motivazione dove si afferma che, la rendita sopra indicata «non consente diaccumulare una somma pari a quella caduta in sequestro».A quanto detto, per completezza, va rilevato che il decidente ha ulteriormenteaggiunto che le parti avevano esplicitamente espresso il consenso anche rispettoalla confisca del denaro.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria Teresa Arena Andrea Montagni