Sentenza — n. 19386/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZA sul ricorso proposto da: Alessandrini Matteo nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso il decreto del 02/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Forli' Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORIRITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Matteo Alessandrini ha proposto ricorso avverso il decreto con cui il 2 settembre 2025 il Tribunale di Forlì, ufficio Gip/Gup, ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì il 28 novembre 2023 (la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata il 19 ottobre 2023, in riferimento all'anno 2022). La revoca trovava ragione nella comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Forlì-Cesena),di un reddito, per gli anni 2023-2024, superiore ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19386/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In data 12 dicembre 2023, si è dunque concluso il procedimento per il quale l'istante era stato ammesso al beneficio. Il provvedimento 2impugnato è, pertanto, sbagliato perché l'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente". L'obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
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SENTENZA sul ricorso proposto da: Alessandrini Matteo nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso il decreto del 02/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Forli' Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORIRITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Matteo Alessandrini ha proposto ricorso avverso il decreto con cui il 2 settembre 2025 il Tribunale di Forlì, ufficio Gip/Gup, ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì il 28 novembre 2023 (la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata il 19 ottobre 2023, in riferimento all'anno 2022). La revoca trovava ragione nella comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Forlì-Cesena),di un reddito, per gli anni 2023-2024, superiore ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce violazione dell'art. 76, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere il Tribunale preso in considerazione i redditi percepiti dall'imputato negli anni 2023 e 2024, nonostante il provvedimento conclusivo fosse stato emesso il 22 dicembre 2023. Il difensore sostiene che il Giudice non potesse prendere in considerazione redditi non ancora maturati all'atto della decisione finale e rispetto ai quali l'Alessandrini non aveva alcun obbligo di comunicazione.
3. Sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Gianluca Betti, che insiste nelle ragioni del ricorso.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in quanto giudice dell'esecuzione, in relazione ad un incidente di esecuzione, promosso dalla difesa dell'odierno ricorrente. In data 12 dicembre 2023, a seguito di rinuncia del difensore al predetto incidente, per essere già stata riconosciuta dal Tribunale di Forlì l'invocata continuazione tra sentenze, il giudice dichiarava l'improcedibilità della richiesta, essendo venuto meno l'interesse a coltivarla.
In data 12 dicembre 2023, si è dunque concluso il procedimento per il quale l'istante era stato ammesso al beneficio. Il provvedimento 2impugnato è, pertanto, sbagliato perché l'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente". L'obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento). Nessun rilievo hanno quindi le variazioni reddituali successive alla definizione del procedimento.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Forlì-ufficio Gip. P.Q.Moggi, --2-ff 3