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Sentenza — n. 18578/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on confiscation grounds, ruling direct profit confiscation applies to drug possession.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18578/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the confiscation of seized funds and the legal qualification of the offense. The court determined that direct confiscation of illicit profit applies to the crime of drug possession, establishing a necessary link between the seized money and the criminal act. Furthermore, the court held that the discretionary nature of the 'minor quantity' mitigating circumstance precluded its specific denial from being grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 73, comma 7-bis, T.U. stup.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of pertinence between seized funds and the crime of mere drug possession fails to demonstrate a necessary nexus, and the discretionary denial of the minor quantity mitigation cannot be challenged as an error of law.

Parole chiave

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confiscation of illicit profit drug possession offense direct confiscation application nexus between funds and crime discretionary mitigating circumstance error of law in sentencing inadmissible cassation appeal confisca penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., ove lamisura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribileper vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc.
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
279348 - 01 - la sentenzadi patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
309, essendo statochiarito che – in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensidell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 606 cod.proc. pen
pen., ove lamisura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribileper vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc.
art. 240-bis cod. pen
art. 240 cod. pen
309, essendo statochiarito che – in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensidell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin
Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, El Khomri
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede
stup..Mentre, quanto al lamentato difetto di motivazione, va ricordato che – inipotesi di confisca obbligatoria e con specifico riferimento alla sentenza dipatteggiamento - è sufficiente il mero riferimento al presupposto legale dellastessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv.
Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri,Rv.
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Testo completo

P presso il Tribunale di Bologna.Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al punto inerente allaconfisca.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Bologna,ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di MohamedDarouiche, imputato di due ipotesi del reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni uno, mesi due e giorni ventiquattro direclusione ed € 2.000,00 di multa, così determinata previa riqualificazione del fattosotto la specie di quello di lieve entità, considerata la contestata recidiva e condiminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca diquanto in sequestro, compresa la somma di denaro.2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione MohamedDarouiche, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine allaconfisca.Premessa la non contestazione in ordine alla confisca della somma di €160,00, in quanto provento del reato, ha dedotto che, in ordine alla sommarimanente, difettasse invece il nesso di pertinenzialità con il reato e che, in ognicaso, mancava qualsiasi adeguata motivazione sul punto.Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1,lett.b), cod.proc.pen.

– la violazione di legge in ordine all’errata qualificazionegiuridica del fatto, per effetto della mancata concessione dell’attenuante di cuiall’art.62, n.4, cod.pen., attesa la modesta entità della sostanza stupefacentetrattata.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata in ordine al profilo della disposta confisca.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In ordine al profilo di diritto rilevante in riferimento al primo motivo diimpugnazione, deve essere premesso che – sulla base dell’arresto espresso daSez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01 - la sentenzadi patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove lamisura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribileper vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc. pen.; conseguendone l’astratta ammissibilità del motivo che, come nel casodi specie e sul presupposto della mancata formazione dell’accordo in ordine alledeterminazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell’art.444,comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall’art.25, comma 1, lett.a), n.2),d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a talespecifico profilo.3.

Deve quindi osservarsi che – in tema di confisca diretta del profitto delreato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso dispecie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanzastupefacente – sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo algiudice procedente, anche se parametrato alla particolare natura della sentenza,rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzionedi semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativodella decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputatodispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n.28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; nonché, Sez. 2, n. 13915 del05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui laCorte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca diquanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisitomotivazionale).4.

Applicando i principi suddetti al caso di specie, la pur scarna motivazionedel giudice di merito deve essere raccordata con il tenore testuale del capo diimputazione; nel quale non si faceva solo riferimento alla cessione di quattro dosidi cocaina, il cui profitto sono gli € 160,00 ivi indicati, ma anche a quella pregressadi complessive 35-40 dosi avvenute in un lasso temporale immediatamenteantecedente.Deve quindi ritenersi che la confisca dell’intera somma non sia statadisposta in relazione all’ipotesi di detenzione contestata al capo B), bensì qualeprofitto dell’intero complesso delle cessioni contestate al capo A).Di conseguenza, la pronuncia del GUP non risulta confliggente con ilprincipio per cui, in relazione alla sola condotta di detenzione, il denaro rinvenutonella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso incui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragionedel rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo statochiarito che – in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensidell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabiliinvece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo ilnecessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzioneper cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024,El Khomri, Rv. 285899 – 01;

Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248– 01).Nel caso di specie, difatti, deve ritenersi sussistenza una fattispecie diconfisca diretta del profitto del reato contestato al capo A), ai sensi del richiamatoart.73, comma 7-bis, T.U. stup..Mentre, quanto al lamentato difetto di motivazione, va ricordato che – inipotesi di confisca obbligatoria e con specifico riferimento alla sentenza dipatteggiamento - è sufficiente il mero riferimento al presupposto legale dellastessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256360 – 01).5. Il secondo motivo, inerente all’errata qualificazione giuridica del fatto, èmanifestamente infondato.Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazionegiuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dalgiudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alladisponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante aisensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv.215825 - 01); secondo un principio confermato dal vigente testo dell’art.448,comma 2-bis, cod.proc.pen..Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi della disposizione citata, l'erronea qualificazione giuridica delfatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione,sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e nonautosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenoredei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01;

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri,Rv. 272619 – 01).Si tratta di presupposti non sussistenti nel caso di specie, atteso che lacircostanza attenuante del fatto di lieve entità comporta una valutazione dicarattere prettamente discrezionale e che – attesa la mancata previsione dellastessa in sede di accordo – non può quindi essere denunciata sotto il profilo dellaerrata qualificazione della fattispecie.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a normadell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzionepecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO MARI EUGENIA SERRAO