Sentenza — n. 17322/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, stante la sopravvenuta dichiarazione divoler rinunziare al ricorso;Gli avv.ti Luigi Luppino e Francesco Nizzari non sono presenti.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, parzialmenteaccogliendo l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il GIPil 4 giugno 2025 aveva respinto la richiesta cautelare nei confronti di Santi Fazio, hadisposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti del predetto, nella veste diindiziato per il reato di partecipazione all’associazione dedita al traffico di sostanzestupefacenti contestata al capo 1) della incolpazione.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17322/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronunzia la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, deducendodue motivi.2.1 Violazione di legge, in particolare del principio del ne bis in idem cautelare edell’art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, poiché il Tribunale, pur dandoquale Fazio è stato sottoposto a misura cautelare in ordine ad analoga contestazione,ha omesso di trarre le dovute conseguenze giuridiche della sovrapponibilità fattuale dellecontestazioni, giungendo ad applicare una nuova misura cautelare per un fatto per ilquale l’indagato era già stato condannato con sentenza di primo grado, come emergedal confronto letterale dei capi di imputazione dei distinti procedimenti.
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te le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, stante la sopravvenuta dichiarazione divoler rinunziare al ricorso;Gli avv.ti Luigi Luppino e Francesco Nizzari non sono presenti.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, parzialmenteaccogliendo l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il GIPil 4 giugno 2025 aveva respinto la richiesta cautelare nei confronti di Santi Fazio, hadisposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti del predetto, nella veste diindiziato per il reato di partecipazione all’associazione dedita al traffico di sostanzestupefacenti contestata al capo 1) della incolpazione.2.
Avverso detta pronunzia la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, deducendodue motivi.2.1 Violazione di legge, in particolare del principio del ne bis in idem cautelare edell’art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, poiché il Tribunale, pur dandoquale Fazio è stato sottoposto a misura cautelare in ordine ad analoga contestazione,ha omesso di trarre le dovute conseguenze giuridiche della sovrapponibilità fattuale dellecontestazioni, giungendo ad applicare una nuova misura cautelare per un fatto per ilquale l’indagato era già stato condannato con sentenza di primo grado, come emergedal confronto letterale dei capi di imputazione dei distinti procedimenti.
Ed infatti, nelprocedimento odierno si contesta al Fazio di avere importato e detenuto, in concorsocon altri, 333 chili di cocaina giunti dall’Ecuador al porto di Gioia Tauro, aggiornando ilcoindagato Zambara sulle fasi dell’operazione; mentre nel procedimento Tre croci aluna quantità pari a 300 chili di cocaina trasportati a bordo della medesima motonavesbarcata a Gioia Tauro, il 12 gennaio 2021.2.2. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché il Tribunale ha effettuato unaricostruzione degli elementi investigativi elevando mere congetture al rango di graviindizi, mentre il G.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria osservando che le conversazioninon dimostravano una concreta partecipazione del Fazio all’attività di esfiltrazione.2.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisitodell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, poiché il Tribunale hafondato il giudizio prognostico di pericolosità dalla pregressa attività lavorativa presso ilporto di Gioia Tauro sminuendo la portata dirimente della successiva dismissionedell’attività lavorativa da parte dell’indagato.3. Con nota trasmessa via PEC i difensori del ricorrente hanno comunicato di volererinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more delgiudizio è venuta meno la misura cautelare e il Fazio è stato prosciolto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile poiché dalla nota sottoscritta dai difensori del ricorrentee trasmessa via PEC emerge la volontà di rinunziare al ricorso, per sopravvenuta carenzadi interesse, considerato che nei confronti del Fazio è stata pronunziata sentenza diproscioglimento ed è venuta meno la misura cautelare già disposta.L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interessederivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possaessere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno delsuo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie direstituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso ilprovvedimento di sequestro). (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Daniela Borsellino Lucia Vignale