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Sentenza — n. 16502/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16502/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16502/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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bunale di Bologna;udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arenalette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Bologna ha accolto larichiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.avanzata da Mohamed Khaled in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,lett. b), 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida diun’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di avere commesso ilfatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 in San Giovanni in Persiceto, il 7agosto 2018.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16502/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Bologna ha accolto larichiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.avanzata da Mohamed Khaled in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,lett. b), 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida diun’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di avere commesso ilfatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 in San Giovanni in Persiceto, il 7agosto 2018.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale grave eccesso di velocità uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Bologna ha accolto larichiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.avanzata da Mohamed Khaled in relazione al reato di cui all’art.
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Testo completo

bunale di Bologna;udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arenalette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Bologna ha accolto larichiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.avanzata da Mohamed Khaled in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,lett. b), 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida diun’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di avere commesso ilfatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 in San Giovanni in Persiceto, il 7agosto 2018.

Ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. citato la pena è statasostituita con quella della prestazione di attività lavorativa in forma non retribuita infavore della collettività. La sentenza è divenuta irrevocabile il 30 luglio 2022.2. Con provvedimento del 29 aprile 2025 il Tribunale, in esito alla camera diconsiglio all’uopo fissata, preso atto che la sentenza emessa de plano era statanotificata all’imputato presso il difensore e non, piuttosto, al domicilio da questieletto, dando atto che la violazione dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. davaluogo a nullità a regime intermedio che non era stata sanata e che, dunque, lasentenza non era divenuta irrevocabile, dichiarata la non esecutività della pronunciaemessa nei confronti del Khaled ha disposto che la stessa venisse notificata aldomicilio da questi dichiarato.3.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Khaledrilevando che la sentenza, mai divenuta irrevocabile è stata notificata all’imputatosolo in data 16 maggio 2025, a distanza di oltre sei anni e nove mesi dallacommissione del fatto e che, pertanto, la contravvenzione contestata è estinta perprescrizione.4. Con il provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., in data 29 aprile 2025, è stata dichiarata la non esecutivitàdella sentenza pronunciata nei confronti del Khaled. Così facendo il Khaled è statorimesso in termini per la proposizione del ricorso, come effettivamente proposto.Il ricorso è fondato.

Il reato, infatti, commesso il 7 agosto del 2018, èprescritto alla data del 7 febbraio 2025 e tale deve essere dichiarato in questa sede.5. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchéil reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso 26/02/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria Teresa Arena Andrea Montagni