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Sentenza — n. 17346/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17346/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17346/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica,in sede di giudizio direttissimo ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto eseguitonei confronti dell’indagato, perché trovato nella flagranza del reato di detenzione illecitadi sostanza stupefacente del tipo cocaina.Il Giudice ha osservato che nel fascicolo trasmesso al Tribunale per la convalidamancava il verbale di arresto e ha disposto l'immediata liberazione di Ndoj Kristjan e larestituzione degli atti al pubblico ministero.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendoche il giudice ha violato i limiti imposti dall'art. 391 cod. proc. pen. in sede di convalida,poiché l'assenza del verbale di arresto nel fascicolo trasmesso al giudice non prevede lagravissima sanzione della non convalida dell'atto, trattandosi di una mera irregolaritàperfettamente sanabile; compito del giudice è soltanto quello di verificare la legittimitàdell’arresto eseguito.Osserva inoltre che il verbale di arresto esisteva ed era stato regolarmentetrasmesso dalla Pg. operante all'ufficio di Procura e solo per mero errore materiale nonera stato inserito nel fascicolo del giudice, tanto che pochi minuti dopo la conclusionedella discussione e il ritiro in camera di consiglio del giudice il verbale era pervenuto inaula.Lamenta inoltre il ricorrente che il giudice ha completamente omesso di motivaresulla richiesta di misura cautelare avanzata oralmente dal pubblico ministero di udienza,mentre si è limitato a disporre l'immediata liberazione dell'imputato, senza nullaargomentare al riguardo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. pen, art. 558 cod. proc. pen, art. 386 cod. proc. pen, art. 390 cod. proc.pen, artt. 150 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17346/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nuzzaci, Rv. 251551).Giurisprudenza risalente, ma comunque valida, ha stabilito chela trasmissione del verbale di arresto deve avvenire, con qualsiasi mezzo idoneo, comesi argomenta dagli artt. 150 cod. proc. pen. e 64 comma terzo disp.att. cod. proc. pen.,per l'intero contenuto dell'atto, e non mediante semplice comunicazione per riassunto,poiché attraverso esso l'arrestato viene posto a disposizione del P.m., che, in tal modo,è in grado di controllare immediatamente la ritualità delle circostanze nelle quali larestrizione della libertà si è verificata. (Sez. 6, n. 101 del 17/01/1990, Bertucci,Rv. 183465 – 01).

Parole chiave

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tossicodipendenza traffico di cocaina ritiro della querela penale detenzione di stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. pen
art. 558 cod. proc. pen
284596 - 01)Nel caso in esame, il soggetto tratto in arresto è stato condotto dinanzi alTribunale per la convalida e il giudizio ex art. 558 cod.
art. 386 cod. proc. pen
.In assenza di esplicita motivazione in ordine alle ragioni della liberazione e dellamancata convalida, deve ritenersi che il Giudice abbia considerato l’assenza del verbaledi arresto nel fascicolo come ostativa alla convalida dell’arresto.Si tratta di conclusione non condivisibile.L’art. 386 cod. proc. pen.
art. 390 cod. proc.pen
non ha postol’arrestato a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore; inoltre l’art. 390 cod. proc.pen.
artt. 150 cod. proc. pen
251551).Giurisprudenza risalente, ma comunque valida, ha stabilito chela trasmissione del verbale di arresto deve avvenire, con qualsiasi mezzo idoneo, comesi argomenta dagli artt. 150 cod. proc. pen.
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Testo completo

dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica,in sede di giudizio direttissimo ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto eseguitonei confronti dell’indagato, perché trovato nella flagranza del reato di detenzione illecitadi sostanza stupefacente del tipo cocaina.Il Giudice ha osservato che nel fascicolo trasmesso al Tribunale per la convalidamancava il verbale di arresto e ha disposto l'immediata liberazione di Ndoj Kristjan e larestituzione degli atti al pubblico ministero.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendoche il giudice ha violato i limiti imposti dall'art. 391 cod. proc. pen. in sede di convalida,poiché l'assenza del verbale di arresto nel fascicolo trasmesso al giudice non prevede lagravissima sanzione della non convalida dell'atto, trattandosi di una mera irregolaritàperfettamente sanabile; compito del giudice è soltanto quello di verificare la legittimitàdell’arresto eseguito.Osserva inoltre che il verbale di arresto esisteva ed era stato regolarmentetrasmesso dalla Pg. operante all'ufficio di Procura e solo per mero errore materiale nonera stato inserito nel fascicolo del giudice, tanto che pochi minuti dopo la conclusionedella discussione e il ritiro in camera di consiglio del giudice il verbale era pervenuto inaula.Lamenta inoltre il ricorrente che il giudice ha completamente omesso di motivaresulla richiesta di misura cautelare avanzata oralmente dal pubblico ministero di udienza,mentre si è limitato a disporre l'immediata liberazione dell'imputato, senza nullaargomentare al riguardo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.E’ opportuno premettere che in sede di convalida dell'arresto, il giudice deveverificare l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1,cod. proc. pen., e deve valutare l'operato della Polizia giudiziaria in relazione allo statodi flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc.pen., (ex plurimis Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Pmt, Rv. 284596 - 01)Nel caso in esame, il soggetto tratto in arresto è stato condotto dinanzi alTribunale per la convalida e il giudizio ex art. 558 cod. proc. pen.; dal verbale emergeche all'udienza era presente anche un verbalizzante, il quale ha dichiarato di confermareintegralmente il verbale di arresto; tuttavia il Giudice, con una succinta ordinanza, presodell’indagato e la restituzione degli atti al PM. .In assenza di esplicita motivazione in ordine alle ragioni della liberazione e dellamancata convalida, deve ritenersi che il Giudice abbia considerato l’assenza del verbaledi arresto nel fascicolo come ostativa alla convalida dell’arresto.Si tratta di conclusione non condivisibile.L’art. 386 cod. proc. pen. stabilisce che l’arresto diviene inefficace se non sonoosservati i termini di cui al comma 3 del medesimo articolo e cioè se la Pg. non ha postol’arrestato a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore; inoltre l’art. 390 cod. proc.pen. stabilisce che l’arresto diviene inefficace se il pubblico ministero non richiede laconvalida entro 48 ore dall’arresto.E’ stato osservato che la tassatività del termine di 24 ore fissato dall'art. 386,terzo comma, che costituisce espressione della severa scansione anche temporale degliobblighi e delle attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero in caso diadozione di fermo o di arresto, in coerenza con il carattere di urgenza e di eccezionalitàdei provvedimenti provvisori incidenti sulla libertà personale, può essere superata solomediante un provvedimento di proroga di cui occorre, secondo quanto giàcondivisibilmente affermato da questa Corte, la motivazione (Sez. 1, n. 45424 del14/10/2011 - dep. 06/12/2011, P.M. in proc.

Nuzzaci, Rv. 251551).Giurisprudenza risalente, ma comunque valida, ha stabilito chela trasmissione del verbale di arresto deve avvenire, con qualsiasi mezzo idoneo, comesi argomenta dagli artt. 150 cod. proc. pen. e 64 comma terzo disp.att. cod. proc. pen.,per l'intero contenuto dell'atto, e non mediante semplice comunicazione per riassunto,poiché attraverso esso l'arrestato viene posto a disposizione del P.m., che, in tal modo,è in grado di controllare immediatamente la ritualità delle circostanze nelle quali larestrizione della libertà si è verificata. (Sez. 6, n. 101 del 17/01/1990, Bertucci,Rv. 183465 – 01).

Tuttavia detta pronunzia ha precisato in motivazione che non siverifica l'effetto sanzionatorio dell'inefficacia dell'arresto qualora l'organo di Polizia abbiaprovveduto alla tempestiva trasmissione del verbale de quo ma esso, perdisorganizzazione interna degli uffici destinatari, non sia stato ricevuto o trattenuto. Nelcaso di specie, il verbale di arresto era stato portato presso gli uffici della Procura, manon trattenuto dal magistrato, che pure era presente in ufficio, per ragioni organizzativeinterne; questa Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, tendente a far dichiarare lainefficacia della misura restrittiva, articolato sul presupposto cheil verbale di arresto non era stato trasmesso entro le 24 ore, confondendosi l'obbligodella - tempestiva - trasmissione con la materiale "presa in carico" da parte dell'ufficiodestinatario.Non va peraltro trascurato che in caso di giudizio direttissimo il procedimento diconvalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica puòsvolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hannoeseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, larelazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso,essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione diservizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp.predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che ilprocedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferentel'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazionedell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previstodall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31173 del 13/06/2023, Pmt, Rv.284850 - 01)In conclusione, sembra coerente con questi principi affermare che i terminiperentori di cui agli artt. 386 e 390 cod. proc. pen. si riferiscono non tanto allatrasmissione del verbale di arresto, inteso come documento, quanto alla presentazionedell’arrestato dinanzi al giudice, unitamente agli atti a sostegno della prospettazioneaccusatoria e della legittimità dell’arresto.Nel caso in esame il verbale di arresto esisteva ed era stato trasmesso allaProcura nei termini di legge e il verbalizzante ha relazionato oralmente dinanzi alGiudice, sicchè l’assenza del verbale scritto nel fascicolo non impediva la convalidadell’arresto, che, peraltro, non è stata neppure esplicitamente negata in dispositivo,limitandosi il Giudice a disporre la liberazione dell’arrestato e la restituzione degli atti alP.M..Si impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio delprovvedimento di non convalida dell’arresto, posto che il ricorso, avendo ad oggetto larivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezzadell'operato della Polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe unapronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici. (Sez. 3, n. 14971 del10/11/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 284323 - 01)2.

Nel caso in esame il ricorrente ha anche evidenziato che il Giudice ha omessoogni pronunzia sulla misura cautelare, che era stata richiesta oralmente in sede didiscussione; è stato osservato che qualora il Giudice per le indagini preliminari,richiesto, in sede di convalida del fermo, dell'emissione di misure cautelari, omettaqualsivoglia provvedimento in proposito limitandosi a decidere sulla convalida,pronuncia un rigetto implicito delle richieste del pubblico ministero, ricorribile percassazione ai sensi dell'art. 606, lett.e) cod.proc.pen., perché privo di motivazione.(Sez. 2, n. 3582 del 28/07/1994, P.m. in proc. cesarini, Rv. 201389 - 01)In effetti, la succinta ordinanza pronunziata dal Giudice non solo non spiega leragioni della mancata convalida, limitandosi a rilevare che manca agli atti il verbale diarresto e che va disposta la liberazione dell’indagato, ma nulla argomenta in merito allarichiesta di misura cautelare, che viene del tutto ignorata, così incorrendo in evidentecarenza di motivazione.Anche sotto questo profilo la censura è fondata, poiché il giudice avrebbecomunque dovuto argomentare sul punto; si impone pertanto l'annullamento con rinvioal Tribunale di Tivoli che provvederà in ordine alla richiesta di misura cautelare.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato in ordine alla mancataconvalida dell’arresto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriorecorso quanto alla richiesta di misura cautelare.Roma 29 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Daniela Borsellino Andrea Montagni