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Sentenza — n. 18644/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18644/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18644/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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025 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLORITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 1.7.2025 il Tribunale di Torino, in composizionemonocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Torinoaveva ritenuto Nigro Antonella Valeria colpevole del reato di cui all’art. 590,comma 1, cod.pen. condannandola alla pena di Euro 500,00 di multa nonché alrisarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Paolo Caridi,rimettendo le parti dinanzi al giudice civile e liquidando una somma a titolo diprovvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2700,00.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18644/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 1.7.2025 il Tribunale di Torino, in composizionemonocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Torinoaveva ritenuto Nigro Antonella Valeria colpevole del reato di cui all’art. 590,comma 1, cod.pen. condannandola alla pena di Euro 500,00 di multa nonché alrisarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Paolo Caridi,rimettendo le parti dinanzi al giudice civile e liquidando una somma a titolo diprovvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2700,00.2.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria azione di contestazione abbandono del procedimento penale remissione della pena restituzione del termine revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

025 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLORITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 1.7.2025 il Tribunale di Torino, in composizionemonocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Torinoaveva ritenuto Nigro Antonella Valeria colpevole del reato di cui all’art. 590,comma 1, cod.pen. condannandola alla pena di Euro 500,00 di multa nonché alrisarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Paolo Caridi,rimettendo le parti dinanzi al giudice civile e liquidando una somma a titolo diprovvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2700,00.2.

Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto che ilreato è estinto per intervenuta remissione di querela avvenuta successivamenteal deposito della sentenza impugnata.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere l’azione penale improcedibile per remissione di querela.4. La difesa dell’imputata ha depositato conclusioni scritte.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Il Collegio prende atto della remissione di querela datata 13.11.2025 da parte diCaridi Paolo nei confronti di Nigro Antonella Valeria resa dinanzi ai Carabinieri,Stazione Torino Monviso, in data 13.11.2025 (All. 9 al ricorso) nonché dellarelativa accettazione da parte di Nigro Antonella Valeria dinanzi ai Carabinieri inpari data (All. 10).2. Nella specie trova applicazione il principio secondo cuila remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione,determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di unacausa di inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la caducazione dellestatuizioni civili correlate al reato estinto (Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025,Rv. 288997).Va quindi rilevata l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta remissionedi querela, rilevante nel caso in esame in ragione della procedibilità a querela deldelitto di lesioni colpose.

La ritualità della remissione della querela e dellarelativa accettazione impone, dunque, la dichiarazione di estinzione del reatoascritto a Nigro Antonella Valeria e la caducazione delle statuizioni civili.3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato èestinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono acarico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina Cirese Salvatore Dovere