Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19385/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19385/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19385/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Sostituto Procuratore generale di Bologna ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di Marcello Roveda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, come previsto dall'art. 186, comma 9-bi5 medesimo decreto. 1.1. Con un unico motivo, lamenta violazione di legge per non avere il Gip disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, considerato che l'avere il Giudice disposto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non elimina l'obbligo, sullo stesso incombente, di provvedere in ordine alla sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19385/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale perturbamento della circolazione pubblica revoca della sospensione condizionale sospensione dei lavori divieto di condurre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: Roveda Marcello nato a MILANO il 09/12/1982 avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI frRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Sostituto Procuratore generale di Bologna ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di Marcello Roveda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, come previsto dall'art. 186, comma 9-bi5 medesimo decreto. 1.1. Con un unico motivo, lamenta violazione di legge per non avere il Gip disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, considerato che l'avere il Giudice disposto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non elimina l'obbligo, sullo stesso incombente, di provvedere in ordine alla sospensione della patente di guida.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame.

3. È pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Alberto Prassede Grimaldi che chiede il rigetto del ricorso. i 4. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Occorre, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349, così massinnata: «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). L'art. 186, comma 2, lett.

b) cod. strada - contestato all'imputato - prevede che all'accertamento del reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; il comma 2-quater della medesima norma stabilisce che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applichino anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata nulla ha disposto in ordine alla sospensione della patente di guida. Come ha correttamente osservato il ricorrente, la 2sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non elimina, in capo al giudice, l'obbligo di provvedere sulla sospensione della patente di guida. Invero, dopo aver determinato la sospensione della patente di guida nei limiti edittali, il giudice ne ordina contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva per il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e fino alla valutazione del suo esito (cfr. Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040).

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata irrogazione della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bologna-Ufficio Gip, in diversa persona fisica. Va dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. P.Q.M- ion diziario Dr. Gianf ancl Catenazzo 3