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Sentenza — n. 17342/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17342/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17342/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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9/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoPerla LORI, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla statuizione relativa all’imputazione coatta, conrestituzione degli atti alla Procura di Roma per l’ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 29 dicembre 2025 inepigrafe, a scioglimento della riserva assunta in ordine alla richiesta diarchiviazione a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa, harigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, ha ordinatol’iscrizione nel registro degli indagati di Edoardo Mercadante in relazione al reatodi cui agli artt. 589 e 590-sexies, primo comma, cod. pen. e ha ordinato alPubblico Ministero di formulare l’imputazione entro dieci giorni.2.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. proc. pen, art. 409 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17342/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Perla LORI, ha depositatorequisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla statuizione relativa all’imputazione coatta, conrestituzione degli atti alla Procura di Roma per l’ulteriore corso.4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.5. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia diprocedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita daipoteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coattaemesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confrontidell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero avevarichiesto l'archiviazione (Sez.

Parole chiave

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diritti della difesa testimonianza della vittima procedimento in contumacia indagine per omicidio permesso di promuovere un procedimento penale difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. proc. pen
257786– 01: la Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per leindagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro dicui all'art. 335 cod. proc. pen.; Sez.
art. 409 cod. proc. pen
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Testo completo

9/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoPerla LORI, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla statuizione relativa all’imputazione coatta, conrestituzione degli atti alla Procura di Roma per l’ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 29 dicembre 2025 inepigrafe, a scioglimento della riserva assunta in ordine alla richiesta diarchiviazione a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa, harigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, ha ordinatol’iscrizione nel registro degli indagati di Edoardo Mercadante in relazione al reatodi cui agli artt. 589 e 590-sexies, primo comma, cod. pen. e ha ordinato alPubblico Ministero di formulare l’imputazione entro dieci giorni.2.

Avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma ha proposto ricorsoper cassazione Edoardo Mercadante, affidato ad un unico, articolato, motivo diricorso, con il quale lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a penadi nullità e segnatamente degli artt. 410, comma 3, e 409, commi 2, 3, 4 e 5,cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lettera c) cod. proc. pen.Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata in quanto il G.i.p., investito dellarichiesta di archiviazione nel procedimento penale a carico di ignoti per il reato dicui agli artt. 589 e 590-sexies, primo comma, cod. pen., all’esito dell’udienzacamerale aveva disposto non solo l’iscrizione di Edoardo Mercadante nel registrodelle notizie di reato, ma, contestualmente, anche l’imputazione coatta nei suoiconfronti, senza che al Mercadante fosse stato notificato avviso dell’udienzacamerale.

Evidenzia che, a seguito della ordinanza del G.i.p., la Procura dellaRepubblica aveva emesso richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di EdoardoMercadante e il G.i.p. aveva fissato l’udienza preliminare per il giorno20/05/2026.Eccepisce, di conseguenza, la nullità dell’ordinanza impugnata in quantoemessa in violazione degli artt. 410, comma 3, e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod.proc. pen. e l’abnormità della stessa in quanto Edoardo Mercadante non erastato messo in condizione di partecipare all’udienza camerale e di conseguenzagli era stato impedito di esercitare il diritto di difesa in quella sede.3.

Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Perla LORI, ha depositatorequisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla statuizione relativa all’imputazione coatta, conrestituzione degli atti alla Procura di Roma per l’ulteriore corso.4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.5. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia diprocedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita daipoteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coattaemesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confrontidell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero avevarichiesto l'archiviazione (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786– 01: la Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per leindagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro dicui all'art. 335 cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 31673 del 04/04/2024, non mass.;Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 – 01).La Suprema Corte ha precisato che l'ordinanza con cui il giudice per leindagini preliminari investito della richiesta di archiviazione contro ignoti ordini, aseguito di udienza camerale, l'iscrizione di una persona nel registro delle notiziedi reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme sololimitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un'ingerenza del giudicenei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesadel soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell'avviso dicui all'art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 -01).6.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa allaimputazione coatta, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativaalla imputazione coatta e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma.Così deciso il 22/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca Lorenzetti Salvatore Dovere