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Sentenza — n. 17860/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17860/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del 18/09/2025 del Tribunale di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 18/09/2025 il Tribunale di Firenze assolveva EvansIyobhebhe dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso in data 13/02/2023, ritenendo sussistente la causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.2.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 17860/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 18/09/2025 il Tribunale di Firenze assolveva EvansIyobhebhe dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso in data 13/02/2023, ritenendo sussistente la causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.2.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riabilitazione precedenti penali rilevanti remissione della pena imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
309 del 1990,commesso in data 13/02/2023, ritenendo sussistente la causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.2.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

del 18/09/2025 del Tribunale di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 18/09/2025 il Tribunale di Firenze assolveva EvansIyobhebhe dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso in data 13/02/2023, ritenendo sussistente la causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.2.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dimotivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 131 bis e99 cod. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. Osservache il Tribunale, nell’escludere la recidiva e nel ritenere sussistente la causa dinon punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non ha valutato il grado dicolpevolezza dell’imputato, da ritenere particolarmente elevato alla luce deiplurimi e reiterati precedenti penali specifici; che, invero, contrariamente aquanto afferma la motivazione della sentenza impugnata, nel certificato delcasellario giudiziale risultano annotate ben tre sentenze di condanna per fatticonnessi alla illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente: la primarisalente all’anno 2020, che ha comportato una applicazione della pena surichiesta, pena non dichiarata estinta, la seconda risalente all’anno 2023 e laterza relativa a fatti commessi successivamente a quello per cui si procede; che,dunque, il Tribunale ha errato sia nell’escludere la recidiva contestata, sia nelritenere sussistenti i presupposti per applicare, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, emergendo daglispaccio di sostanze stupefacenti.3.

In data 08/04/2026 è pervenuta memoria difensiva nell’interessedell’Iyobhebhe, con la quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.4. Il ricorso è fondato.4.1. Va premesso che l’applicazione della recidiva deve essere motivata conriguardo all’espressività di maggiore pericolosità attribuibile alla commissione delreato giudicato ed alla più accentuata pericolosità sociale, in quanto sviluppo diun percorso delinquenziale. Dunque, ai fini della rilevazione della recidiva, intesaquale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non comemera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, lavalutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti esull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, inbase ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cuisi procede e le precedenti condanne, verificando se ed in qual misura lapregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato"sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano,Rv. 284425 – 01;

Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca,Rv. 270419 – 01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva,Rv. 263464 – 01). Trattasi di motivazione che, se scevra da manifesta illogicità,non è censurabile in sede di legittimità.Va ancora premesso che ostativa al riconoscimento della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è l’abitualità del comportamento, questaCorte ha già avuto occasione di affermare che, in tema di non punibilità per laparticolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abitualericorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbiacommesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabilida parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensidell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reatoanche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02;

Sez. 6, n. 6651 del 09/01/2020,Kostandin Anci, Rv. 278347 – 01). Dunque, in generale, deve affermarsi che lacausa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essereapplicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elementosintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato gradodi colpevolezza che essa implica (Sez. 2, n. 2710 del 17/12/2025, dep. 2026,Mascolino, n. m.; Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250– 01).4.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la recidiva con unamotivazione assertiva, che fa riferimento alle modalità del fatto, senzaspecificarle, ritenendo altrettanto apoditticamente che il fatto commesso “nonpuò essere considerato come ulteriore espressione della pericolosità socialericavabile dai precedenti penali risultanti dal casellario”, che nemmeno vengonoindicati e che, invece, sono plurimi e specifici.Con riferimento alla causa di non punibilità, la sentenza impugnata ha datodi droga”, evidenziando come tale circostanza non sia indicativa della abitualitàdella condotta e della sua pericolosità sociale.

Come ha evidenziato il ricorrente,invece, nel certificato del casellario giudiziale risultano annotate ben tre sentenzedi condanna per fatti connessi alla illecita detenzione e cessione di sostanzastupefacente: la prima risalente all’anno 2020, la seconda risalente all’anno 2023e la terza relativa a fatti commessi successivamente a quello per cui si procede.Dunque, è con riferimento al reale contenuto del certificato del casellariogiudiziale che va valutata la sussistenza o meno dell’abitualità.5. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, in diversapersona fisica, affinché si attenga ai principi di diritto sopra sintetizzati ed indichicon specifico riferimento al caso concreto le ragioni per le quali la recidivacontestata debba o meno essere ritenuta e se il fatto possa essere qualificatocome di particolare tenuità, dovendosi escludere l’abitualità nel comportamento.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’Auria Salvatore Dovere