Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17594/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17594/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the litigation during the proceedings. Although the defense initially challenged the detention measure's proportionality regarding drug offenses, they later renounced the appeal due to a lack of interest after the measure was replaced with a non-detentive obligation. The court ruled that this withdrawal rendered the appeal legally non-justiciable under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.: An appeal declared inadmissible for withdrawal of the appeal does not result in a ruling on costs when the withdrawal stems from a lack of interest attributable to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility costs allocation Cassation procedure detention measure procedural withdrawal restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti
n.13607 del 10/12/2010, Valentini
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

gliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG PAOLO ANDREA MARIA FIORE il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del procedimento.RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare, dopo avere riqualificato i fatti-reato con la esclusione di alcune circostanze aggravanti, ha rigettato l'appello cautelare proposto da Laviola Giovanni avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Potenza aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva in relazione ai reati di cui agli artt.73 e 74 dPR 309/90 allo stesso ascritti nella imputazione provvisoria, fatti commessi in Ferrandina, nelle province di Bari e Matera e Cava dei Tirreni in data antecedente e prossima a marzo 2023 sino a marzo 2025.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa di Laviola Giovanni denunciando plurimi profili di illegittimità con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in ragione di elementi sopravvenuti alla disposta cautela, sia con riferimento alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare detentiva applicata. Con istanza ritualmente depositata il difensore di Laviola Giovanni, in persona dell'avv.to Michele Russo, munito di procura speciale allegata alla istanza, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelare detentiva era stata sostituita con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di cassazione e ritualmente presentata dal difensore del ricorrente Laviola Giovanni, munito di procura speciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in quanto, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno delsuo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916).

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M